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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/301
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 22/05/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per , l'avv. COLOMBINI NICOLA il quale esibisce originale dell'ordinanza Parte_1
che a verbale del 3.2.2025 ha disposto il mutamento del rito notificata a mani della controparte e si onera del deposito in pct per scansione.
Per nessuno. CP_1
Il G.I. invita il procuratore a concludere e a discutere la causa, facendo presente che manca la documentazione attestante l'invio della racc. a/r indicato sub doc. 3.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Colombini precisa le conclusioni come da atto introduttivo, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 301/2025 avente ad oggetto “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Colombini e Francesco Monceri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via A.
Vaccà Berlinghieri, n. 20, come da mandato a margine dell'intimazione di licenza di sfratto per finita locazione
- RICORRENTE
e
C.F. CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 25.01.2025, ha convenuto in giudizio per ivi sentir Parte_1 CP_1 accertata la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo del 22.03.2022, registrato in data 29.03.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Pisa,
Via Caprera, n. 86.
Ha allegato di aver inviato al conduttore, in data 27.02.2024, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile e che la decisione di recedere del contratto alla prima scadenza deriva dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 3 lett. E) della L. 431/1998. All'udienza del 03.02.2025, comparso personalmente il convenuto, il Giudice, rilevata l'erroneità del rito ex art. 657 c.p.c. in luogo di quello di cui agli artt. 30, 46 L. 392/1978, ha disposto la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. assegnando termine per note integrative.
Non si è costituito il convenuto e non sono state depositate memorie integrative.
All'udienza del 27.03.2025 vista la richiesta del ricorrente di termine per il rinnovo della notifica o per il ritorno delle cartoline ha rinviato all'udienza odierna del 22.05.2025.
*****
La domanda di accertamento della legittimità della disdetta non è accoglibile.
Com'è noto, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma II e III, L. 431/1998, possono essere disdettati alla prima scadenza, con preavviso di almeno sei mesi, solo nei casi tipici tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 3 della stessa legge, nell'evidente ottica di tutelare la continuità abitativa del conduttore.
Orbene, parte locatrice non ha dato prova di aver seguito le forme ed i termini normativamente imposti per la comunicazione della disdetta. Il Tribunale evidenzia, con rilievo assorbente rispetto ad ogni diversa questione formale relativa alla missiva e al suo contenuto, che la racc. A/R in data
27.2.2024 (doc. 3) è priva di attestazione di ricezione, e finanche dell'invio al destinatario.
Ciò osta all'accoglimento della domanda, alla mancata costituzione in giudizio del conduttore non potendo essere accordato significato di mancata contestazione (art. 115 c.p.c.) o di acquiescenza.
Nulla sulle spese, vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Il Giudice
Dott. Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 22/05/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per , l'avv. COLOMBINI NICOLA il quale esibisce originale dell'ordinanza Parte_1
che a verbale del 3.2.2025 ha disposto il mutamento del rito notificata a mani della controparte e si onera del deposito in pct per scansione.
Per nessuno. CP_1
Il G.I. invita il procuratore a concludere e a discutere la causa, facendo presente che manca la documentazione attestante l'invio della racc. a/r indicato sub doc. 3.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Colombini precisa le conclusioni come da atto introduttivo, e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il procuratore a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 301/2025 avente ad oggetto “Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo” tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Colombini e Francesco Monceri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via A.
Vaccà Berlinghieri, n. 20, come da mandato a margine dell'intimazione di licenza di sfratto per finita locazione
- RICORRENTE
e
C.F. CP_1 C.F._2
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida del 25.01.2025, ha convenuto in giudizio per ivi sentir Parte_1 CP_1 accertata la legittimità del diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo del 22.03.2022, registrato in data 29.03.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Pisa,
Via Caprera, n. 86.
Ha allegato di aver inviato al conduttore, in data 27.02.2024, raccomandata A/R per comunicare la sua volontà di rientrare nel possesso dell'immobile e che la decisione di recedere del contratto alla prima scadenza deriva dalla necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 3 lett. E) della L. 431/1998. All'udienza del 03.02.2025, comparso personalmente il convenuto, il Giudice, rilevata l'erroneità del rito ex art. 657 c.p.c. in luogo di quello di cui agli artt. 30, 46 L. 392/1978, ha disposto la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. assegnando termine per note integrative.
Non si è costituito il convenuto e non sono state depositate memorie integrative.
All'udienza del 27.03.2025 vista la richiesta del ricorrente di termine per il rinnovo della notifica o per il ritorno delle cartoline ha rinviato all'udienza odierna del 22.05.2025.
*****
La domanda di accertamento della legittimità della disdetta non è accoglibile.
Com'è noto, i contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma II e III, L. 431/1998, possono essere disdettati alla prima scadenza, con preavviso di almeno sei mesi, solo nei casi tipici tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 3 della stessa legge, nell'evidente ottica di tutelare la continuità abitativa del conduttore.
Orbene, parte locatrice non ha dato prova di aver seguito le forme ed i termini normativamente imposti per la comunicazione della disdetta. Il Tribunale evidenzia, con rilievo assorbente rispetto ad ogni diversa questione formale relativa alla missiva e al suo contenuto, che la racc. A/R in data
27.2.2024 (doc. 3) è priva di attestazione di ricezione, e finanche dell'invio al destinatario.
Ciò osta all'accoglimento della domanda, alla mancata costituzione in giudizio del conduttore non potendo essere accordato significato di mancata contestazione (art. 115 c.p.c.) o di acquiescenza.
Nulla sulle spese, vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Il Giudice
Dott. Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.