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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3566/2024 R.G avente ad oggetto opposizione a provvedimento di revoca di patente di guida e promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marcello Mandurini Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2023-003651/1-20B-3/III Area Parte_1
emesso il 25.10.2024 dal Prefetto di con cui è stata disposta la revoca della sua patente di CP_1
guida, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del D. Lgs. n. 285/1992, per essere egli stato condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, domandandone l'annullamento. L'opponente, nel rammentare che, a seguito della sentenza n. 22 pronunciata dalla Corte
Costituzionale il 9 febbraio 2018, n. 22 (in verità l' ha fatto erroneo riferimento alla sentenza Pt_1
n. 24 pronunciata dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale) è venuto meno l'automatismo della revoca del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza della condanna del titolare ai reati indicati nella predetta disposizione, atteso che “il
diniego può essere disposto soltanto all'esito di una valutazione discrezionale sulla pericolosità o
sulla mancanza dei requisiti morali del soggetto da compiersi da parte dell'autorità amministrativa”,
ha dedotto che il provvedimento impugnato non conterrebbe “alcuna indicazione con riferimento ai
motivi specifici attinenti alle qualità morali che lo hanno determinato se non delle osservazioni rese
nella sentenza in parola e quelle trasmesse dalla Questura di . CP_1
L'amministrazione opposta, benché ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e va,
pertanto dichiarata contumace.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che, per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi possono essere motivati anche per relationem, va rilevato che, contrariamente a quanto lamentato dall' , nel Pt_1
decreto opposto vengono adeguatamente esplicitate le valutazioni e le ragioni che hanno condotto alla sua adozione.
A fondamento del provvedimento di revoca adottato il Prefetto di Brindisi ha, infatti, posto la circostanza che “dalla sentenza di condanna di primo grado, si evince la gravità della condotta
accertata consistente nell'attività di trasposto illegale nel territorio nazionale e detenzione ai fini di
cessione a terzi di kg. 326,483 di marijuana divisa in pani, con principio attivo di Delta 9 - THC pari
a gr. 1065,192, con numero di dosi ottenibile pari a 42607,7, in concorso con (n. Parte_2
14/02/1990 a Mesagne) e con ignoti, nonché la circostanza che l' “effettuasse con una certa Pt_1 stabilità l'attività del trafficante di droga...preferendo (occuparsi) dello sbarco e dello scarico della sostanza stupefacente””.
La predetta Autorità amministrativa, inoltre, richiamandole espressamente, ha implicitamente affermato di condividere le osservazioni trasmesse dalla Questura di Divisione Polizia CP_1
Anticrimine che, alla luce della “pericolosità sociale dell'opponente accertata dalla competente
A.G.”, avuto riguardo alla sua “condotta morale e civile”, “ha ritenuto di non poter escludere che
l'utilizzo dei veicoli a motore potesse favorire la commissione di ulteriori reati”.
Le predette considerazioni sono condivise dal giudicante, non potendosi dubitare, alla luce della gravità dei fatti per i quali l' ha riportato condanna, sintomatici di una sua considerevole Pt_1
caratura criminale e di suoi consolidati rapporti con ambienti malavitosi, che la conservazione, da parte del medesimo, del titolo abilitativo alla guida possa agevolare la reiterazione del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e, in particolare, la perpetrazione di ulteriori condotte di trasporto di sostanza stupefacente.
In considerazione del rigetto dell'opposizione proposta dall' e stante la contumacia Pt_1
dell'amministrazione opposta, le spese di lite dal medesimo sostenute vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa n. 3566/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'opposta;
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Brindisi, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3566/2024 R.G avente ad oggetto opposizione a provvedimento di revoca di patente di guida e promossa
DA
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Marcello Mandurini Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2023-003651/1-20B-3/III Area Parte_1
emesso il 25.10.2024 dal Prefetto di con cui è stata disposta la revoca della sua patente di CP_1
guida, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del D. Lgs. n. 285/1992, per essere egli stato condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, domandandone l'annullamento. L'opponente, nel rammentare che, a seguito della sentenza n. 22 pronunciata dalla Corte
Costituzionale il 9 febbraio 2018, n. 22 (in verità l' ha fatto erroneo riferimento alla sentenza Pt_1
n. 24 pronunciata dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale) è venuto meno l'automatismo della revoca del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza della condanna del titolare ai reati indicati nella predetta disposizione, atteso che “il
diniego può essere disposto soltanto all'esito di una valutazione discrezionale sulla pericolosità o
sulla mancanza dei requisiti morali del soggetto da compiersi da parte dell'autorità amministrativa”,
ha dedotto che il provvedimento impugnato non conterrebbe “alcuna indicazione con riferimento ai
motivi specifici attinenti alle qualità morali che lo hanno determinato se non delle osservazioni rese
nella sentenza in parola e quelle trasmesse dalla Questura di . CP_1
L'amministrazione opposta, benché ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e va,
pertanto dichiarata contumace.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Premesso che, per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti amministrativi possono essere motivati anche per relationem, va rilevato che, contrariamente a quanto lamentato dall' , nel Pt_1
decreto opposto vengono adeguatamente esplicitate le valutazioni e le ragioni che hanno condotto alla sua adozione.
A fondamento del provvedimento di revoca adottato il Prefetto di Brindisi ha, infatti, posto la circostanza che “dalla sentenza di condanna di primo grado, si evince la gravità della condotta
accertata consistente nell'attività di trasposto illegale nel territorio nazionale e detenzione ai fini di
cessione a terzi di kg. 326,483 di marijuana divisa in pani, con principio attivo di Delta 9 - THC pari
a gr. 1065,192, con numero di dosi ottenibile pari a 42607,7, in concorso con (n. Parte_2
14/02/1990 a Mesagne) e con ignoti, nonché la circostanza che l' “effettuasse con una certa Pt_1 stabilità l'attività del trafficante di droga...preferendo (occuparsi) dello sbarco e dello scarico della sostanza stupefacente””.
La predetta Autorità amministrativa, inoltre, richiamandole espressamente, ha implicitamente affermato di condividere le osservazioni trasmesse dalla Questura di Divisione Polizia CP_1
Anticrimine che, alla luce della “pericolosità sociale dell'opponente accertata dalla competente
A.G.”, avuto riguardo alla sua “condotta morale e civile”, “ha ritenuto di non poter escludere che
l'utilizzo dei veicoli a motore potesse favorire la commissione di ulteriori reati”.
Le predette considerazioni sono condivise dal giudicante, non potendosi dubitare, alla luce della gravità dei fatti per i quali l' ha riportato condanna, sintomatici di una sua considerevole Pt_1
caratura criminale e di suoi consolidati rapporti con ambienti malavitosi, che la conservazione, da parte del medesimo, del titolo abilitativo alla guida possa agevolare la reiterazione del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e, in particolare, la perpetrazione di ulteriori condotte di trasporto di sostanza stupefacente.
In considerazione del rigetto dell'opposizione proposta dall' e stante la contumacia Pt_1
dell'amministrazione opposta, le spese di lite dal medesimo sostenute vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa n. 3566/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'opposta;
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Brindisi, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino