Articolo 14 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 13
Versione
20 aprile 1985
Art. 14.
All'onere di 20.000 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 aprile 1985