CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2024, n. 22614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22614 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: IP IL nei confronti di: IP PIACENZA con l'ordinanza del 20/12/2023 del IP TRIBUNALE di IL udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO veut 4-k .-. A£& k;
U .5 5 57v4 2-9 ot-1- ( C-102A p-,‘l %) udito il difeasike procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22614 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2023, il GUP del Tribunale di Milano, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il IP del Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di TH BD AM per fatto di reato commesso in data 21 febbraio 2018. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Milano - essendo la decisione emessa dopo l'atto di esercizio dell'azione penale - rappresenta che in fase cautelare il IP del Tribunale di Piacenza aveva emesso un provvedimento di diniego della propria competenza per il fatto per cui si procede. Si tratta, tuttavia, di fatto da ritenersi - secondo il GUP di Milano - connesso a quello in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria di Piacenza (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b cod . proc. pen. ). 2. Va emessa declaratoria di insussistenza del denunziato conflitto negativo, come prospettato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore Generale, per le ragioni che seguono. 2.1 La decisione emessa in sede cautelare dal IP del Tribunale di Piacenza esaurisce i propri effetti nell'ambito dell'incidente cautelare e non riguarda la fase processuale in senso proprio, atteso che per costante indirizzo interpretativo il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli (v. Sez. I n. 3731 del 2000 e posteriori conformi). 2.2 Non vi è pertanto - in senso proprio - una situazione processuale definibile in termini di «conflitto», ben potendo il GUP del Tribunale di Milano, ove lo ritenga, emettere sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla diversa autorità ritenuta competente. Gli atti vanno pertanto trasmessi nuovamente al IP-GUP del Tribunale di Milano, come da dispositivo. 2 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al IP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in data 7 marzo 2024 Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO veut 4-k .-. A£& k;
U .5 5 57v4 2-9 ot-1- ( C-102A p-,‘l %) udito il difeasike procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 22614 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2023, il GUP del Tribunale di Milano, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il IP del Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di TH BD AM per fatto di reato commesso in data 21 febbraio 2018. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Milano - essendo la decisione emessa dopo l'atto di esercizio dell'azione penale - rappresenta che in fase cautelare il IP del Tribunale di Piacenza aveva emesso un provvedimento di diniego della propria competenza per il fatto per cui si procede. Si tratta, tuttavia, di fatto da ritenersi - secondo il GUP di Milano - connesso a quello in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria di Piacenza (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b cod . proc. pen. ). 2. Va emessa declaratoria di insussistenza del denunziato conflitto negativo, come prospettato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore Generale, per le ragioni che seguono. 2.1 La decisione emessa in sede cautelare dal IP del Tribunale di Piacenza esaurisce i propri effetti nell'ambito dell'incidente cautelare e non riguarda la fase processuale in senso proprio, atteso che per costante indirizzo interpretativo il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli (v. Sez. I n. 3731 del 2000 e posteriori conformi). 2.2 Non vi è pertanto - in senso proprio - una situazione processuale definibile in termini di «conflitto», ben potendo il GUP del Tribunale di Milano, ove lo ritenga, emettere sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla diversa autorità ritenuta competente. Gli atti vanno pertanto trasmessi nuovamente al IP-GUP del Tribunale di Milano, come da dispositivo. 2 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al IP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in data 7 marzo 2024 Il Presidente