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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12204 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15185/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15185/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. STANGA DOMENICO presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
Opponente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IA AN presso il cui elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 4.11.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 615 c. 1 cpc avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato il 10.05.2022 da per € 77.070,80, deducendo la Controparte_1 carenza di un titolo idoneo ad azionare la pretesa esecutiva.
Nello specifico, l'opponente deduceva in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'inesistenza del titolo esecutivo azionato (Decreto ingiuntivo n. 736/2006 del Tribunale di SMCV – sezione distaccata di Caserta) in quanto siffatto decreto era stato oggetto di revoca in base alla Sentenza n. 144/2019 del Tribunale di SMCV, che aveva accolto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo, spiegata dallo stesso . A fronte di ciò, questi deduceva che la statuizione Pt_1 contenuta nella sentenza di Appello n. 2761/2021 - con cui in accoglimento dell'Appello si dichiarava il decreto ingiuntivo di cui sopra: “definitivamente idoneo all'esecuzione forzata” – non potesse riportare in vita – al fine di essere azionato - un titolo giudiziario ormai posto nel nulla.
Si costituiva, contestando l'assunto di parte opponente e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
----
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli.
Parte opposta al riguardo sostiene la carenza di competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, rilevando che l'art. 27, comma 1, c.p.c. sancisce la regola alla stregua della quale per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli art. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, e quindi nel caso in esame la competenza esclusiva è del foro del Tribunale di S. Maria CV, cioè il luogo dove ci sono beni immobili del debitore da poter pignorare. ha Controparte_1 notificato il precetto a residente in [...]
n. 39, dichiarando, quale creditore, la propria residenza in Caserta al Corso Trieste
28. Ne consegue che il indicato quale domicilio del creditore rientra nel CP_2 circondario del Tribunale di S. Maria CV, sede del Giudice dell'esecuzione. Pt_1
quale debitore, avrebbe quindi “erroneamente” proposto opposizione
[...] preventiva al precetto - ex art. 615, comma 1, c.p.c. - davanti al Tribunale di Napoli
L'assunto non è condivisibile.
pagina 2 di 6 Ed invero, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
(elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Nel caso di specie, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'elezione di domicilio da parte del creditore procedente, contenuta nell'atto di precetto, “[…] vale
a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (art. 26 e 27 c.p.c.) […]
'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. ” (Cass. n. 13219/2010).
Orbene, l'atto di precetto opposto nonché la relativa procura alle liti contengono espressamente l'elezione di domicilio del creditore sig. in Napoli Controparte_1 presso lo studio del proprio difensore Avv. Anna Battaglia, di talché, in conformità alla su riportata statuizione della Suprema Corte, l'opponente ha correttamente incardinato il presente giudizio di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Napoli, a nulla rilevando – secondo quanto chiaramente specificato nella succitata sentenza della Corte di Cassazione – la dedotta eventuale assenza di beni pignorabili di proprietà del nel Comune di Napoli. Pt_1
Sotto altro profilo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'opposizione spiegata investendo la stessa contestazione dell'esistenza del diritto ad agire in executivis è stata correttamente qualificata come opposizione ex art. 615 cpc che, come noto, non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
pagina 3 di 6 Né appare meritevole di pregio l'eccezione circa l'asserita inammissibilità dell'opposizione sull'assunto che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso”; al riguardo vale osservare che il , Pt_1 lungi dal sollevare “eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso”, ha dedotto l'esistenza di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo e cioè che la sentenza n. 2761/2021 della Corte di appello di Napoli non è idonea a fondare l'esecuzione forzata, non contenendo una statuizione di condanna suscettibile di esecuzione.
Nel merito, posta la giusta qualificazione dell'originario motivo di opposizione (art. 615 c. 1 cpc), l'opposizione va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, è pacifico che il decreto ingiuntivo azionato (Decreto Ingiuntivo n.
736/2006) sia stato revocato dalla sentenza N. 144/2019 del Tribunale di SMCV che ha accolto l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto.
Alla stessa stregua, dagli atti risulta che - con sentenza n. 2761/2021 - la Corte di
Appello di Napoli “in accoglimento dell'appello proposto da ” abbia Controparte_1
“rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta,
n.736/2006 e dichiarato il decreto: “definitivamente idoneo all'esecuzione forzata”.
Invero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo, ciò coerentemente “con il principio dell'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, il quale viene “definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria” (Cass S.U. n. 4071/2010).
Orbene, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti,
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello
(anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. 20868/17, in conformità a Cass S.U. n. 4071/2010 cit.).
pagina 4 di 6 Dunque, il decreto ingiuntivo ormai eliminato dal mondo giuridico tramite la sentenza di I grado di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere fatto rivivere ed azionato esecutivamente, malgrado una pronuncia in senso favorevole a ciò in sede di dispositivo di appello.
Va osservato inoltre che: così come nel caso di cassazione con rinvio di una sentenza di appello che ha riformato in toto una sentenza di condanna di primo grado "una nuova esecuzione potrà fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (v. Cass. n. 6911/02, nonché Cass. n. 3475/01 e Cass. n. 2955/13, queste ultime confermate da Cass. S.U. n. 11844/16, in motivazione), in questo caso l'esecuzione avrebbe potuto essere intrapresa azionando come nuovo titolo la sentenza di appello, ove contenente però la condanna alla somma accertata in tale sede.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e dichiarata per l'effetto l'inefficacia del precetto opposto con riguardo alla sorta capitale ed interessi liquidati in precetto per l'importo di euro 63232,38 relativi alla condanna contenuta nel decreto ingiuntivo n. 736/2006.
Quanto invece alle somme indicate in precetto relative alle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate con la sentenza n. 2761/2021 della Corte di appello di Napoli, si rileva che detta sentenza in parte qua contiene una statuizione di condanna suscettibile di esecuzione. Ne consegue che l'efficacia del precetto dovrà limitata alla sola parte relativa alle spese processuali come liquidate, oltre ai compensi e spese per il precetto.
Per l'accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene di condannare parte opposta al pagamento dei 2/3 delle spese processuali (con la compensazione della restante parte di 1/3), liquidate in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
Il Tribunale, XIV sezione civile, in persona della dott.ssa Laura Martano, ogni contraria, istanza ed eccezione disattesa.
1) accoglie parzialmente l'opposizione a precetto e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto limitatamente all'importo di euro 63232,38;
pagina 5 di 6 2) condanna al pagamento dei 2/3 delle spese e competenze Controparte_1 professionali, che si liquidano, al netto della compensazione di 1/3, nella somma finale di euro 5622,00 per compensi ed euro 506,00 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
IC NG dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15185/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. STANGA DOMENICO presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
Opponente
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IA AN presso il cui elettivamente domicilia in virtù di procura in atti
- Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 4.11.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 615 c. 1 cpc avverso l'atto di Parte_1 precetto notificato il 10.05.2022 da per € 77.070,80, deducendo la Controparte_1 carenza di un titolo idoneo ad azionare la pretesa esecutiva.
Nello specifico, l'opponente deduceva in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'inesistenza del titolo esecutivo azionato (Decreto ingiuntivo n. 736/2006 del Tribunale di SMCV – sezione distaccata di Caserta) in quanto siffatto decreto era stato oggetto di revoca in base alla Sentenza n. 144/2019 del Tribunale di SMCV, che aveva accolto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo, spiegata dallo stesso . A fronte di ciò, questi deduceva che la statuizione Pt_1 contenuta nella sentenza di Appello n. 2761/2021 - con cui in accoglimento dell'Appello si dichiarava il decreto ingiuntivo di cui sopra: “definitivamente idoneo all'esecuzione forzata” – non potesse riportare in vita – al fine di essere azionato - un titolo giudiziario ormai posto nel nulla.
Si costituiva, contestando l'assunto di parte opponente e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
----
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli.
Parte opposta al riguardo sostiene la carenza di competenza territoriale del
Tribunale di Napoli, rilevando che l'art. 27, comma 1, c.p.c. sancisce la regola alla stregua della quale per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli art. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, e quindi nel caso in esame la competenza esclusiva è del foro del Tribunale di S. Maria CV, cioè il luogo dove ci sono beni immobili del debitore da poter pignorare. ha Controparte_1 notificato il precetto a residente in [...]
n. 39, dichiarando, quale creditore, la propria residenza in Caserta al Corso Trieste
28. Ne consegue che il indicato quale domicilio del creditore rientra nel CP_2 circondario del Tribunale di S. Maria CV, sede del Giudice dell'esecuzione. Pt_1
quale debitore, avrebbe quindi “erroneamente” proposto opposizione
[...] preventiva al precetto - ex art. 615, comma 1, c.p.c. - davanti al Tribunale di Napoli
L'assunto non è condivisibile.
pagina 2 di 6 Ed invero, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
(elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Nel caso di specie, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'elezione di domicilio da parte del creditore procedente, contenuta nell'atto di precetto, “[…] vale
a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (art. 26 e 27 c.p.c.) […]
'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. ” (Cass. n. 13219/2010).
