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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona della Giudice, Dott.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218/2019 r.g. pendente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Cinzia Filomia in virtù C.F._1 di mandato a margine dell'atto introduttivo
ATTRICE
e
, nata a [...] all'Ionio il 31.01.1971 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Donadio in virtù di C.F._2 mandato in calce all'atto di costituzione introduttivo
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 11.4.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_1
- di aver convissuto per diversi anni con la convenuta e di aver stipulato, durante la convivenza, un prestito con la società finanziaria Santander per la somma di €
9.452,00, avente come coobbligate entrambe le parti ma la cui rata era stata pagata solo dalla stessa attrice;
- di aver stipulato, altresì un prestito personale con GO DU (n.
045089001.7, con scadenza al 15.12.2019 e rata mensile di € 462,00) utilizzato dalla convenuta per esigenze personali;
- che nell'abitazione della convenuta vi erano un Dolby Surround e una TV Sony 55” di usa proprietà esclusiva;
- di aver effettuato durante la convivenza prestiti personali in favore della convenuta per circa € 40.000,00.
Tanto precisato, l'attrice sostenendo di aver diritto alla restituzione dei beni mobili e del denaro ha chiesto a questo Tribunale di: «respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare, dichiarare e condannare la convenuta: 1) al pagamento della somma di € 44.726,00 o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria da quanto dovuti al soddisfo, 2) alla restituzione degli oggetti personali dell'attrice indicati nell'esposizione dei fatti;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite».
La prima udienza è stata fissata in citazione per il 10.9.2019.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata Controparte_1
il 23.07.2019, con la quale ha dedotto:
- che il prestito con la Santander dell'importo di € 9.452,00, stipulato nel 2015 a nome della , era stato richiesto ed utilizzato per l'acquisto di beni e per spese Pt_1
relative ad esigenze comuni della convivenza ed era stato pagato, dapprima, dalla con i soldi comuni e successivamente a partire dal mese di ottobre del 2018, a Pt_1
seguito di solleciti per mancati pagamenti, dalla stessa convenuta quale garante;
- che con riguardo al prestito stipulato dall'attrice con la GO il 07.12.2011, una parte del finanziamento era servita per le spese comuni e una parte era stata utilizzata per estinguere alcuni debiti personali della , precedenti alla convivenza: la stessa Pt_1 infatti, in data 14.12.2011 aveva effettuato un bonifico di €.5.862,69 in favore del per l'estinzione di un suo finanziamento personale e un bonifico di CP_2
€.1.394,77 a favore della Findomestic Banca per un proprio prestito personale precedente alla convivenza e che pertanto, un quarto delle somme accreditate (per totali € 32.688,07) era servito per scopi personali della;
Pt_1
- che la restante somma era stata utilizzata per le spese quotidiane della coppia e l'addebito del RID mensile era stato trasferito dal conto corrente della (dove Pt_1 erano state accreditate le somme) al conto corrente “ ” intestato alla , Pt_2 CP_1
la quale aveva continuato a pagare personalmente e per intero le rate del prestito per circa un anno, fino alla fine del rapporto sentimentale e alla revoca da parte della del RID in addebito presso il proprio conto corrente;
CP_1 - che l'attrice aveva asportato dalla casa tutti i suoi beni ed effetti personali, compresa una Smart TV di 40 pollici acquistata in comunione;
- che il dolby surround (vetusto e non più funzionante) e la TV Sony 55 ''
(acquistata nel 2012 e di nessun valore commerciale) la cui pretesa proprietà non trovava alcun riscontro documentale, facevano parte dell'arredo della casa in cui si era svolta la convivenza, di proprietà esclusiva della convenuta;
- di non aver ricevuto la somma di € 40.000,00 a titolo di prestito ma a titolo di pagamento della quota parte dei mutui contratti e a titolo di contribuzione al ménage familiare.
Ciò posto, la convenuta ha chiesto a questo Tribunale di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate dal
G.i. in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del 5.3.2021, che si intende in questa sede integralmente richiamata.
Il Tribunale ritiene che le domande siano infondate.
Sul piano fattuale occorre rilevare che dai documenti prodotti da parte attrice risulta che la stessa aveva stipulato con GO DU in data 7.12.2011 contratto di prestito personale n. 045089001.7, con scadenza al 15.12.2019 per € 32.688,07 nonché con
Santander contratto di prestito personale n. 13550567 di € 9.452,00, avente come coobbligata la convenuta.
In relazione al contratto di finanziamento stipulato dall'attrice con la Santander, di cui la convenuta risulta “coobligata” deve chiarirsi quanto segue: in primo luogo, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, il contratto risulta essere stato stipulato dalla sola attrice, individuata nel contratto quale “cliente”; la convenuta, non indicata né come “cliente” né “contraente” risulta dal documento contrattuale quale
“coobbligata” senza ulteriori specificazioni: ciò induce a ritenere che, come dalla stessa sostenuto, questa avesse assunto il ruolo di garante dell'adempimento da parte dell'attrice dell'obbligazione restitutoria nascente dal contratto.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la stessa non può vantare alcun credito restitutorio nei confronti della convenuta;
deve, peraltro, evidenziarsi che, nella specie, l'assunto dell'integrale pagamento del debito da parte dell'attrice (che nel caso di obbligazioni contratte nell'interesse comune dei coobbligati
– non sussistente nella specie – avrebbe costituito il presupposto per l'accoglimento dell'azione di regresso esercitata nei confronti del condebitore da quello di essi che avesse eseguito la prestazione per l'intero) contestato dalla convenuta, non è stato provato dall'attrice, emergendo di converso dall'estratto conto prodotto in atti dalla convenuta (n. 4/2018 al 31.12.2018, c/c n. 1000/139 intestato ad Controparte_1
) l'esecuzione di alcuni pagamenti da parte di questa in favore della
[...] [...]
tutti di € 157,00 (pari all'importo della rata mensile del prestito Controparte_3
personale n. 13550567 stipulato dalle parti), in data 01.10.2018, 01.11.2018 e
03.12.2018.
Con riguardo al contratto di prestito personale n. 045089001.7, stipulato con GO
DU in data 7/12/2011 per € 32.688,07 deve, invece, rilevarsi che secondo la prospettazione dell'attrice la predetta somma sarebbe stata utilizzata dalla convenuta per esigenze personali e che, invece, secondo quanto dedotto dalla convenuta stessa, solo parte delle predette somme sarebbero state utilizzate dalle parti per esigenze comuni, essendo circa 1/4 di queste servito per l'estinzione di pregressi debiti dell'attrice.
A fronte delle predette contestazioni, l'assunto di parte attorea, è tuttavia rimasto privo di riscontro probatorio attesa l'irrilevanza a tal fine dei documenti prodotti in atti dall'attrice (copia dei contratti di finanziamento e di cambiali) e l'inammissibilità della richiesta prova testimoniale (così formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n.2) c.p.c. : 3)“E' vero che durante la convivenza la contraeva finanziamento Pt_1
con la GO per soddisfare esigenze personali della , in quanto a quest'ultima CP_1 non veniva concesso?”) in quanto articolata in modo generico e implicante valutazioni non consentite ai testi.
Resta, tuttavia, incontestato tra le parti, in quanto ammesso dalla stessa convenuta, che parte del predetto prestito (pari ad almeno ¾ di € 32.688,07 e cioè circa €
24.516,00) era stato utilizzato dalle parti per esigenze comuni della convivenza.
Il Tribunale ritiene, infine, che non vi sia prova che l'attrice abbia dato alla convenuta a titolo di mutuo la somma di € 40.000,00; a fronte della contestazione della convenuta, che ha negato che le predette somme siano state oggetto di mutuo, l'attrice ha prodotto in atti un estratto conto al 31.12.2011, uno al 31.03.2012 ed uno dal 01.12.2012 al
01.08.2017 dai quali, pur emergendo l'esecuzione di bonifici da parte della stessa in favore della convenuta, non ne risulta il titolo.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale non sussistono elementi che ne consentano il superamento, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è onerato, ex art. 2697, comma 1, c.c., di provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (vedi da ultimo Cass. Civ. Seconda
Sezione, n. 3858 del 17.02.2020).
L'esistenza di un contratto di mutuo non può infatti desumersi dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé,
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione
- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
Sez. 2, 16/10/2017, n. 24328; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17050; Cass. Sez. 2,
24/02/2004, n. 3642; Cass. Sez. 3, 19/08/2003, n. 12119; Cass. Sez. 3, 06/07/2001,
n. 9209; Cass. Sez. 3, 03/02/1995, n. 1321).
Nel caso di specie, quindi, a fronte dell'allegazione da parte della convenuta di una causale alternativa (ossia versamento dell'importo a titolo di contribuzione al ménage familiare) sarebbe stato onere dell'attrice fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale ha rivendicato la restituzione della somma indicata.
Ciò posto, nella specie non può ritenersi rispondente a questa finalità la copia della scrittura prodotta in atti dalla parte attrice, priva di sottoscrizione delle parti, né dalla prova orale espletata nel corso del giudizio è emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di mutuo atteso che nessuno dei testi escussi ha confermato la predetta circostanza e in particolare:
- la teste della parte attrice ha dichiarato: “quando Pt_3 Testimone_1 Parte_1 fece il prestito per la ristrutturazione dell'appartamento di Francavilla Marittima e per comprare i mobili per la casa si incontrò con il consulente dell'GO presso la nostra agenzia. Preciso che non sono a conoscenza dell'importo del finanziamento. Ho visto
e il consulente hanno parlato del finanziamento. So, perché me lo ha riferito Parte_1
, che il finanziamento è stato accettato e che lo sta ancora Parte_1 Parte_1 pagando”;
- la teste di parte attrice ha riferito: “so che la aveva fatto dei Testimone_2 Pt_1
finanziamenti a nome suo;
mi è stato detto da entrambe più volte che dovevano ristrutturare la casa e comprare i mobili e che la aveva fatto questo prestito a Pt_1 nome suo;
questi soldi servivano per ristrutturare la casa e comprare i mobili”;
- il teste di parte attrice , fratello della stessa, ha riferito solo della Testimone_3 stipulazione di un finanziamento da parte dell'attrice;
- la teste di parte convenuta , figlia della stessa convenuta, ha invece Testimone_4 smentito la circostanza relativa a prestiti di somme di denaro da parte dell'attrice in favore della convenuta e ha dichiarato che: «[…] tutte le spese le affrontava mia mamma, o mia nonna;
qualche volta la dava qualche 100 euro per contribuire Pt_1
alle spese, ma per il resto le spese le affrontava tutte mia mamma;
lo so perché vivendo lì a volte pagavo le bollette io;
mi dava mia mamma i soldi per pagarle. So che la ha fatto dei finanziamenti per problemi di suo padre e per pagarsi la macchina;
Pt_1
questo è avvenuto nel periodo in cui convivevano;
lo so perché se ne parlava a casa
e lei voleva consigli da mamma»;
- la teste di parte convenuta, ha dichiarato di non essere a conoscenza Testimone_5
della predetta circostanza;
- la teste di parte convenuta, , sorella della convenuta, ha Testimone_6 smentito la circostanza e ha dichiarato: «[…] mia sorella ha il suo stipendio che è abbastanza elevato e comunque quando non riusciva a pagare le spese, provvedevano i miei genitori a aiutarla. […] è stata fatta una ristrutturazione nella casa in cui abita mia sorella, a Francavilla Marittima, perché alla non piacevano Pt_1 alcune cose. Mia sorella, con l'aiuto dei miei genitori e con l'aiuto di mio marito che ha un'impresa di costruzioni, ha ristrutturato sia l'interno che l'esterno».
Da quanto appena esposto emerge che l'attrice non ha fornito alcuna prova della dazione di somme di denaro a titolo di mutuo in favore della convenuta;
la dazione delle predette somme, incontestata, è stata ascritta dalla convenuta all'adempimento dell'obbligazione di contribuzione alle spese del ménage familiare;
occorre, quindi, verificare se le predette somme siano ripetibili.
Il Tribunale ritiene che le dazioni fatte da un convivente all'altro vadano intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.
In particolare - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione
(da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 14732/2018,
n. 11303/2020) che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Nella specie l'attrice per la durata della convivenza (10 anni) risulta aver destinato alla contribuzione ai bisogni della famiglia complessivi € 64.516,00; detto importo (pari ad euro 6.451,00 all'anno e, dunque, ad euro 537,61 al mese), corrispondente a quanto la stessa attrice avrebbe speso a titolo di canone di locazione per una unità immobiliare, di pagamento delle utenze e di altre spese connesse alla disponibilità di un immobile deve, pertanto, ritenersi proporzionato e, come tale, è da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo (Cass. n. 3713/2003, Cass. n.
11303/2020).
In definitiva, in continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, va qui ribadito il principio per cui l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Nella specie, a fronte di una convivenza protrattasi per dieci anni le somme erogate dall'attrice per contribuire alle spese per ristrutturazione e arredamento della casa della convenuta, in cui le stesse hanno convissuto, sono da inserire in quel contesto di solidarietà che connota l'unione di due persone, sulla sola base del rapporto di convivenza instaurato, tanto più nell'ipotesi in cui ‒ come nel caso di specie ‒ la convenuta abbia messo a disposizione della convivente la propria abitazione, con un apporto economico non trascurabile all'unione di fatto.
Ne consegue l'infondatezza della domanda volta alla restituzione della somma di €
44.726,00.
Anche la domanda volta alla restituzione del «dolby surround» e della «TV Sony 55''» non può essere accolta, in assenza di prova della proprietà di detti beni in capo all'attrice, non essendo la stessa desumibile né dai documenti in atti, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni: in particolare le testi di parte attrice Pt_3 Tes_1
e hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'acquisto
[...] Testimone_7 della TV e dell'impianto dolby surround da parte della attrice perché riferitogli dalla medesima: è evidente che la rilevanza delle predette dichiarazioni rese "de relato actoris" è sostanzialmente nulla;
inoltre il fratello dell'attrice, , ha Testimone_3 riferito dell'acquisto dei predetti beni da parte di entrambe le parti, così come la teste di parte convenuta , figlia della convenuta;
gli altri testimoni escussi Testimone_4
non hanno saputo riferire chi avesse acquistato i predetti beni.
Ciò posto, la richiesta di restituzione di un bene, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante: ne deriva che in mancanza di prova dell'avvenuto acquisto della titolarità da parte dell'attrice, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice e sono determinate: CP_4
- tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- considerando che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022); - ritenuto che in considerazione dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia, debba farsi applicazione dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
In applicazione dei predetti criteri, le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale:
€ 851,00) e se ne dispone il pagamento in favore dello Stato, essendo la convenuta ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA le domande;
- CONDANNA l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
e per essa allo Stato le spese di lite che si liquidano, Controparte_1
quanto agli esborsi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
DISPONE che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 23/7/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona della Giudice, Dott.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218/2019 r.g. pendente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Cinzia Filomia in virtù C.F._1 di mandato a margine dell'atto introduttivo
ATTRICE
e
, nata a [...] all'Ionio il 31.01.1971 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Donadio in virtù di C.F._2 mandato in calce all'atto di costituzione introduttivo
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 11.4.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_1
- di aver convissuto per diversi anni con la convenuta e di aver stipulato, durante la convivenza, un prestito con la società finanziaria Santander per la somma di €
9.452,00, avente come coobbligate entrambe le parti ma la cui rata era stata pagata solo dalla stessa attrice;
- di aver stipulato, altresì un prestito personale con GO DU (n.
045089001.7, con scadenza al 15.12.2019 e rata mensile di € 462,00) utilizzato dalla convenuta per esigenze personali;
- che nell'abitazione della convenuta vi erano un Dolby Surround e una TV Sony 55” di usa proprietà esclusiva;
- di aver effettuato durante la convivenza prestiti personali in favore della convenuta per circa € 40.000,00.
Tanto precisato, l'attrice sostenendo di aver diritto alla restituzione dei beni mobili e del denaro ha chiesto a questo Tribunale di: «respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare, dichiarare e condannare la convenuta: 1) al pagamento della somma di € 44.726,00 o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto con condanna al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria da quanto dovuti al soddisfo, 2) alla restituzione degli oggetti personali dell'attrice indicati nell'esposizione dei fatti;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite».
La prima udienza è stata fissata in citazione per il 10.9.2019.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata Controparte_1
il 23.07.2019, con la quale ha dedotto:
- che il prestito con la Santander dell'importo di € 9.452,00, stipulato nel 2015 a nome della , era stato richiesto ed utilizzato per l'acquisto di beni e per spese Pt_1
relative ad esigenze comuni della convivenza ed era stato pagato, dapprima, dalla con i soldi comuni e successivamente a partire dal mese di ottobre del 2018, a Pt_1
seguito di solleciti per mancati pagamenti, dalla stessa convenuta quale garante;
- che con riguardo al prestito stipulato dall'attrice con la GO il 07.12.2011, una parte del finanziamento era servita per le spese comuni e una parte era stata utilizzata per estinguere alcuni debiti personali della , precedenti alla convivenza: la stessa Pt_1 infatti, in data 14.12.2011 aveva effettuato un bonifico di €.5.862,69 in favore del per l'estinzione di un suo finanziamento personale e un bonifico di CP_2
€.1.394,77 a favore della Findomestic Banca per un proprio prestito personale precedente alla convivenza e che pertanto, un quarto delle somme accreditate (per totali € 32.688,07) era servito per scopi personali della;
Pt_1
- che la restante somma era stata utilizzata per le spese quotidiane della coppia e l'addebito del RID mensile era stato trasferito dal conto corrente della (dove Pt_1 erano state accreditate le somme) al conto corrente “ ” intestato alla , Pt_2 CP_1
la quale aveva continuato a pagare personalmente e per intero le rate del prestito per circa un anno, fino alla fine del rapporto sentimentale e alla revoca da parte della del RID in addebito presso il proprio conto corrente;
CP_1 - che l'attrice aveva asportato dalla casa tutti i suoi beni ed effetti personali, compresa una Smart TV di 40 pollici acquistata in comunione;
- che il dolby surround (vetusto e non più funzionante) e la TV Sony 55 ''
(acquistata nel 2012 e di nessun valore commerciale) la cui pretesa proprietà non trovava alcun riscontro documentale, facevano parte dell'arredo della casa in cui si era svolta la convivenza, di proprietà esclusiva della convenuta;
- di non aver ricevuto la somma di € 40.000,00 a titolo di prestito ma a titolo di pagamento della quota parte dei mutui contratti e a titolo di contribuzione al ménage familiare.
Ciò posto, la convenuta ha chiesto a questo Tribunale di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Espletata l'istruttoria mediante prova documentale e per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie già rigettate dal
G.i. in relazione alle quali il Tribunale si riporta al contenuto dell'ordinanza del 5.3.2021, che si intende in questa sede integralmente richiamata.
Il Tribunale ritiene che le domande siano infondate.
Sul piano fattuale occorre rilevare che dai documenti prodotti da parte attrice risulta che la stessa aveva stipulato con GO DU in data 7.12.2011 contratto di prestito personale n. 045089001.7, con scadenza al 15.12.2019 per € 32.688,07 nonché con
Santander contratto di prestito personale n. 13550567 di € 9.452,00, avente come coobbligata la convenuta.
In relazione al contratto di finanziamento stipulato dall'attrice con la Santander, di cui la convenuta risulta “coobligata” deve chiarirsi quanto segue: in primo luogo, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, il contratto risulta essere stato stipulato dalla sola attrice, individuata nel contratto quale “cliente”; la convenuta, non indicata né come “cliente” né “contraente” risulta dal documento contrattuale quale
“coobbligata” senza ulteriori specificazioni: ciò induce a ritenere che, come dalla stessa sostenuto, questa avesse assunto il ruolo di garante dell'adempimento da parte dell'attrice dell'obbligazione restitutoria nascente dal contratto.
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la stessa non può vantare alcun credito restitutorio nei confronti della convenuta;
deve, peraltro, evidenziarsi che, nella specie, l'assunto dell'integrale pagamento del debito da parte dell'attrice (che nel caso di obbligazioni contratte nell'interesse comune dei coobbligati
– non sussistente nella specie – avrebbe costituito il presupposto per l'accoglimento dell'azione di regresso esercitata nei confronti del condebitore da quello di essi che avesse eseguito la prestazione per l'intero) contestato dalla convenuta, non è stato provato dall'attrice, emergendo di converso dall'estratto conto prodotto in atti dalla convenuta (n. 4/2018 al 31.12.2018, c/c n. 1000/139 intestato ad Controparte_1
) l'esecuzione di alcuni pagamenti da parte di questa in favore della
[...] [...]
tutti di € 157,00 (pari all'importo della rata mensile del prestito Controparte_3
personale n. 13550567 stipulato dalle parti), in data 01.10.2018, 01.11.2018 e
03.12.2018.
Con riguardo al contratto di prestito personale n. 045089001.7, stipulato con GO
DU in data 7/12/2011 per € 32.688,07 deve, invece, rilevarsi che secondo la prospettazione dell'attrice la predetta somma sarebbe stata utilizzata dalla convenuta per esigenze personali e che, invece, secondo quanto dedotto dalla convenuta stessa, solo parte delle predette somme sarebbero state utilizzate dalle parti per esigenze comuni, essendo circa 1/4 di queste servito per l'estinzione di pregressi debiti dell'attrice.
A fronte delle predette contestazioni, l'assunto di parte attorea, è tuttavia rimasto privo di riscontro probatorio attesa l'irrilevanza a tal fine dei documenti prodotti in atti dall'attrice (copia dei contratti di finanziamento e di cambiali) e l'inammissibilità della richiesta prova testimoniale (così formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n.2) c.p.c. : 3)“E' vero che durante la convivenza la contraeva finanziamento Pt_1
con la GO per soddisfare esigenze personali della , in quanto a quest'ultima CP_1 non veniva concesso?”) in quanto articolata in modo generico e implicante valutazioni non consentite ai testi.
Resta, tuttavia, incontestato tra le parti, in quanto ammesso dalla stessa convenuta, che parte del predetto prestito (pari ad almeno ¾ di € 32.688,07 e cioè circa €
24.516,00) era stato utilizzato dalle parti per esigenze comuni della convivenza.
Il Tribunale ritiene, infine, che non vi sia prova che l'attrice abbia dato alla convenuta a titolo di mutuo la somma di € 40.000,00; a fronte della contestazione della convenuta, che ha negato che le predette somme siano state oggetto di mutuo, l'attrice ha prodotto in atti un estratto conto al 31.12.2011, uno al 31.03.2012 ed uno dal 01.12.2012 al
01.08.2017 dai quali, pur emergendo l'esecuzione di bonifici da parte della stessa in favore della convenuta, non ne risulta il titolo.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale non sussistono elementi che ne consentano il superamento, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è onerato, ex art. 2697, comma 1, c.c., di provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (vedi da ultimo Cass. Civ. Seconda
Sezione, n. 3858 del 17.02.2020).
L'esistenza di un contratto di mutuo non può infatti desumersi dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé,
a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessa la ricezione
- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass.
Sez. 2, 16/10/2017, n. 24328; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17050; Cass. Sez. 2,
24/02/2004, n. 3642; Cass. Sez. 3, 19/08/2003, n. 12119; Cass. Sez. 3, 06/07/2001,
n. 9209; Cass. Sez. 3, 03/02/1995, n. 1321).
Nel caso di specie, quindi, a fronte dell'allegazione da parte della convenuta di una causale alternativa (ossia versamento dell'importo a titolo di contribuzione al ménage familiare) sarebbe stato onere dell'attrice fornire la dimostrazione del titolo in forza del quale ha rivendicato la restituzione della somma indicata.
Ciò posto, nella specie non può ritenersi rispondente a questa finalità la copia della scrittura prodotta in atti dalla parte attrice, priva di sottoscrizione delle parti, né dalla prova orale espletata nel corso del giudizio è emersa la prova dell'esistenza di un rapporto di mutuo atteso che nessuno dei testi escussi ha confermato la predetta circostanza e in particolare:
- la teste della parte attrice ha dichiarato: “quando Pt_3 Testimone_1 Parte_1 fece il prestito per la ristrutturazione dell'appartamento di Francavilla Marittima e per comprare i mobili per la casa si incontrò con il consulente dell'GO presso la nostra agenzia. Preciso che non sono a conoscenza dell'importo del finanziamento. Ho visto
e il consulente hanno parlato del finanziamento. So, perché me lo ha riferito Parte_1
, che il finanziamento è stato accettato e che lo sta ancora Parte_1 Parte_1 pagando”;
- la teste di parte attrice ha riferito: “so che la aveva fatto dei Testimone_2 Pt_1
finanziamenti a nome suo;
mi è stato detto da entrambe più volte che dovevano ristrutturare la casa e comprare i mobili e che la aveva fatto questo prestito a Pt_1 nome suo;
questi soldi servivano per ristrutturare la casa e comprare i mobili”;
- il teste di parte attrice , fratello della stessa, ha riferito solo della Testimone_3 stipulazione di un finanziamento da parte dell'attrice;
- la teste di parte convenuta , figlia della stessa convenuta, ha invece Testimone_4 smentito la circostanza relativa a prestiti di somme di denaro da parte dell'attrice in favore della convenuta e ha dichiarato che: «[…] tutte le spese le affrontava mia mamma, o mia nonna;
qualche volta la dava qualche 100 euro per contribuire Pt_1
alle spese, ma per il resto le spese le affrontava tutte mia mamma;
lo so perché vivendo lì a volte pagavo le bollette io;
mi dava mia mamma i soldi per pagarle. So che la ha fatto dei finanziamenti per problemi di suo padre e per pagarsi la macchina;
Pt_1
questo è avvenuto nel periodo in cui convivevano;
lo so perché se ne parlava a casa
e lei voleva consigli da mamma»;
- la teste di parte convenuta, ha dichiarato di non essere a conoscenza Testimone_5
della predetta circostanza;
- la teste di parte convenuta, , sorella della convenuta, ha Testimone_6 smentito la circostanza e ha dichiarato: «[…] mia sorella ha il suo stipendio che è abbastanza elevato e comunque quando non riusciva a pagare le spese, provvedevano i miei genitori a aiutarla. […] è stata fatta una ristrutturazione nella casa in cui abita mia sorella, a Francavilla Marittima, perché alla non piacevano Pt_1 alcune cose. Mia sorella, con l'aiuto dei miei genitori e con l'aiuto di mio marito che ha un'impresa di costruzioni, ha ristrutturato sia l'interno che l'esterno».
Da quanto appena esposto emerge che l'attrice non ha fornito alcuna prova della dazione di somme di denaro a titolo di mutuo in favore della convenuta;
la dazione delle predette somme, incontestata, è stata ascritta dalla convenuta all'adempimento dell'obbligazione di contribuzione alle spese del ménage familiare;
occorre, quindi, verificare se le predette somme siano ripetibili.
Il Tribunale ritiene che le dazioni fatte da un convivente all'altro vadano intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.
In particolare - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione
(da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 14732/2018,
n. 11303/2020) che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Nella specie l'attrice per la durata della convivenza (10 anni) risulta aver destinato alla contribuzione ai bisogni della famiglia complessivi € 64.516,00; detto importo (pari ad euro 6.451,00 all'anno e, dunque, ad euro 537,61 al mese), corrispondente a quanto la stessa attrice avrebbe speso a titolo di canone di locazione per una unità immobiliare, di pagamento delle utenze e di altre spese connesse alla disponibilità di un immobile deve, pertanto, ritenersi proporzionato e, come tale, è da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che si reputa doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo (Cass. n. 3713/2003, Cass. n.
11303/2020).
In definitiva, in continuità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, va qui ribadito il principio per cui l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l'attribuzione medesima sia adeguata alle circostanze e non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Nella specie, a fronte di una convivenza protrattasi per dieci anni le somme erogate dall'attrice per contribuire alle spese per ristrutturazione e arredamento della casa della convenuta, in cui le stesse hanno convissuto, sono da inserire in quel contesto di solidarietà che connota l'unione di due persone, sulla sola base del rapporto di convivenza instaurato, tanto più nell'ipotesi in cui ‒ come nel caso di specie ‒ la convenuta abbia messo a disposizione della convivente la propria abitazione, con un apporto economico non trascurabile all'unione di fatto.
Ne consegue l'infondatezza della domanda volta alla restituzione della somma di €
44.726,00.
Anche la domanda volta alla restituzione del «dolby surround» e della «TV Sony 55''» non può essere accolta, in assenza di prova della proprietà di detti beni in capo all'attrice, non essendo la stessa desumibile né dai documenti in atti, né dalle dichiarazioni rese dai testimoni: in particolare le testi di parte attrice Pt_3 Tes_1
e hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'acquisto
[...] Testimone_7 della TV e dell'impianto dolby surround da parte della attrice perché riferitogli dalla medesima: è evidente che la rilevanza delle predette dichiarazioni rese "de relato actoris" è sostanzialmente nulla;
inoltre il fratello dell'attrice, , ha Testimone_3 riferito dell'acquisto dei predetti beni da parte di entrambe le parti, così come la teste di parte convenuta , figlia della convenuta;
gli altri testimoni escussi Testimone_4
non hanno saputo riferire chi avesse acquistato i predetti beni.
Ciò posto, la richiesta di restituzione di un bene, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante: ne deriva che in mancanza di prova dell'avvenuto acquisto della titolarità da parte dell'attrice, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attrice e sono determinate: CP_4
- tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- considerando che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022); - ritenuto che in considerazione dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia, debba farsi applicazione dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
In applicazione dei predetti criteri, le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale:
€ 851,00) e se ne dispone il pagamento in favore dello Stato, essendo la convenuta ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA le domande;
- CONDANNA l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
e per essa allo Stato le spese di lite che si liquidano, Controparte_1
quanto agli esborsi, negli importi prenotati a debito e, quanto ai compensi, in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
DISPONE che il relativo pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 23/7/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso