Sentenza 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
Ordinanza collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01919/2026REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Pellegrini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Umbria (Sezione Prima) n. 00760/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pellegrini S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. ID TE e nessuno è comparso per le parti costituite.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame il Ministero odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 760 del 2024 del Tar Umbria, recante accoglimento dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla parte, odierna appellata, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot 39736 P datato 25.11 2021, con cui la Soprintendenza BCCA Umbria, in supposta attuazione di sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 4466 dell’11.6.2021, attribuiva alla ricorrente il c.d. premio di rinvenimento in quanto scopritore, nella parte in cui considera la scoperta di sole due tombe di una intera Necropoli, e, comunque, quantifica il premio in euro 1.450,69, sul valore dei reperti mobili reperiti nelle due tombe, oltretutto detraendo le “spese di scavo”.
2. All’esito del giudizio di primo grado, la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento impugnato con il conseguente accertamento della spettanza alla ricorrente del premio quale scopritrice fortuita commisurato all’intero valore della necropoli già stimato, detratte le spese di scavo che la Soprintendenza dovrà ricalcolare con riferimento alle 48 sepolture, e degli interessi legali (trattandosi di debito di valuta, e non di valore suscettibile di rivalutazione monetaria - cfr. Cons. Stato, VI, n. 3067/2024) sulla relativa somma, a decorrere dal momento della definitiva determinazione estimativa del valore dei beni ai fini del premio di ritrovamento, avvenuta in data 31 ottobre 2008, fino al saldo effettivo.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- l’Amministrazione ha dato corretta esecuzione al giudicato, in quanto dalla decisione di codesto Consiglio di Stato non derivava in alcun modo l’automatica spettanza del premio quale scopritore fortuito;
- la sentenza merita altresì riforma nel capo in cui esclude che la qualifica di scopritore in capo alla società poteva essere limitata alle due prime sepolture, rilevando il premio quale scopritore fortuito deve essere commisurato all’intera necropoli.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 496 del 2025 la sezione respingeva la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
6. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026 la causa passava in decisione.
7. L’analisi delle deduzioni deve prendere le mosse dal quadro delineato dalla sentenza di questa sezione, oggetto di attuazione da parte della p.a. tramite gli atti impugnati in prime cure.
7.1 La pronuncia ha accolto l’originario ricorso sulla base dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 42 d.lgs. 42 del 2004, in particolare in quanto “ sulla base della formulazione letterale della legge non si evidenzia alcun ostacolo a riconoscere il premio spettante allo scopritore anche ad una persona giuridica, specie in una situazione come quella data in cui il premio non è richiesto dalla persona che ha rinvenuto materialmente i reperti. Sotto il diverso e ulteriore aspetto, è evidente che, in mancanza di autovincoli o atti generali di indirizzo sulle modalità di determinazione del quantum nell’ambito della forbice di legge, il provvedimento di attribuzione del premio deve altresì motivare, nell’ambito delle percentuali sopra indicate, come fissate dalla norma primaria, la scelta cui è pervenuta l’amministrazione, indicando espressamente gli elementi che hanno determinato la quantificazione, e non può limitarsi a fissare la percentuale del valore dei reperti ritenuta congrua ”.
8. L’amministrazione ha inteso attuare la pronuncia attraverso gli atti di cui alla narrativa in fatto, attribuendo il c.d. premio di rinvenimento in quanto scopritore, nella parte in cui considera la scoperta di sole due tombe di una intera Necropoli, e, comunque, quantifica il premio in euro 1.450,69, sul valore dei reperti mobili reperiti nelle due tombe, oltretutto detraendo le “spese di scavo”. Il Tar non ha condiviso tale attuazione, annullando nei termini predetti la statuizione.
9. L’appello è infondato, trovando piena condivisione le considerazioni poste a base della sentenza impugnata.
10. La questione controverte in ordine al quantum del premio spettante alla persona giuridica, scopritore fortuito, con particolare riferimento alla valutazione delle sole prime due tombe ovvero all’intera necropoli.
11. In relazione al primo motivo di appello, assodato quanto statuito in termini di giudicato da questo Consiglio, la pronuncia impugnata ha fatto buon governo delle regole sottese all’applicazione della normativa, condensate nella richiamata circolare e nella sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.
12. In relazione al secondo motivo di appello, concentrato sul punto controverso di fondo relativo alla presunta necessaria considerazione delle sole prime due tombe, va parimenti condivisa la conclusione di primo grado, in quanto le scoperte successive sono eziologicamente e necessariamente conseguenti e dovute a quella iniziale, senza la quale non si sarebbe rinvenuto alcunché; inoltre, il bene archeologico in quanto tale – la necropoli - è unico, al pari del sito interessato.
12.1 La scoperta delle prime due tombe è fortuita in quanto conseguente non a lavori specifici di ricerca archeologica; peraltro, non può considerarsi fortuita rispetto all’oggetto rinvenuto, il quale è risultato nella effettiva estensione solo - e logicamente non poteva che essere così – all’esito di una campagna articolata di scavi specifici, posta in essere sotto il doveroso controllo dell’autorità competente e da maestrante specializzate.
13. Tutto ciò non toglie ma anzi conferma l’unicità della scoperta e la conseguente necessaria complessiva valutazione ai fini in esame.
13.1 Quindi è corretta la conclusione per cui l’intero ritrovamento archeologico è eziologicamente riconducibile alla scoperta fortuita iniziale, con conseguente sussistenza del requisito oggettivo richiesto.
13.2 D’altronde, in termini di ragionevolezza della determinazione finale, va altresì condivisa la considerazione per cui il riferimento all’intera necropoli del premio spettante non vincolava la base estimativa per la determinazione del premio allo scopritore, essendo vari i relativi presupposti, ulteriori rispetto al mero adempimento degli obblighi collaborativi, di denuncia e custodia.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI TI, Presidente FF
ID TE, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID TE | GI TI |
IL SEGRETARIO