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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10937 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45213 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia n. 52 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Tavernese che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 CP_2 Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, premettendo di essere stato detenuto dal mese di luglio 2016 sino al mese di agosto 2022 presso l'Istituto Casa Circondariale di Secondigliano di Napoli, dal mese di agosto 2022 all'attualità presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, esponeva che dal mese di agosto 2016 sino al mese di marzo 2024 aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente ai sensi degli artt. 20 e ss. L. CP_1
1 354/1975 e che fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, di: a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) conseguentemente, condannare il resistente a corrispondergli l'importo di Euro 3.147,37 quale differenze retributive CP_1 spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 200,60 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di 3.347,97 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia;
c) oltre accessori di legge;
d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che preliminarmente eccepiva CP_1 l'inesistenza o invalidità della procura e/o la nullità del ricorso introduttivo, nonché la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo che – ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente – fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all' la contribuzione che dovesse risultare CP_3 dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Fallito il tentativo di conciliazione e istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione dell'inesistenza/invalidità della procura rilasciata dal ricorrente al difensore, in forza della quale il Ministero ha dedotto che “nel ricorso introduttivo (del 12 novembre 2024) si afferma testualmente che il ricorrente è stato recluso
“[…] dal mese di agosto 2022, sino alla data della redazione del presente ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto […]” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo)” mentre "analizzando la procura versata in atti può facilmente evincersi come in realtà detta procura sia stata rilasciata, in data 25 settembre 2024, a Palermo e non a Spoleto” e che “Peraltro, accanto alla firma del ricorrente, non è leggibile il nominativo del Sopraintendente e non è comprensibile il timbro apposto”. Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che il luogo di reclusione del ricorrente al momento del rilascio della procura era sicuramente quello di Palermo e che è quindi frutto di un mero refuso – privo di alcuna conseguenza sul piano processuale – l'affermazione contenuta nel ricorso per cui il fosse recluso in quel momento a Spoleto. Pt_1 Quanto alle contestazioni relative alla firma non leggibile del nominativo del Soprintendente e al timbro apposto, circostanza assorbente e dirimente, è che non risulta proposta querela di falso. D'altro canto la procura rilasciata in carcere reca la data, il timbro (leggibile del Controparte_1
- , apposto sia nella parte superiore, che inferiore dell'atto) e
[...] Testimone_1 il segno grafico della sottoscrizione del pubblico ufficiale (con indicazione del titolo "sovr.") e tanto basta a ritenere la procura esistente e valida: sovente negli atti pubblici la sottoscrizione del pubblico ufficiale non è chiaramente leggibile, ma ciò non ne compromette automaticamente la validità, poiché la firma è un elemento di identificabilità e ciò che rileva è che vi sia un segno grafico idoneo a identificare il pubblico ufficiale, anche indirettamente tramite il timbro o la registrazione dell'ufficio. La giurisprudenza più volte, anche in tema di autenticazioni notarili e amministrative, ha chiarito che la mera illeggibilità della firma non toglie fede privilegiata all'atto e che l'eventuale
2 contestazione circa l'effettività della sottoscrizione o della provenienza deve essere fatta valere con la querela di falso. Infatti e concludendo sul punto la Suprema Corte ha affermato che anche la certificazione di autenticità della sottoscrizione—come quella apposta da un pubblico ufficiale—ha valore di atto pubblico, dotato di fede privilegiata (Cass. ord. 16.9.2021 n. 25066 “Come la pubblica fede costituita in ordine all'autenticità della sottoscrizione della procura, così quella relativa alla provenienza della certificazione [cioè, l'autenticazione apposta dal pubblico ufficiale…] … non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c."), sicchè ogni questione in merito avrebbe dovuto trovare sfogo in una procedura di querela di falso che l'amministrazione non ha tuttavia proposto.
2. Infondata appare altresì l'eccezione di prescrizione.
2.a. Giova sul punto procedere ad una breve ricostruzione diacronica della fattispecie in esame. Il lavoro penitenziario nasce storicamente in funzione strettamente punitiva (Cod. pen. 1889; Reg. penitenziario 1931) senza potersi configurare quale rapporto lavorativo subordinato: l'assenza della natura contrattuale della prestazione giustificava un trattamento diverso e deteriore del detenuto. A partire dagli anni '70, tuttavia, si è valorizzata la prospettiva rieducativa della pena (art. 27 Cost.; Risoluzione Comitato Ministri Consiglio d'Europa 19.1.1973) e si è pervenuti alla Riforma dell'Ordinamento penitenziario, con una diversa regolamentazione del lavoro carcerario in senso non più afflittivo (Legge 354/75). Il lavoro penitenziario ha, dunque, oggi funzione rieducativa (Corte cost. 158/2001) e anche la sua obbligatorietà si pone come uno dei mezzi di recupero della persona: allo stato di detenzione si affianca uno specifico rapporto di lavoro subordinato (Corte cost. 341/2006). L'art. 20 della L. 354/75 è stato poi da ultimo sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 124/2018: il nuovo testo prevede ora l'eliminazione del riferimento dell'obbligatorietà del lavoro carcerario, posto che essa era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario ed è stato previsto che l'organizzazione del lavoro penitenziario debba riflettere quello della società libera. È inoltre stata prevista la costituzione di un'apposita Commissione presso ogni Istituto penitenziario che stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento nel lavoro dei detenuti e forma gli elenchi dei detenuti da cui attingere a rotazione. Pertanto nell'attuale assetto normativo il detenuto che lavora è remunerato, ha diritto alle ferie, alle assenze per malattia retribuite, ai contributi assistenziali e previdenziali e percepisce non più una mercede, ma una vera retribuzione.