Orbene, l'atto di precetto opposto nonché la relativa procura alle liti contengono espressamente l'elezione di domicilio del creditore sig. in Napoli Controparte_1 presso lo studio del proprio difensore Avv. Anna Battaglia, di talché, in conformità alla su riportata statuizione della Suprema Corte, l'opponente ha correttamente incardinato il presente giudizio di opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. dinanzi al
Tribunale di Napoli, a nulla rilevando – secondo quanto chiaramente specificato nella succitata sentenza della Corte di Cassazione – la dedotta eventuale assenza di beni pignorabili di proprietà del nel Comune di Napoli. Pt_1
Sotto altro profilo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l'opposizione spiegata investendo la stessa contestazione dell'esistenza del diritto ad agire in executivis è stata correttamente qualificata come opposizione ex art. 615 cpc che, come noto, non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
pagina 3 di 6 Né appare meritevole di pregio l'eccezione circa l'asserita inammissibilità dell'opposizione sull'assunto che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso”; al riguardo vale osservare che il , Pt_1 lungi dal sollevare “eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso”, ha dedotto l'esistenza di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo e cioè che la sentenza n. 2761/2021 della Corte di appello di Napoli non è idonea a fondare l'esecuzione forzata, non contenendo una statuizione di condanna suscettibile di esecuzione.
Nel merito, posta la giusta qualificazione dell'originario motivo di opposizione (art. 615 c. 1 cpc), l'opposizione va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, è pacifico che il decreto ingiuntivo azionato (Decreto Ingiuntivo n.
736/2006) sia stato revocato dalla sentenza N. 144/2019 del Tribunale di SMCV che ha accolto l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto.
Alla stessa stregua, dagli atti risulta che - con sentenza n. 2761/2021 - la Corte di
Appello di Napoli “in accoglimento dell'appello proposto da ” abbia Controparte_1
“rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta,
n.736/2006 e dichiarato il decreto: “definitivamente idoneo all'esecuzione forzata”.
Invero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la sentenza di accoglimento dell'opposizione sostituisce il decreto ingiuntivo, ciò coerentemente “con il principio dell'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, quale è il decreto ingiuntivo, il quale viene “definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria” (Cass S.U. n. 4071/2010).
Orbene, proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo nei termini anzidetti,
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello
(anche quando impropriamente conclusa con un dispositivo col quale si "conferma" il decreto ingiuntivo) non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (Cass. 20868/17, in conformità a Cass S.U. n. 4071/2010 cit.).
pagina 4 di 6 Dunque, il decreto ingiuntivo ormai eliminato dal mondo giuridico tramite la sentenza di I grado di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere fatto rivivere ed azionato esecutivamente, malgrado una pronuncia in senso favorevole a ciò in sede di dispositivo di appello.
Va osservato inoltre che: così come nel caso di cassazione con rinvio di una sentenza di appello che ha riformato in toto una sentenza di condanna di primo grado "una nuova esecuzione potrà fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (v. Cass. n. 6911/02, nonché Cass. n. 3475/01 e Cass. n. 2955/13, queste ultime confermate da Cass. S.U. n. 11844/16, in motivazione), in questo caso l'esecuzione avrebbe potuto essere intrapresa azionando come nuovo titolo la sentenza di appello, ove contenente però la condanna alla somma accertata in tale sede.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e dichiarata per l'effetto l'inefficacia del precetto opposto con riguardo alla sorta capitale ed interessi liquidati in precetto per l'importo di euro 63232,38 relativi alla condanna contenuta nel decreto ingiuntivo n. 736/2006.
Quanto invece alle somme indicate in precetto relative alle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate con la sentenza n. 2761/2021 della Corte di appello di Napoli, si rileva che detta sentenza in parte qua contiene una statuizione di condanna suscettibile di esecuzione. Ne consegue che l'efficacia del precetto dovrà limitata alla sola parte relativa alle spese processuali come liquidate, oltre ai compensi e spese per il precetto.
Per l'accoglimento parziale dell'opposizione, si ritiene di condannare parte opposta al pagamento dei 2/3 delle spese processuali (con la compensazione della restante parte di 1/3), liquidate in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione in favore del difensore antistatario .
P.Q.M.
Il Tribunale, XIV sezione civile, in persona della dott.ssa Laura Martano, ogni contraria, istanza ed eccezione disattesa.
1) accoglie parzialmente l'opposizione a precetto e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto limitatamente all'importo di euro 63232,38;
pagina 5 di 6 2) condanna al pagamento dei 2/3 delle spese e competenze Controparte_1 professionali, che si liquidano, al netto della compensazione di 1/3, nella somma finale di euro 5622,00 per compensi ed euro 506,00 per esborsi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
IC NG dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 23/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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