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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3521/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3521/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO e CP_1 C.F._1 dell'avv. BERNARDINI MAURO ( VIA CASTIGLIONE N. 30 40100 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE MASINI, 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO PASQUALE CP_2 C.F._3
( ) VIA PUTIGNANI 118 70121 BARI;
C.F._4 Parte_1 ( VIA PUTIGNANI 118 BARI;
elettivamente domiciliato in presso il C.F._5 difensore avv. AN FI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO C.F._6 ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTONI 21 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BIANCO ANNALISA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ELIA Controparte_3 C.F._7
RO domiciliato in CORSO MAZZINI CROTONE presso il difensore avv. ELIA RO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 3 luglio 2025. Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa CP_1
pagina 1 di 6 -assegnare il sesto indiviso dell'immobile di Stalettì ancora in discussione, perché di formale titolarità di , al Sig. , come da lui richiesto per il prezzo che risulta agli atti di causa CP_2 Controparte_3
- in via del tutto subordinata sospendere la presente causa fino alla decisione della causa di appello, attualmente pendente;
-con vittoria di spese e competenze verso . CP_2
Per : CP_2 La convenuta precisa le proprie conclusioni, ribadendo la propria richiesta di assegnazione CP_2 della quota di ½ della comproprietà sull'immobile in Stalettì come in atti identificato e riportandosi per intero a tutti i propri atti difensivi, verbali di causa e a tutte le richieste ivi formulate. Al fine della determinazione dei conguagli dovuti, la Sig.ra chiede la sospensione del presente CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della statuizione della Corte d'Appello di Bologna, essendo pendente il giudizio di appello promosso da e con appello incidentale di CP_1 CP_2
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n. 1758/2024.
[...]
Per AN FI: Letta la costituzione dell'intervenuto non si può che concordare la richiesta, attesa Controparte_3 anche la perizia svolta avanti a questo Tribunale sull'immobile sito in Stalettì, loc. Copanello. Nulla si oppone, dunque, alla richiesta svolta dall'intervenuto.
Per Voglia l'adìto Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, prendere atto Controparte_3 della disponibilità manifestata dall'interveniente e, per l'effetto, assegnare la quota dell'immobile sito in Stalettì (CZ), località Copanello, Via San Martino, oggetto di vendita, al Sig. Controparte_3 previo pagamento del prezzo legalmente dovuto;
rigettare l'istanza di assegnazione della Sig.ra ; CP_2 Con vittoria di spese in caso di infondata opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1758 del 14 giugno 2024 la scrivente statuiva nel seguente modo:
“dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso di Persona_1
[...] accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, dichiara che ciascuna CP_2 quota ereditaria ha un valore di € 225.334,77; assegna l'immobile sito in Bologna, Via Weber 1, a previo versamento del conguaglio di € CP_2 28.567,67 alle controparti nella misura di metà a ciascuno;
condanna e RE AN, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2 lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente le spese delle CTU a carico di tutte le parti in misura uguale per ciascuna.
Rimette la causa in istruttoria per la vendita del bene sito in Staletti, come da separata ordinanza.”
Nel corso del giudizio così proseguito è intervenuto in data 23.6.2024 il comproprietario dell'immobile sito in Stalettì, instando per l'assegnazione della restante quota indivisa, essendo già Controparte_3 divenuto comproprietario pro indiviso della quota ideale spettante a e AN RE, CP_1
pagina 2 di 6 acquistata con atto del Notaio in data 18.2.2020. Per_2
Giova premettere che, come noto, lo scioglimento della comunione ereditaria ha natura di pronuncia costitutiva, e non meramente dichiarativa, in quanto idonea a produrre i propri effetti dal momento della decisione, ancorché non ancora passata in giudicato, qualora essa sia intervenuta su una domanda proposta da tutte le parti.
Nel caso di specie, tutte le parti hanno concordemente chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, limitando il proprio dissenso alle modalità di attribuzione e alla valutazione dei beni.
Ne consegue che, una volta pronunciata la sentenza sullo scioglimento, tale effetto si è immediatamente prodotto, determinando la cessazione dello stato di comunione ereditaria e la conseguente formazione di quote e diritti esclusivi in capo ai condividenti, con riferimento ai beni oggetto di attribuzione.
L'eventuale impugnazione della sentenza, pertanto, non incide sulla produzione dell'effetto costitutivo dello scioglimento, che resta fermo, potendo al più comportare una diversa regolazione dei conguagli o delle attribuzioni, ma non la reviviscenza della comunione stessa. L'effetto estintivo della comunione ereditaria, derivante dalla pronuncia di primo grado, si consolida quindi sin dal momento della sua pubblicazione, essendo frutto di una domanda comune e di una statuizione non subordinata a condizioni sospensive.
Ne consegue che, alla data odierna, deve ritenersi definitivamente intervenuto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, con la conseguente limitazione della prosecuzione del giudizio alla sola questione concernente la vendita del bene sito in Stalettì (CZ).
Per stabilire quale dei due giudizi - quello di Bologna o quello di Catanzaro - sia pregiudiziale, occorre capire qual è la questione che deve essere decisa prima — cioè quella “ancillare” o “preliminare” rispetto all'altra.
È incontestato che il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso di con Persona_1 attribuzione dei beni ereditari e definizione dei rapporti tra coeredi, mentre il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro concerne la vendita della quota dell'immobile sito in Stalettì (CZ), località Copanello, Via San Martino n. 71, bene facente parte della medesima comunione ereditaria, seppur per la sola quota appartenente ancora a . CP_2
Ora, come già affermato nella sentenza non definitiva, la vendita di un bene compreso in una comunione ereditaria da parte di uno solo dei coeredi ha natura meramente obbligatoria, la cui efficacia reale resta subordinata all'assegnazione del bene al coerede alienante in sede di divisione. Ciò significa che, sino al perfezionamento della divisione, il bene continua a far parte della comunione e il terzo acquirente non può conseguire la proprietà esclusiva, ma solo un'aspettativa condizionata all'esito del giudizio divisorio.
Ne consegue che il giudizio di Bologna, volto a ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione dei beni, riveste carattere pregiudiziale rispetto a quello pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro, in quanto da esso dipende la possibilità stessa che la cessione della quota dell'immobile in Stalettì produca gli effetti reali propri della vendita.
Infatti, solo all'esito della divisione operata nel presente giudizio potrà stabilirsi se il bene di Stalettì venga effettivamente assegnato al coerede alienante e, di conseguenza, se la vendita da questi posta in essere con rogito Notaio possa acquisire efficacia traslativa;
in caso contrario, l'atto di Per_2 alienazione non potrà che mantenere natura obbligatoria, restando inopponibile agli altri condividenti.
pagina 3 di 6 In tal senso, può richiamarsi altresì, in via analogica, l'art. 111 c.p.c., in materia di cessione della res litigiosa, secondo il quale il processo prosegue tra le parti originarie, mentre l'acquirente può soltanto intervenire, subendo gli effetti della decisione resa nei confronti del suo dante causa, ragione per cui è ammesso l'intervento dell'avente causa ai sensi dell'art. 1113 co. 3 c.c..
Pertanto, la definizione dell'odierno giudizio costituisce presupposto necessario per la decisione della controversia pendente a Catanzaro, poiché da essa dipende la stessa individuazione del titolare del diritto sulla quota dell'immobile in Stalettì e la validità della relativa cessione.
Ne deriva che il giudizio di Bologna deve essere qualificato come pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio di Catanzaro, tenendo conto che si è già formato il giudicato sul capo della sentenza relativa allo scioglimento della comunione e fatta salva l'assegnazione della restante quota pro indiviso, dalla quale dipende la sorte giuridica della vendita oggetto del secondo procedimento.
Va evidenziato che la convenuta , in qualità di coerede, avrebbe potuto avvalersi del CP_2 diritto di prelazione per ottenere anche la quota di 1/6 ciascuno spettante alla madre ed al fratello e, in caso di sua mancata notificazione o esercizio tempestivo da parte degli altri coeredi, del retratto successorio ex art. 732 c.c., ossia il diritto di riscattare la quota alienata dall'acquirente terzo.
L'art 732 c.c. recita: “Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
La Suprema Corte è ferma nel ribadire i rimedi a disposizione dell'erede non posto a conoscenza della dismissione delle quote ereditaria da ultimo con sent. n. 59/2025 dove afferma che “in tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto;
si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.”
