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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI NERO Parte_1 C.F._1
DEBORA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAZZARESCHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'Avv. NAKKACHE AIMAN ), C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (verbale di udienza del 12.2.2025): “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà tenere con sé il minore nei seguenti giorni: - nel giorno libero settimanale, dall'uscita dall'asilo nido (o dalle ore 9.00 durante i periodi di vacanza), fino alle 21.00 e, a partire dal 1.7.2025, con pernotto fino al mattino seguente, quando lo riporterà alla madre entro le ore 9.00 o all'asilo, durante il periodo scolastico;
- un pomeriggio a settimana, da concordare compatibilmente con i turni di lavoro della madre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con eventuale prolungamento fino alle 19.00, ove compatibile con gli orari di lavoro del padre;
- durante la stagione invernale di lavoro, la domenica pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 21.00 e, a partire dal 1.11.2025, con pernotto fino al mattino seguente, quando il padre lo riporterà alla madre entro le ore 9.00 o all'asilo, durante il periodo scolastico;
- durante la stagione estiva, in luogo della domenica, un ulteriore pomeriggio, da concordare con la madre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con eventuale prolungamento fino alle 19.00 ove compatibile con gli orari di lavoro del padre;
per le vacanze estive il minore starà con la madre due settimane non consecutive;
il padre lo potrà tenere con sé, in occasione delle proprie ferie (tendenzialmente nei mesi di febbraio/marzo e ottobre/novembre), cinque giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di ferie;
si precisa che per marzo 2025, lo terrà con sé solo durante la giornata, senza pernotto;
viceversa, a partire da ottobre/novembre 2025 anche con pernotto;
per le festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si seguirà il criterio dell'alternanza, da un anno all'altro, compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti;
il SI. verserà, a decorrere dal mese di marzo 2025, un contributo al mantenimento del CP_1
minore determinato nella misura di 300 euro mensili entro il 12 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT e spese straordinarie ripartite nella misura del 50% tra le parti;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
la casa familiare verrà assegnata alla SI.ra , che vi risiederà con il minore, fino al termine ultimo del 31 marzo 2028, quando Parte_1
la dovrà riconsegnare al proprietario, con spese per la cancellazione della trascrizione ripartite a metà; la SI.ra si impegna pertanto a liberare la casa familiare entro tale data e, a Parte_1
partire dalla riconsegna, il SI. erserà, oltre al contributo al mantenimento del minore, un CP_1 ulteriore importo di euro 300 mensili quale contributo per l'alloggio. Si precisa che, nel caso in cui la SI.ra dovesse acquistare un immobile di proprietà, Parte_1
il 50% della nuda proprietà dovrà essere intestato al minore;
la SI.ra del si impegna ad Pt_1
intestare a suo nome le bollette della casa familiare a decorrere dal 1 marzo 2025; il SI. i impegna a cambiare la residenza entro il 1.3.2025; CP_1
il SI. imborserà, versando un importo mensile di 80 euro (da aggiungere al contributo di CP_1
mantenimento ordinario), quattro rate del baby parking, anticipate solo dalla;
Parte_1
solo laddove il Comune non dovesse rimborsare la retta dell'asilo nido, provvederà anche alla refusione della quota del 50% per i mesi pregressi;
le parti rinunciano alle ulteriori domande;
spese compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.8.2024 presso l'intestato Tribunale e regolarmente notificato,
, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 CP_1
dalla unione con il quale è nato, il 29.9.2022, il figlio , ha
[...] Persona_1
chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e pernotto esclusivo presso la medesima;
diritto di visita del padre una volta a settimana secondo gli impegni lavorativi dello stesso, con possibilità di pernottamento del figlio presso il padre solo dopo il compimento dei 4 anni di età, e concordando tempestivamente eventuali, graduali variazioni rispetto al calendario proposto;
- frequentazione alternata tra i genitori per le festività Natalizie, Pasquali e per le ulteriori festività, come anche per le vacanze estive, salva la possibilità di concordare, fra i medesimi, nel primario rispetto delle eSIenze del figlio, periodi di ferie con il padre (comunque non superiori a sette giorni) solo dopo il compimento dei 4 anni di età; - assunzione di comune accordo da entrambi i genitori delle decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al bambino;
- assegnazione della casa familiare sita in Massarosa -LU-, via MonSInor F. Giannini n.
398/H alla ricorrente, con spese per le utenze a esclusivo carico del - contributo al CP_1
mantenimento del minore, a carico del padre, determinato nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio -compreso il costo relativo al baby parking (come da protocollo del Tribunale di Lucca); - rimborso delle spese sostenute fino al deposito del ricorso esclusivamente dalla ricorrente in favore del figlio come da ricorso.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.12.2024, si è costituito il resistente, il quale ha viceversa domandato: - l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, con assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, di comune accordo tra i genitori e con esercizio disgiunto di ciascun genitore della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- diritto di visita e frequentazione secondo il calendario indicato nel corpo del ricorso, salvi diversi accordi tra i genitori in relazione alle eSIenze del figlio, con possibilità per il resistente di effettuare videochiamate al minore nei giorni in cui il bambino non sarà con lui;
- possibilità di delegare i nonni paterni, in caso di impedimento lavorativo del padre, a prendere e/o ricondurre il bambino;
- contributo mensile a carico del padre per il mantenimento di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Lucca;
- assegno unico ripartito al 50% tra i genitori;
- rigetto della domanda di assegnazione della casa adibita a residenza familiare, di proprietà dei genitori del , in subordine, previa stipula di un contratto di locazione, determinazione CP_1
di un contributo al pagamento del relativo canone nella misura massima di euro 250,00 mensili;
- rigetto della domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il figlio prima del deposito del ricorso.
All'udienza del 17.1.2025, davanti al Giudice relatore, sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, è stato disposto un rinvio per trattive, su concorde richiesta delle parti.
Nella successiva data del 12.2.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nei termini di cui all'accordo.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come peraltro concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 10.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI NERO Parte_1 C.F._1
DEBORA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LAZZARESCHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA e dell'Avv. NAKKACHE AIMAN ), C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente (verbale di udienza del 12.2.2025): “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà tenere con sé il minore nei seguenti giorni: - nel giorno libero settimanale, dall'uscita dall'asilo nido (o dalle ore 9.00 durante i periodi di vacanza), fino alle 21.00 e, a partire dal 1.7.2025, con pernotto fino al mattino seguente, quando lo riporterà alla madre entro le ore 9.00 o all'asilo, durante il periodo scolastico;
- un pomeriggio a settimana, da concordare compatibilmente con i turni di lavoro della madre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con eventuale prolungamento fino alle 19.00, ove compatibile con gli orari di lavoro del padre;
- durante la stagione invernale di lavoro, la domenica pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 21.00 e, a partire dal 1.11.2025, con pernotto fino al mattino seguente, quando il padre lo riporterà alla madre entro le ore 9.00 o all'asilo, durante il periodo scolastico;
- durante la stagione estiva, in luogo della domenica, un ulteriore pomeriggio, da concordare con la madre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, con eventuale prolungamento fino alle 19.00 ove compatibile con gli orari di lavoro del padre;
per le vacanze estive il minore starà con la madre due settimane non consecutive;
il padre lo potrà tenere con sé, in occasione delle proprie ferie (tendenzialmente nei mesi di febbraio/marzo e ottobre/novembre), cinque giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di ferie;
si precisa che per marzo 2025, lo terrà con sé solo durante la giornata, senza pernotto;
viceversa, a partire da ottobre/novembre 2025 anche con pernotto;
per le festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si seguirà il criterio dell'alternanza, da un anno all'altro, compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti;
il SI. verserà, a decorrere dal mese di marzo 2025, un contributo al mantenimento del CP_1
minore determinato nella misura di 300 euro mensili entro il 12 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT e spese straordinarie ripartite nella misura del 50% tra le parti;
l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
la casa familiare verrà assegnata alla SI.ra , che vi risiederà con il minore, fino al termine ultimo del 31 marzo 2028, quando Parte_1
la dovrà riconsegnare al proprietario, con spese per la cancellazione della trascrizione ripartite a metà; la SI.ra si impegna pertanto a liberare la casa familiare entro tale data e, a Parte_1
partire dalla riconsegna, il SI. erserà, oltre al contributo al mantenimento del minore, un CP_1 ulteriore importo di euro 300 mensili quale contributo per l'alloggio. Si precisa che, nel caso in cui la SI.ra dovesse acquistare un immobile di proprietà, Parte_1
il 50% della nuda proprietà dovrà essere intestato al minore;
la SI.ra del si impegna ad Pt_1
intestare a suo nome le bollette della casa familiare a decorrere dal 1 marzo 2025; il SI. i impegna a cambiare la residenza entro il 1.3.2025; CP_1
il SI. imborserà, versando un importo mensile di 80 euro (da aggiungere al contributo di CP_1
mantenimento ordinario), quattro rate del baby parking, anticipate solo dalla;
Parte_1
solo laddove il Comune non dovesse rimborsare la retta dell'asilo nido, provvederà anche alla refusione della quota del 50% per i mesi pregressi;
le parti rinunciano alle ulteriori domande;
spese compensate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.8.2024 presso l'intestato Tribunale e regolarmente notificato,
, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con Parte_1 CP_1
dalla unione con il quale è nato, il 29.9.2022, il figlio , ha
[...] Persona_1
chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni: - affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e pernotto esclusivo presso la medesima;
diritto di visita del padre una volta a settimana secondo gli impegni lavorativi dello stesso, con possibilità di pernottamento del figlio presso il padre solo dopo il compimento dei 4 anni di età, e concordando tempestivamente eventuali, graduali variazioni rispetto al calendario proposto;
- frequentazione alternata tra i genitori per le festività Natalizie, Pasquali e per le ulteriori festività, come anche per le vacanze estive, salva la possibilità di concordare, fra i medesimi, nel primario rispetto delle eSIenze del figlio, periodi di ferie con il padre (comunque non superiori a sette giorni) solo dopo il compimento dei 4 anni di età; - assunzione di comune accordo da entrambi i genitori delle decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al bambino;
- assegnazione della casa familiare sita in Massarosa -LU-, via MonSInor F. Giannini n.
398/H alla ricorrente, con spese per le utenze a esclusivo carico del - contributo al CP_1
mantenimento del minore, a carico del padre, determinato nella misura di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio -compreso il costo relativo al baby parking (come da protocollo del Tribunale di Lucca); - rimborso delle spese sostenute fino al deposito del ricorso esclusivamente dalla ricorrente in favore del figlio come da ricorso.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.12.2024, si è costituito il resistente, il quale ha viceversa domandato: - l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, con assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, di comune accordo tra i genitori e con esercizio disgiunto di ciascun genitore della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- diritto di visita e frequentazione secondo il calendario indicato nel corpo del ricorso, salvi diversi accordi tra i genitori in relazione alle eSIenze del figlio, con possibilità per il resistente di effettuare videochiamate al minore nei giorni in cui il bambino non sarà con lui;
- possibilità di delegare i nonni paterni, in caso di impedimento lavorativo del padre, a prendere e/o ricondurre il bambino;
- contributo mensile a carico del padre per il mantenimento di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Lucca;
- assegno unico ripartito al 50% tra i genitori;
- rigetto della domanda di assegnazione della casa adibita a residenza familiare, di proprietà dei genitori del , in subordine, previa stipula di un contratto di locazione, determinazione CP_1
di un contributo al pagamento del relativo canone nella misura massima di euro 250,00 mensili;
- rigetto della domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il figlio prima del deposito del ricorso.
All'udienza del 17.1.2025, davanti al Giudice relatore, sono state sentite le parti, comparse personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione, è stato disposto un rinvio per trattive, su concorde richiesta delle parti.
Nella successiva data del 12.2.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nei termini di cui all'accordo.
***
Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti tra le parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come peraltro concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di conSIlio del 10.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari