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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1350 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte 2 Parte_3 [...]
Parte_4 + 7 Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_7 ' Parte_8 Parte 9 tutti con l'Avv. SETA CATERINA C.F. 1 VIA TANCREDI, 14 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, AVV. ZANFINI SERENELLA ROSARIA;
Controparte_2 ' Controparte_3
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.5.2021, le parti ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_4
lamentando quali componenti della Commissione per gli esami di stato per
-
l'anno scolastico 2012/2013 presso l'IIS "Majorana" di Rossano (CS) - di aver ricevuto l'indennità di trasferta prevista per i componenti nominati per sede raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti ed asserendo, viceversa, come la sede d'esame fosse raggiungibile in un tempo superiore ai 100 minuti, chiedevano il riconoscimento del maggior importo previsto ed il versamento della differenza cui aventi diritto, con condanna al
CP_4 alla corresponsione, in loro favore, della complessiva somma di €
11.690,00 come da suddivisione indicata nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il CP_4 che, preliminarmente eccepita l'intervenuta prescrizione, chiedeva il rigetto della domanda nel merito, essendo infondata in fatto e diritto. Con condanna alle spese di lite.
§§§ dichiarata l'intervenuta prescrizione Preliminarmente va valutata e dell'asserito diritto, eccepita da parte resistente.
Infatti, se vero è che in base allo Statuto dei lavoratori il lavoratore stesso può controllare e verificare che la propria retribuzione ed i contributi versati siano corretti e che in caso di riscontrato errore ha diritto di contestarlo e richiederne rettifica, questo diritto si prescrive in 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile.
Tanto premesso, poiché la richiesta avanzata ed allegata in atti riporta la data del 30.9.2013, mentre il successivo giudizio risulta esser stato instaurato con deposito del 4.5.2021, la domanda deve essere rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo Rizzo.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte 2 Parte_3 [...]
Parte_4 + 7 Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_7 ' Parte_8 Parte 9 tutti con l'Avv. SETA CATERINA C.F. 1 VIA TANCREDI, 14 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
CP_1, AVV. ZANFINI SERENELLA ROSARIA;
Controparte_2 ' Controparte_3
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.5.2021, le parti ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_4
lamentando quali componenti della Commissione per gli esami di stato per
-
l'anno scolastico 2012/2013 presso l'IIS "Majorana" di Rossano (CS) - di aver ricevuto l'indennità di trasferta prevista per i componenti nominati per sede raggiungibile in un tempo compreso tra 61 e 100 minuti ed asserendo, viceversa, come la sede d'esame fosse raggiungibile in un tempo superiore ai 100 minuti, chiedevano il riconoscimento del maggior importo previsto ed il versamento della differenza cui aventi diritto, con condanna al
CP_4 alla corresponsione, in loro favore, della complessiva somma di €
11.690,00 come da suddivisione indicata nel ricorso.
Si costituiva in giudizio il CP_4 che, preliminarmente eccepita l'intervenuta prescrizione, chiedeva il rigetto della domanda nel merito, essendo infondata in fatto e diritto. Con condanna alle spese di lite.
§§§ dichiarata l'intervenuta prescrizione Preliminarmente va valutata e dell'asserito diritto, eccepita da parte resistente.
Infatti, se vero è che in base allo Statuto dei lavoratori il lavoratore stesso può controllare e verificare che la propria retribuzione ed i contributi versati siano corretti e che in caso di riscontrato errore ha diritto di contestarlo e richiederne rettifica, questo diritto si prescrive in 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile.
Tanto premesso, poiché la richiesta avanzata ed allegata in atti riporta la data del 30.9.2013, mentre il successivo giudizio risulta esser stato instaurato con deposito del 4.5.2021, la domanda deve essere rigettata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo Rizzo.
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO