TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 377
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 115 del d. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere; travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; errata motivazione; difetto d'istruttoria; irragionevolezza; illogicità; contraddittorietà manifesta

    Il Tribunale ha affermato la giurisdizione amministrativa, ma nel merito ha ritenuto che, nei settori speciali, l'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 non è applicabile e che le parti possono derogare alla revisione dei prezzi. Le clausole contrattuali sono quindi vincolanti e la stazione appaltante ha correttamente applicato i presupposti contrattuali per la revisione dei prezzi.

  • Rigettato
    Nullità delle clausole che escludono o limitano la revisione periodica dei prezzi

    Il Tribunale ha ritenuto che nei settori speciali, la normativa europea non impone la revisione dei prezzi e che le parti sono libere di derogare a tale previsione. Pertanto, le clausole contrattuali sono vincolanti e non nulle.

  • Rigettato
    Richiesta di istruttoria per accertamento e quantificazione della revisione prezzi

    Poiché il Tribunale ha rigettato la domanda principale di revisione prezzi, anche la richiesta di attivazione dell'istruttoria è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 24/03/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 377
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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