Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Interregionale Culqualber, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della determinazione prot. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 17/12/2024, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego, nonché della relazione finale - non presente agli atti del fascicolo - e della relazione riepilogativa, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali antecedenti e successivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa ER TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ricorso ritualmente notificato il 15 febbraio 2025 e depositato il 14 marzo seguente, l’odierno ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l’Amministrazione gli ha irrogato la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due. La sanzione è stata comminata per avere il militare “ tenuto un comportamento biasimevole sul piano disciplinare, lesivo del prestigio personale e dell’Istituzione, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status, al giuramento prestato e al rapporto di fiducia con la propria amministrazione, nonché contrario ai principi di moralità, correttezza e rettitudine che devono improntare l’agire di un Carabiniere ”.
Il procedimento disciplinare trae origine dagli esiti di un procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. -OMISSIS-, confermata in Cassazione, che ha condannato il ricorrente per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) -OMISSIS-, e lo ha assolto dall'imputazione di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.
Il ricorso è affidato a plurimi motivi di gravame, con cui si deducono, in sintesi:
1) Improcedibilità dell’azione disciplinare per formulazione dell’incolpazione non corrispondente al fatto reato per cui v’è sentenza di condanna da parte della Corte di Appello di Catania, confermata in sede di ricorso in Cassazione; 2) Limite del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Violazione. Ad avviso del ricorrente l’Amministrazione avrebbe illegittimamente posto a fondamento della contestazione degli addebiti fatti non corrispondenti a quanto accertato in sede giudiziaria. In particolare, l’inchiesta disciplinare sarebbe stata erroneamente avviata, non soltanto per l’accesso abusivo al sistema informatico sul proprio nominativo, reato per il quale è stato condannato, ma anche per i fatti di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, per i quali invece egli è stato assolto dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza n.-OMISSIS-, ciò in violazione del principio della immutabilità dell'accertamento dei fatti operato dal giudice penale.
3) Improcedibilità dell’azione disciplinare per fatto non contestato e contemplato nei capi di imputazione; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ; 4) Inutilizzabilità della sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Catania, Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 1073/2023 laddove condanna per un fatto mai contestato al ricorrente; 5) Violazione del diritto di difesa; 6) Autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo . Il ricorrente deduce che l’addebito disciplinare sarebbe stato fondato su un fatto non contestato nei capi di imputazione del processo penale, emerso solo con la sentenza di condanna, in violazione delle garanzie difensive e del principio di correlazione. Sostiene che tale fatto non avrebbe potuto costituire base dell’azione disciplinare, in quanto non oggetto di piena difesa in sede penale. Lamenta, inoltre, l’indeterminatezza dell’addebito e la sovrapposizione tra fatti per i quali è stato assolto e fatti per i quali è stato condannato, con conseguente lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare,
7) Sproporzionalità della sanzione disciplinare irrogata della sospensione dal servizio rispetto all’unico fatto addebitato in sede di condanna; 8) disparità di trattamento con altri militari condannati per numero accessi allo SDI con la sanzione di corpo; 9) omessa valutazione della documentazione caratteristica e delle risultanze professionali del ricorrente . Deduce, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto a fronte di un -OMISSIS-, l’irrogazione di una sanzione di stato risulterebbe sproporzionata e incoerente con la valutazione di eccellenza del militare contenuta negli atti amministrativi. L’applicazione di una misura così afflittiva, in assenza di una pluralità di condotte o di elementi aggravanti, si porrebbe in contrasto coi principi di ragionevolezza e uguaglianza che devono orientare l’azione disciplinare.
10) Violazione dell’art. 1392 C.O.M. e della guida tecnica “Procedure Disciplinari” 8° edizione anno 2023; 11) omessa motivazione; 12) difetto di istruttoria dell’Ufficiale inquirente; 13) violazione del diritto di accesso agli atti; 14) violazione del diritto di difesa . Lamenta il ricorrente che sarebbe stata omessa la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente con la quale deve concludersi l’inchiesta e che deve essere trasmessa all’Autorità procedente. La sua assenza nel fascicolo integrerebbe anche la violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e renderebbe nulla la motivazione per relationem del provvedimento impugnato. Inoltre, il provvedimento sarebbe viziato anche in quanto l’Ufficiale Inquirente avrebbe espresso valutazioni e proposte sulla definizione del procedimento, in contrasto con il divieto imposto dalla Guida Tecnica.
15) Rigetto da parte dell’Ufficiale inquirente del supplemento istruttorio richiesto . Il ricorrente lamenta infine l'illegittimità del rigetto da parte dell’amministrazione della richiesta volta ad acquisire le visite quadrimestrali del Comandante di Compagnia, ritenendo le stesse rilevanti e reitera la richiesta in questa sede.
2. Con memoria di mera forma depositata il 17 marzo 2025 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
3. A seguito della notifica della relazione finale dell'Ufficiale Inquirente prot. n.-OMISSIS-, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, lamentando la violazione del principio di imparzialità per le valutazioni personali espresse dall'inquirente e riproponendo, nella sostanza, le censure già formulate nel ricorso introduttivo.
4. In data 6 febbraio 2026, il Ministero resistente ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, sostenendo: la piena conformità del procedimento disciplinare alle prescrizioni del C.O.M., essendo state rispettate tutte le fasi procedimentali; l’insussistenza dell’improcedibilità dell’azione disciplinare, poiché la sentenza penale definitiva individua nell’accesso allo SDI del -OMISSIS-l’unico fatto penalmente rilevante e oggetto di condanna;
la piena corrispondenza tra il fatto accertato in sede penale e quello contestato disciplinarmente, risultando sovrapponibili la sentenza di condanna e l’incolpazione; la completezza dell’accesso agli atti, con regolare ostensione del fascicolo e successiva messa a disposizione della relazione finale per mero errore tecnico; la conformità della relazione finale alla Guida tecnica, limitata alla ricostruzione dell’istruttoria e priva di valutazioni sanzionatorie; l’irrilevanza di ulteriori approfondimenti istruttori, essendo la responsabilità già accertata in sede penale; la congruità e proporzionalità della sanzione, coerente con la gravità del fatto e con i precedenti disciplinari e, comunque, rientrante nella discrezionalità amministrativa.
5. In data 18 febbraio 2026, il ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione.
6. Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Privi di fondamento sono i motivi da 1 a 6 del ricorso introduttivo, con cui il ricorrente lamenta in estrema sintesi che l'Amministrazione avrebbe posto a fondamento della contestazione degli addebiti e della relativa sanzione disciplinare fatti la cui sussistenza è stata esclusa in sede penale.
Osserva il Collegio che, dall’esame della nota di contestazione degli addebiti n.-OMISSIS-e del provvedimento sanzionatorio finale, emerge che l’Amministrazione ha posto a fondamento del procedimento disciplinare non già i fatti per i quali è intervenuta l'assoluzione (rivelazione di segreti d'ufficio), bensì la distinta condotta di accesso abusivo al sistema SDI, per la quale il ricorrente ha riportato condanna penale definitiva.
L’addebito è infatti così formulato: “ Nel periodo tra il -OMISSIS-accedeva ad informazioni acquisite tramite la banca dati SDI su nominativi di persone sottoposte ad indagini ed eseguiva, per motivi non riconducibili al servizio, un'interrogazione sul proprio nominativo ”.
La sentenza penale ha accertato in modo incontrovertibile che il ricorrente, in data 13 novembre 2012, ha effettuato un accesso alla banca dati SDI interrogando il proprio nominativo. Tale condotta, come correttamente ritenuto dal giudice penale, è intrinsecamente abusiva, poiché è evidente che il militare non potesse avere ricevuto una delega di indagine su sé stesso, né potesse avviare legittimamente indagini sulla propria persona. L'accesso era, dunque, palesemente finalizzato a scopi personali e privo di qualsiasi giustificazione di servizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale fatto non può considerarsi "nuovo" o emerso a sorpresa in sentenza. La questione era già emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed è stata oggetto di specifico approfondimento, rientrando peraltro nella più ampia formulazione del capo b) della contestazione penale, che includeva l'ipotesi dell'interrogazione del sistema informativo. L'Amministrazione ha quindi legittimamente esercitato la propria potestà disciplinare sulla base di un fatto accertato con l'autorità del giudicato penale, senza violare il principio di autonomia tra i due procedimenti né le garanzie difensive del ricorrente.
Per quanto concerne gli accessi effettuati su nominativi di terzi, per i quali il ricorrente è stato assolto in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, va rilevato che l'esito del giudizio penale non ha escluso la materialità storica della condotta, ma si è limitato a constatarne la non punibilità per un vizio processuale. L'Amministrazione, nell'esercizio della propria autonoma valutazione disciplinare, ha legittimamente tenuto conto di tale contesto fattuale, pur fondando la sanzione unicamente sul fatto-reato accertato in via definitiva. La sequenza temporale tra le interrogazioni e i contatti intrattenuti dal ricorrente con persone sottoposte a indagini, unitamente alle dichiarazioni dei colleghi, costituisce un quadro oggettivamente significativo che, sebbene non sufficiente per una condanna penale, assume indubbia rilevanza sul piano disciplinare, delineando un comportamento contrario ai doveri di lealtà e riservatezza.
7.2. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità (n. da 7 a 9 del ricorso), le censure del ricorrente non possono essere condivise.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio sulla gravità delle violazioni e sulla graduazione della sanzione disciplinare rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità, vizi che nel caso di specie non si ravvisano (in termini, Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 2965/2023, n. 2629/2021 e n. 5869/2019).
L’accesso abusivo a una banca dati riservata da parte di un appartenente alle Forze dell'Ordine per fini personali costituisce una condotta di intrinseca gravità, che lede il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e il prestigio dell'Istituzione.
È significativo, inoltre, che la sanzione della sospensione per due mesi, a fronte di un massimo edittale previsto, sia stata applicata in una misura prossima al minimo, a dimostrazione che l'Amministrazione ha operato un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 1355 C.O.M., inclusa la gravità del fatto, l'intenzionalità della condotta e la carriera del dipendente.
Nemmeno può trovare accoglimento la doglianza relativa all'omessa valorizzazione del rendimento di servizio, poiché, come affermato dalla giurisprudenza, anche un rendimento eccellente non assume valore di attenuante di fronte a un illecito di evidente gravità (Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 1688/2023; id., T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. n. 61/2021).
La misura adottata dall’Amministrazione risulta coerente con la gravità degli addebiti contestati e appare adeguatamente calibrata rispetto alle esigenze organizzative e di tutela dell’interesse pubblico sottese al provvedimento. L’Amministrazione ha operato un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico al buon andamento e alla tutela dell’immagine dell’ente e l’interesse del dipendente alla conservazione della propria posizione lavorativa, individuando una soluzione che non assume carattere eccessivamente afflittivo né eccede quanto strettamente necessario per garantire il regolare funzionamento dell’ufficio (ex multis Cons. di Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3967; id., 6 dicembre 2021, n. 8150 e 28 ottobre 2021, n. 7238).
Non emergono, pertanto, elementi idonei a far ritenere la misura manifestamente sproporzionata.
A ciò si aggiunge che, come risulta dagli atti, il ricorrente è gravato da precedenti sanzioni disciplinari di corpo, circostanza che conferma la correttezza della valutazione complessiva operata dall'Amministrazione.
7.3. Gli ulteriori motivi di ricorso (10-15), relativi a presunti vizi procedurali, sono parimenti infondati.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di accesso, risulta dagli atti che l'Amministrazione ha consentito la consultazione della documentazione richiesta. La circostanza che la relazione finale dell'Ufficiale Inquirente sia stata resa disponibile solo in un secondo momento è riconducibile a un mero errore di caricamento del file, prontamente sanato, che non ha comportato alcuna lesione sostanziale del diritto di difesa.
Peraltro, come chiarito dalla "Guida Tecnica - Procedure Disciplinari", la relazione finale è un atto endoprocedimentale non destinato alla visione dell'inquisito durante la fase istruttoria, proprio per garantire la serenità di giudizio della Commissione di disciplina (ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, sent. n. 392/2024), nondimeno la sua successiva ostensione ha comunque permesso al ricorrente di articolare ulteriori difese tramite motivi aggiunti.
Non si ravvisa in ogni caso alcuna irregolarità nella formazione, gestione o trasmissione della relazione finale, la quale risulta conforme alla disciplina vigente e alle garanzie procedimentali proprie dell’inchiesta formale. Dalla lettura della relazione finale emerge con chiarezza come l’Ufficiale inquirente abbia esaminato in modo puntuale le osservazioni difensive formulate, ritenendo tuttavia non necessario acquisire le visite quadrimestrali richieste. Ed invero detto supplemento istruttorio è stato ritenuto condivisibilmente non rilevante, poiché la responsabilità del ricorrente per il fatto contestato era già stata cristallizzata con l'autorità del giudicato penale ed il quadro probatorio risultava già delineato dagli atti dell’indagine giudiziaria.
Infine, non si ravvisa alcuna violazione delle norme che regolano l'attività dell'Ufficiale Inquirente. Dalla lettura della relazione finale emerge che quest'ultimo si è limitato a esporre gli esiti dell'istruttoria, esaminando puntualmente le difese del ricorrente, senza formulare proposte sanzionatorie o esprimere giudizi personali.
10. I motivi di gravame contenuti nel ricorso per motivi aggiunti, esperito a seguito della visione della relazione finale, sono anch’essi infondati atteso che in essi vengono principalmente replicate le censure contenute nel ricorso introduttivo. Le stesse sono, quindi, infondate per tutte le ragioni già espresse supra .
11. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
ER TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER TU | OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.