A tal proposito si osserva che i coeredi non hanno formalmente adempiuto l'obbligo di notificare a la proposta di alienazione della loro quota ideale al comproprietario dell'altra metà CP_2 indivisa, per il prezzo indicato nel definito;
tuttavia, è documentato che Controparte_3 CP_2 abbia richiesto in epoca anteriore al 7.11.2019 al Notaio (davanti al quale è stata Persona_3 conferita la procura speciale a per la vendita al medesimo da parte di e Controparte_3 CP_1 RE AN) l'assegno consegnato dal promissario acquirente a titolo di deposito del CP_3 prezzo;
il Notaio ha inviato in data 7.11.2019 a una e-mail in cui scriveva testualmente: “Il CP_2 sig. mi ha lasciato il suo assegno in deposito (vedi allegato) con l'incarico di consegnarlo a lei CP_3 quando avrà firmato l'atto (se lo firmerà)”. Tale comunicazione deve intendersi a tutti gli effetti come vera e propria denuntiatio idonea a rendere edotta la coerede del sorgere del suo diritto alla prelazione.
La convenuta non ha accettato la proposta proveniente dal nè ha attivato l'istituito del retratto CP_3 successorio entro i termini prescritti, non opponendo in maniera tempestiva la propria facoltà. pagina 4 di 6 In ogni caso, nel frattempo, è intervenuta la sentenza non definitiva del 14 giugno 2024 che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, determinando la cessazione dello stato di comunione e, con essa, l'automatica estinzione dei diritti di prelazione e di riscatto, i quali operano solo finché perdura lo stato di comunione ereditaria.
In altri termini, anche qualora la convenuta avesse avuto diritto a far valere il retratto successorio, tale facoltà sarebbe stata resa inefficace a causa della pronuncia divisoria, la quale ha trasformato le quote ereditarie in diritti di proprietà individuali e fatto venir meno l'originario presupposto dell'istituto (la comunione). Di conseguenza, la convenuta oggi può soltanto pretendere l'assegnazione della quota di 1/6 dell'immobile, in quanto la sentenza ha consolidato la separazione patrimoniale tra i soggetti e reso superfluo e inoperante ogni rimedio ex art. 732 c.c.
non ha neppure la facoltà di chiedere l'assegnazione della quota di 1/6 degli altri coeredi in CP_2 modo tale da rendersi comproprietaria della quota di 3/6.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.20561/2008), in un caso simile a quello oggetto del presente giudizio “Il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un'autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l'art. 732 cod. civ. tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una "res" come bene a sé stante.”
Parimenti, non può essere accolta l'istanza di assegnazione del bene da parte del quotista maggioritario,
il quale non riveste la qualità di coerede e quindi non può esercitare i diritti spettanti al quotista CP_3 maggiore ex art 720 c.c., avendo acquistato la quota per effetto di cessione successiva alla morte del de cuius. L'assegnazione in sede di divisione presuppone, infatti, la partecipazione alla comunione ereditaria, condizione che nel caso di specie difetta in capo al il quale è estraneo alla CP_3 comunione e potrà far valere le proprie ragioni solo nei limiti stabiliti dall'art. 1113 co.3 c.c. tra cui non è compresa in alcun modo l'istanza di assegnazione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti (in tal senso Cass. 19529/2012).
Alla luce delle superiori considerazioni, cui spetterà al Tribunale di Catanzaro pronunciarsi in via definitiva sulla sorte della quota assegnata nel presente giudizio a mediante la divisione CP_2 della comunione ordinaria.
In conclusione, stante la domanda di assegnazione da parte di della quota 1/6, si dovrebbe CP_2 teoricamente procedere alla relativa attribuzione, computandosi nella quota alla medesima attribuita in forza della sentenza del 12 giugno 2024 l'ulteriore importo di € 23.916,66, come stimata dal CTU dott.
il quale ha evidenziato dubbi sulla commerciabilità, in quanto affetto da vizi urbanistici. Per_4
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite della presente fase in ragione della parziale reciproca soccombenza rispetto alle questioni qui dibattute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 Assegna a la quota di 1/6 del compendio immobiliare sito in Stalettì di Catanzaro ed CP_2 identificato al Catasto Fabbricati come segue:
IMMOBILE 1.1 Foglio 11 mappale 635 sub. 12 cat. A/2 ABITAZIONI DI TIPO CIVILE;
IMMOBILE 1.2 Foglio 11 mappale 635 sub. 13 cat. A/2 ABITAZIONI;
CP_4
IMMOBILE 1.3 Foglio 11 mappale 635 sub. 14 cat. A/2 ABITAZIONI;
CP_4
Compensa le spese di lite.
Bologna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3521/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINA MARCO e CP_1 C.F._1 dell'avv. BERNARDINI MAURO ( VIA CASTIGLIONE N. 30 40100 C.F._2 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIALE MASINI, 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. FINA MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO PASQUALE CP_2 C.F._3
( ) VIA PUTIGNANI 118 70121 BARI;
C.F._4 Parte_1 ( VIA PUTIGNANI 118 BARI;
elettivamente domiciliato in presso il C.F._5 difensore avv. AN FI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO C.F._6 ANNALISA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTONI 21 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. BIANCO ANNALISA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ELIA Controparte_3 C.F._7
RO domiciliato in CORSO MAZZINI CROTONE presso il difensore avv. ELIA RO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 3 luglio 2025. Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa CP_1
pagina 1 di 6 -assegnare il sesto indiviso dell'immobile di Stalettì ancora in discussione, perché di formale titolarità di , al Sig. , come da lui richiesto per il prezzo che risulta agli atti di causa CP_2 Controparte_3
- in via del tutto subordinata sospendere la presente causa fino alla decisione della causa di appello, attualmente pendente;
-con vittoria di spese e competenze verso . CP_2
Per : CP_2 La convenuta precisa le proprie conclusioni, ribadendo la propria richiesta di assegnazione CP_2 della quota di ½ della comproprietà sull'immobile in Stalettì come in atti identificato e riportandosi per intero a tutti i propri atti difensivi, verbali di causa e a tutte le richieste ivi formulate. Al fine della determinazione dei conguagli dovuti, la Sig.ra chiede la sospensione del presente CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della statuizione della Corte d'Appello di Bologna, essendo pendente il giudizio di appello promosso da e con appello incidentale di CP_1 CP_2
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n. 1758/2024.
[...]
Per AN FI: Letta la costituzione dell'intervenuto non si può che concordare la richiesta, attesa Controparte_3 anche la perizia svolta avanti a questo Tribunale sull'immobile sito in Stalettì, loc. Copanello. Nulla si oppone, dunque, alla richiesta svolta dall'intervenuto.
Per Voglia l'adìto Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, prendere atto Controparte_3 della disponibilità manifestata dall'interveniente e, per l'effetto, assegnare la quota dell'immobile sito in Stalettì (CZ), località Copanello, Via San Martino, oggetto di vendita, al Sig. Controparte_3 previo pagamento del prezzo legalmente dovuto;
rigettare l'istanza di assegnazione della Sig.ra ; CP_2 Con vittoria di spese in caso di infondata opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1758 del 14 giugno 2024 la scrivente statuiva nel seguente modo:
“dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito del decesso di Persona_1
[...] accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, dichiara che ciascuna CP_2 quota ereditaria ha un valore di € 225.334,77; assegna l'immobile sito in Bologna, Via Weber 1, a previo versamento del conguaglio di € CP_2 28.567,67 alle controparti nella misura di metà a ciascuno;
condanna e RE AN, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2 lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 14.000,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente le spese delle CTU a carico di tutte le parti in misura uguale per ciascuna.
Rimette la causa in istruttoria per la vendita del bene sito in Staletti, come da separata ordinanza.”
Nel corso del giudizio così proseguito è intervenuto in data 23.6.2024 il comproprietario dell'immobile sito in Stalettì, instando per l'assegnazione della restante quota indivisa, essendo già Controparte_3 divenuto comproprietario pro indiviso della quota ideale spettante a e AN RE, CP_1
pagina 2 di 6 acquistata con atto del Notaio in data 18.2.2020. Per_2
Giova premettere che, come noto, lo scioglimento della comunione ereditaria ha natura di pronuncia costitutiva, e non meramente dichiarativa, in quanto idonea a produrre i propri effetti dal momento della decisione, ancorché non ancora passata in giudicato, qualora essa sia intervenuta su una domanda proposta da tutte le parti.
Nel caso di specie, tutte le parti hanno concordemente chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, limitando il proprio dissenso alle modalità di attribuzione e alla valutazione dei beni.
Ne consegue che, una volta pronunciata la sentenza sullo scioglimento, tale effetto si è immediatamente prodotto, determinando la cessazione dello stato di comunione ereditaria e la conseguente formazione di quote e diritti esclusivi in capo ai condividenti, con riferimento ai beni oggetto di attribuzione.
L'eventuale impugnazione della sentenza, pertanto, non incide sulla produzione dell'effetto costitutivo dello scioglimento, che resta fermo, potendo al più comportare una diversa regolazione dei conguagli o delle attribuzioni, ma non la reviviscenza della comunione stessa. L'effetto estintivo della comunione ereditaria, derivante dalla pronuncia di primo grado, si consolida quindi sin dal momento della sua pubblicazione, essendo frutto di una domanda comune e di una statuizione non subordinata a condizioni sospensive.
Ne consegue che, alla data odierna, deve ritenersi definitivamente intervenuto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, con la conseguente limitazione della prosecuzione del giudizio alla sola questione concernente la vendita del bene sito in Stalettì (CZ).
Per stabilire quale dei due giudizi - quello di Bologna o quello di Catanzaro - sia pregiudiziale, occorre capire qual è la questione che deve essere decisa prima — cioè quella “ancillare” o “preliminare” rispetto all'altra.
È incontestato che il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bologna aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso di con Persona_1 attribuzione dei beni ereditari e definizione dei rapporti tra coeredi, mentre il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro concerne la vendita della quota dell'immobile sito in Stalettì (CZ), località Copanello, Via San Martino n. 71, bene facente parte della medesima comunione ereditaria, seppur per la sola quota appartenente ancora a . CP_2
Ora, come già affermato nella sentenza non definitiva, la vendita di un bene compreso in una comunione ereditaria da parte di uno solo dei coeredi ha natura meramente obbligatoria, la cui efficacia reale resta subordinata all'assegnazione del bene al coerede alienante in sede di divisione. Ciò significa che, sino al perfezionamento della divisione, il bene continua a far parte della comunione e il terzo acquirente non può conseguire la proprietà esclusiva, ma solo un'aspettativa condizionata all'esito del giudizio divisorio.
Ne consegue che il giudizio di Bologna, volto a ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e l'assegnazione dei beni, riveste carattere pregiudiziale rispetto a quello pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro, in quanto da esso dipende la possibilità stessa che la cessione della quota dell'immobile in Stalettì produca gli effetti reali propri della vendita.
Infatti, solo all'esito della divisione operata nel presente giudizio potrà stabilirsi se il bene di Stalettì venga effettivamente assegnato al coerede alienante e, di conseguenza, se la vendita da questi posta in essere con rogito Notaio possa acquisire efficacia traslativa;
in caso contrario, l'atto di Per_2 alienazione non potrà che mantenere natura obbligatoria, restando inopponibile agli altri condividenti.
pagina 3 di 6 In tal senso, può richiamarsi altresì, in via analogica, l'art. 111 c.p.c., in materia di cessione della res litigiosa, secondo il quale il processo prosegue tra le parti originarie, mentre l'acquirente può soltanto intervenire, subendo gli effetti della decisione resa nei confronti del suo dante causa, ragione per cui è ammesso l'intervento dell'avente causa ai sensi dell'art. 1113 co. 3 c.c..
Pertanto, la definizione dell'odierno giudizio costituisce presupposto necessario per la decisione della controversia pendente a Catanzaro, poiché da essa dipende la stessa individuazione del titolare del diritto sulla quota dell'immobile in Stalettì e la validità della relativa cessione.
Ne deriva che il giudizio di Bologna deve essere qualificato come pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio di Catanzaro, tenendo conto che si è già formato il giudicato sul capo della sentenza relativa allo scioglimento della comunione e fatta salva l'assegnazione della restante quota pro indiviso, dalla quale dipende la sorte giuridica della vendita oggetto del secondo procedimento.
Va evidenziato che la convenuta , in qualità di coerede, avrebbe potuto avvalersi del CP_2 diritto di prelazione per ottenere anche la quota di 1/6 ciascuno spettante alla madre ed al fratello e, in caso di sua mancata notificazione o esercizio tempestivo da parte degli altri coeredi, del retratto successorio ex art. 732 c.c., ossia il diritto di riscattare la quota alienata dall'acquirente terzo.
L'art 732 c.c. recita: “Il coerede, che vuol alienare [1542-1547 c.c.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine [2964 c.c.] di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
La Suprema Corte è ferma nel ribadire i rimedi a disposizione dell'erede non posto a conoscenza della dismissione delle quote ereditaria da ultimo con sent. n. 59/2025 dove afferma che “in tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto;
si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.”
A tal proposito si osserva che i coeredi non hanno formalmente adempiuto l'obbligo di notificare a la proposta di alienazione della loro quota ideale al comproprietario dell'altra metà CP_2 indivisa, per il prezzo indicato nel definito;
tuttavia, è documentato che Controparte_3 CP_2 abbia richiesto in epoca anteriore al 7.11.2019 al Notaio (davanti al quale è stata Persona_3 conferita la procura speciale a per la vendita al medesimo da parte di e Controparte_3 CP_1 RE AN) l'assegno consegnato dal promissario acquirente a titolo di deposito del CP_3 prezzo;
il Notaio ha inviato in data 7.11.2019 a una e-mail in cui scriveva testualmente: “Il CP_2 sig. mi ha lasciato il suo assegno in deposito (vedi allegato) con l'incarico di consegnarlo a lei CP_3 quando avrà firmato l'atto (se lo firmerà)”. Tale comunicazione deve intendersi a tutti gli effetti come vera e propria denuntiatio idonea a rendere edotta la coerede del sorgere del suo diritto alla prelazione.
La convenuta non ha accettato la proposta proveniente dal nè ha attivato l'istituito del retratto CP_3 successorio entro i termini prescritti, non opponendo in maniera tempestiva la propria facoltà. pagina 4 di 6 In ogni caso, nel frattempo, è intervenuta la sentenza non definitiva del 14 giugno 2024 che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, determinando la cessazione dello stato di comunione e, con essa, l'automatica estinzione dei diritti di prelazione e di riscatto, i quali operano solo finché perdura lo stato di comunione ereditaria.
In altri termini, anche qualora la convenuta avesse avuto diritto a far valere il retratto successorio, tale facoltà sarebbe stata resa inefficace a causa della pronuncia divisoria, la quale ha trasformato le quote ereditarie in diritti di proprietà individuali e fatto venir meno l'originario presupposto dell'istituto (la comunione). Di conseguenza, la convenuta oggi può soltanto pretendere l'assegnazione della quota di 1/6 dell'immobile, in quanto la sentenza ha consolidato la separazione patrimoniale tra i soggetti e reso superfluo e inoperante ogni rimedio ex art. 732 c.c.
non ha neppure la facoltà di chiedere l'assegnazione della quota di 1/6 degli altri coeredi in CP_2 modo tale da rendersi comproprietaria della quota di 3/6.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.20561/2008), in un caso simile a quello oggetto del presente giudizio “Il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall'art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un'autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l'art. 732 cod. civ. tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una "res" come bene a sé stante.”
Parimenti, non può essere accolta l'istanza di assegnazione del bene da parte del quotista maggioritario,
il quale non riveste la qualità di coerede e quindi non può esercitare i diritti spettanti al quotista CP_3 maggiore ex art 720 c.c., avendo acquistato la quota per effetto di cessione successiva alla morte del de cuius. L'assegnazione in sede di divisione presuppone, infatti, la partecipazione alla comunione ereditaria, condizione che nel caso di specie difetta in capo al il quale è estraneo alla CP_3 comunione e potrà far valere le proprie ragioni solo nei limiti stabiliti dall'art. 1113 co.3 c.c. tra cui non è compresa in alcun modo l'istanza di assegnazione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti (in tal senso Cass. 19529/2012).
Alla luce delle superiori considerazioni, cui spetterà al Tribunale di Catanzaro pronunciarsi in via definitiva sulla sorte della quota assegnata nel presente giudizio a mediante la divisione CP_2 della comunione ordinaria.
In conclusione, stante la domanda di assegnazione da parte di della quota 1/6, si dovrebbe CP_2 teoricamente procedere alla relativa attribuzione, computandosi nella quota alla medesima attribuita in forza della sentenza del 12 giugno 2024 l'ulteriore importo di € 23.916,66, come stimata dal CTU dott.
il quale ha evidenziato dubbi sulla commerciabilità, in quanto affetto da vizi urbanistici. Per_4
Si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite della presente fase in ragione della parziale reciproca soccombenza rispetto alle questioni qui dibattute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 Assegna a la quota di 1/6 del compendio immobiliare sito in Stalettì di Catanzaro ed CP_2 identificato al Catasto Fabbricati come segue:
IMMOBILE 1.1 Foglio 11 mappale 635 sub. 12 cat. A/2 ABITAZIONI DI TIPO CIVILE;
IMMOBILE 1.2 Foglio 11 mappale 635 sub. 13 cat. A/2 ABITAZIONI;
CP_4
IMMOBILE 1.3 Foglio 11 mappale 635 sub. 14 cat. A/2 ABITAZIONI;
CP_4
Compensa le spese di lite.
Bologna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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