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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1287/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1287/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BERSANI LUANA CP_1 e HA OMAR con il patrocinio dell' Avv. Patrizio Santori
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti: A) AFFIDO E DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE Per_
1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur restando a vivere con la madre, genitore collocatario, (che attualmente risiede in Copparo (FE), Via Garibaldi n. 73) e manterrà in ogni caso la propria residenza anagrafica presso la madre;
2) le decisioni di maggior interesse ed importanza per il figlio, inerenti all'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il figlio;
3) il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione della madre, nonché tenerlo presso di sé (anche con pernotto presso l'abitazione del padre) ogni volta che lo desidera, previo accordo telefonico con la madre. In dette occasioni il padre avrà cura di prelevare e riportare il figlio personalmente presso la casa materna. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere presso di sé il figlio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, a settimane alterne. Durante il periodo di frequentazione scolastica è in ogni caso preferibile che il figlio pernotti presso la madre così da agevolare l'accompagnamento ed il prelievo del figlio da e verso la scuola (essendo la scuola frequentata dal figlio distante un centinaio di chilometri dall'abitazione del padre). Tuttavia, in caso di pernotto presso il padre durante il periodo di frequentazione scolastica, quest'ultimo dovrà altresì occuparsi di accompagnare il figlio a scuola. Detta organizzazione dovrà essere osservata nel corso dell'intero anno, comprese le festività, i ponti, le vacanze estive ed i periodi di sospensione dell'attività scolastica.
1 Per_ Le parti convengono sin d'ora che trascorrerà le principali festività marocchine (Festa conclusiva del Ramadan e ad anni alterni con ciascun genitore: in particolare Parte_1 per l'anno 2025 trascorrerà la Festa di chiusura del Ramadan con la madre e la Per_1 Pt_1
con il padre, e così ad anni alterni.
[...] Il figlio trascorrerà la festa della mamma e del papà rispettivamente con il genitore festeggiato. Per_ Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, e portare il figlio in vacanza, comunicando preventivamente alla madre (entro il mese di maggio di ogni anno) il periodo e la meta del soggiorno. Con specifico riferimento al mese di agosto, in cui solitamente entrambi i genitori si recano in Marocco, laddove le settimane di permanenza in Marocco dovessero coincidere per entrambi i genitori, si conviene sin d'ora che il figlio trascorrerà una settimana con il padre (ed i parenti paterni) ed una settimana con la madre (ed i parenti materni), così da permettere Per_ ad di far visita ai parenti di entrambi i rami genitoriali. I genitori dovranno in ogni caso garantire reciprocamente che il figlio possa avere contatti (anche telefonici) costanti con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero (ad esempio in Marocco) durante il corso dell'anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo del soggiorno con almeno un mese di anticipo. L'altro genitore non potrà opporsi all'effettuazione del viaggio, salvo gravi e comprovati motivi. B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE 4) Il padre, a decorrere dal mese di maggio 2025, dovrà corrispondere mensilmente alla SI.ra la somma di € 200,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12 CP_1 mesi a decorrere dalla data di deposito del presente accordo) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, presso l'attuale conto corrente della SI.ra [...] (Postepay Evolution), ovvero presso il CP_1 diverso conto corrente che verrà fornito in caso di variazioni. Il padre dovrà altresì corrispondere alla SI.ra la somma € 100,00 annui in favore del CP_1 figlio a titolo di feste religiose. Detta somma dovrà essere versata entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno inoltre farsi carico - nella misura del 50% a carico di ciascuno - delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara, che di seguito si riporta:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette di asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
2 5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6 Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. C) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL MANTENIMENTO ARRETRATI 5) Il padre si impegna a versare direttamente in Italia, a titolo di contributi al mantenimento in favore della prole arretrati, secondo quanto disposto dalla Sentenza n. 197 del 30.01.2023 della Corte D'Appello di AB (Pratica n. 2602/1622/2022), la complessiva somma di
€ 800,00 (relativi ai contributi al mantenimento dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025), in n. 3 rate mensili di € 267,00 ciascuna, rispettivamente con scadenza al 15 luglio 2025, al 15 settembre 2025 ed al 15 novembre 2025, presso l'attuale conto corrente della SI.ra sopra indicato, fermo restando l'obbligo al versamento in Italia degli ulteriori e CP_1 futuri contributi al mantenimento che verranno maturati mensilmente. Per_
6) L'”assegno unico” erogato dall'NP (ex assegni famigliari) per il figlio , sarà percepito al 100% dalla madre. La madre beneficerà inoltre nella misura del 100% delle detrazioni fiscali;
7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuno al proprio personale mantenimento;
8) i ricorrenti si concederanno, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio , Per_1 impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione. Non è autorizzato l'espatrio dei minori fuori dall'Unione Europea, salvo il consenso di entrambi i genitori;
9) le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
10) i ricorrenti domandano congiuntamente:
-in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio ottenute in Marocco secondo la legge marocchina, da intendersi sostitute con le condizioni di cui ai punti 1-9 che precedono, nell'ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse valido ed efficace, in Italia, detto divorzio.
-In via subordinata, qualora non si ritenesse il divorzio marocchino efficace e valido in Italia, dichiararsi, nel presente procedimento, il divorzio dei coniugi secondo la legge marocchina ma nel pieno contraddittorio e secondo i criteri minimi di Giustizia e di difesa del nostro ordinamento, dichiarando i coniugi divorziati in forza delle condizioni di cui punti 1-9 che precedono (la possibilità di procedere, in Italia, direttamente col divorzio, secondo la legge marocchina, di un matrimonio ottenuto secondo la legge marocchina è considerato ammissibile dalla migliore, ed unica, Giurisprudenza rinvenibile sul punto, ossia Trib. Bergamo 04.02.2019 n. 300, doc. 17).
-In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse che nessuna delle due precedenti ipotesi sia percorribile, dichiarare in ogni caso che la regolamentazione dell'affido e del Per_ mantenimento del figlio minore sarà disciplinato in Italia in forza delle condizioni di cui ai punti 1-9 che precedono.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2025 i sigg. e HA OMAR CP_1 esponevano che in data 14.08.2018 avevano contratto matrimonio in Marocco;
che dalla loro unione, in data 13.05.2020, era nato il figlio , di anni 4; che Per_2 con sentenza del 29.6.2022 il Tribunale di AB aveva pronunciato il divorzio secondo la legge marocchina;
che con decreto del 30.1.2023 la Corte D'Appello di AB aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita dal Giudice marocchino quella sede non era più rispondente alle esigenze delle parti e, in particolare del figlio minore. Chiedevano quindi la modifica delle condizioni di divorzio come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che la situazione venutasi a creare in seguito alla stabile collocazione della famiglia in Italia ha profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in sede di divorzio. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 6979 emessa dal Tribunale di AB in data 29.6.2022, così come parzialmente riformata dal decreto n. 197 emesso il 30.1.2023 dalla Corte D'Appello di AB, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 23.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1287/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BERSANI LUANA CP_1 e HA OMAR con il patrocinio dell' Avv. Patrizio Santori
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti: A) AFFIDO E DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE Per_
1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, pur restando a vivere con la madre, genitore collocatario, (che attualmente risiede in Copparo (FE), Via Garibaldi n. 73) e manterrà in ogni caso la propria residenza anagrafica presso la madre;
2) le decisioni di maggior interesse ed importanza per il figlio, inerenti all'istruzione, l'educazione e la salute dello stesso, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il figlio;
3) il padre potrà vedere il figlio presso l'abitazione della madre, nonché tenerlo presso di sé (anche con pernotto presso l'abitazione del padre) ogni volta che lo desidera, previo accordo telefonico con la madre. In dette occasioni il padre avrà cura di prelevare e riportare il figlio personalmente presso la casa materna. Salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere presso di sé il figlio dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, a settimane alterne. Durante il periodo di frequentazione scolastica è in ogni caso preferibile che il figlio pernotti presso la madre così da agevolare l'accompagnamento ed il prelievo del figlio da e verso la scuola (essendo la scuola frequentata dal figlio distante un centinaio di chilometri dall'abitazione del padre). Tuttavia, in caso di pernotto presso il padre durante il periodo di frequentazione scolastica, quest'ultimo dovrà altresì occuparsi di accompagnare il figlio a scuola. Detta organizzazione dovrà essere osservata nel corso dell'intero anno, comprese le festività, i ponti, le vacanze estive ed i periodi di sospensione dell'attività scolastica.
1 Per_ Le parti convengono sin d'ora che trascorrerà le principali festività marocchine (Festa conclusiva del Ramadan e ad anni alterni con ciascun genitore: in particolare Parte_1 per l'anno 2025 trascorrerà la Festa di chiusura del Ramadan con la madre e la Per_1 Pt_1
con il padre, e così ad anni alterni.
[...] Il figlio trascorrerà la festa della mamma e del papà rispettivamente con il genitore festeggiato. Per_ Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé per un periodo di 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, e portare il figlio in vacanza, comunicando preventivamente alla madre (entro il mese di maggio di ogni anno) il periodo e la meta del soggiorno. Con specifico riferimento al mese di agosto, in cui solitamente entrambi i genitori si recano in Marocco, laddove le settimane di permanenza in Marocco dovessero coincidere per entrambi i genitori, si conviene sin d'ora che il figlio trascorrerà una settimana con il padre (ed i parenti paterni) ed una settimana con la madre (ed i parenti materni), così da permettere Per_ ad di far visita ai parenti di entrambi i rami genitoriali. I genitori dovranno in ogni caso garantire reciprocamente che il figlio possa avere contatti (anche telefonici) costanti con l'altro genitore. In caso di viaggi all'estero (ad esempio in Marocco) durante il corso dell'anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo del soggiorno con almeno un mese di anticipo. L'altro genitore non potrà opporsi all'effettuazione del viaggio, salvo gravi e comprovati motivi. B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE 4) Il padre, a decorrere dal mese di maggio 2025, dovrà corrispondere mensilmente alla SI.ra la somma di € 200,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12 CP_1 mesi a decorrere dalla data di deposito del presente accordo) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole, presso l'attuale conto corrente della SI.ra [...] (Postepay Evolution), ovvero presso il CP_1 diverso conto corrente che verrà fornito in caso di variazioni. Il padre dovrà altresì corrispondere alla SI.ra la somma € 100,00 annui in favore del CP_1 figlio a titolo di feste religiose. Detta somma dovrà essere versata entro il 15 giugno di ogni anno. I genitori dovranno inoltre farsi carico - nella misura del 50% a carico di ciascuno - delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Ferrara, che di seguito si riporta:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette di asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
2 5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
6 Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby- sitter;
b) campi estivi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. C) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AL MANTENIMENTO ARRETRATI 5) Il padre si impegna a versare direttamente in Italia, a titolo di contributi al mantenimento in favore della prole arretrati, secondo quanto disposto dalla Sentenza n. 197 del 30.01.2023 della Corte D'Appello di AB (Pratica n. 2602/1622/2022), la complessiva somma di
€ 800,00 (relativi ai contributi al mantenimento dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025), in n. 3 rate mensili di € 267,00 ciascuna, rispettivamente con scadenza al 15 luglio 2025, al 15 settembre 2025 ed al 15 novembre 2025, presso l'attuale conto corrente della SI.ra sopra indicato, fermo restando l'obbligo al versamento in Italia degli ulteriori e CP_1 futuri contributi al mantenimento che verranno maturati mensilmente. Per_
6) L'”assegno unico” erogato dall'NP (ex assegni famigliari) per il figlio , sarà percepito al 100% dalla madre. La madre beneficerà inoltre nella misura del 100% delle detrazioni fiscali;
7) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuno al proprio personale mantenimento;
8) i ricorrenti si concederanno, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio , Per_1 impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione. Non è autorizzato l'espatrio dei minori fuori dall'Unione Europea, salvo il consenso di entrambi i genitori;
9) le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti;
10) i ricorrenti domandano congiuntamente:
-in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio ottenute in Marocco secondo la legge marocchina, da intendersi sostitute con le condizioni di cui ai punti 1-9 che precedono, nell'ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse valido ed efficace, in Italia, detto divorzio.
-In via subordinata, qualora non si ritenesse il divorzio marocchino efficace e valido in Italia, dichiararsi, nel presente procedimento, il divorzio dei coniugi secondo la legge marocchina ma nel pieno contraddittorio e secondo i criteri minimi di Giustizia e di difesa del nostro ordinamento, dichiarando i coniugi divorziati in forza delle condizioni di cui punti 1-9 che precedono (la possibilità di procedere, in Italia, direttamente col divorzio, secondo la legge marocchina, di un matrimonio ottenuto secondo la legge marocchina è considerato ammissibile dalla migliore, ed unica, Giurisprudenza rinvenibile sul punto, ossia Trib. Bergamo 04.02.2019 n. 300, doc. 17).
-In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse che nessuna delle due precedenti ipotesi sia percorribile, dichiarare in ogni caso che la regolamentazione dell'affido e del Per_ mantenimento del figlio minore sarà disciplinato in Italia in forza delle condizioni di cui ai punti 1-9 che precedono.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/2025 i sigg. e HA OMAR CP_1 esponevano che in data 14.08.2018 avevano contratto matrimonio in Marocco;
che dalla loro unione, in data 13.05.2020, era nato il figlio , di anni 4; che Per_2 con sentenza del 29.6.2022 il Tribunale di AB aveva pronunciato il divorzio secondo la legge marocchina;
che con decreto del 30.1.2023 la Corte D'Appello di AB aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita dal Giudice marocchino quella sede non era più rispondente alle esigenze delle parti e, in particolare del figlio minore. Chiedevano quindi la modifica delle condizioni di divorzio come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che la situazione venutasi a creare in seguito alla stabile collocazione della famiglia in Italia ha profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in sede di divorzio. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 6979 emessa dal Tribunale di AB in data 29.6.2022, così come parzialmente riformata dal decreto n. 197 emesso il 30.1.2023 dalla Corte D'Appello di AB, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 23.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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