2.b. Ciò posto, resta tuttavia la stretta connessione tra lavoro, detenzione e funzione rieducativa della pena: è tale funzione che unifica i rapporti di lavoro e li rende differenti dal lavoro libero. Inoltre il contesto in cui lavora il detenuto è caratterizzato dal metus, perché connotato da assenza di libertà personale e dalla sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva. La Suprema Corte osserva sul punto: “In particolare… nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al metus datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati… le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria… non sussiste alcuna possibilità di prevedere… se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa…” (Cass. 17484/2024). Ecco dunque che il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di metus. Se dunque è vero che con la riforma di cui ai d.lgs. 123 e 124 del 2018 il nuovo quadro normativo del lavoro svolto dai detenuti è stato allineato a quello dei cittadini liberi, tuttavia permane una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni
3 dell'istituzione penitenziaria e di metus perché egli si trova in una situazione di attesa della
“chiamata al lavoro” rispetto alla quale non ha alcun potere di controllo e di scelta.
2.c. Questo essendo il quadro di riferimento non rilevano ai fini del decorso del termine di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto le cessazioni intermedie del suo rapporto di lavoro, che a ben guardare non sono neppure autentiche cessazioni dello stesso, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee nell'ambito di un unico contesto detentivo. In realtà la cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante anche ai fini della NA (Cass. 396/2024). Pertanto la Suprema Corte nei suoi più recenti arresti ha affermato il principio di diritto per cui
“in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Cass. 5510/2025; ma lo stesso identico principio si trova in Cass.22076/2024 e in Cass.17484/2024; cfr. anche Cass. 2092/2024; Cass. 17476/2024; Cass. 17478/2024). Cioè, osserva la Corte, la prescrizione decorre - prima della fine dello stato di detenzione- solo se e nella misura in cui l'Amministrazione alleghi e dimostri il momento nel quale il rapporto di lavoro debba considerarsi effettivamente concluso per sopravvenienze quali lo stato di salute, l'età, l'idoneità al lavoro, ecc..
2.d. Applicando queste osservazioni al caso di specie emerge che l'Amministrazione si è limitata genericamente ad affermare che il ricorrente nel corso dell'anno 2022 è stato trasferito dalla casa di reclusione di Secondigliano a quella di Parma e poi di Spoleto e che nell'anno 2024 è stato recluso presso gli istituti di Spoleto, Catania, Bicocca, Palermo, Tempio Pausania, senza però assolvere in alcun modo all'onere della allegazione e della prova dell'effettiva e definitiva cessazione del rapporto nel corso della detenzione. Semmai, anzi, le riferite “interruzioni” del rapporto comprovano ulteriormente che esso non sia mai di fatto cessato per il periodo che viene qui in rilievo, trattandosi di pause intermedie che non configurano neppure autentiche cessazioni del rapporto, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee dello stesso, in unico contesto detentivo. D'altro canto l'unicità del contesto sussiste anche in presenza di diversità di istituti penitenziari e di mansioni svolte dal detenuto, perché i rapporti lavorativi sono legati tra loro dal minimo comun denominatore della detenzione e dalla funzione rieducativa della pena. Pertanto, salvo che non vi sia evidenza di fatti oggettivi che sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto (quali – ad esempio il raggiungimento del limite di età lavorativa, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro, le condizioni di salute del detenuto, ecc.) il rapporto di lavoro del detenuto cessa con lo stato di detenzione, né può ravvisarsi la sua conclusione nell'avere il lavoratore richiesto il pagamento del t.f.r., perché se è vero che quella richiesta postula in chi la fa l'implicita allegazione della sua cessazione (essendo notoriamente il t.f.r. esigibile solo al momento della cessazione del rapporto) è anche vero che la richiesta potrebbe essere infondata e dunque non corrispondere alla reale situazione di fatto che è l'unica alla quale occorre attribuire rilievo, secondo le condivisibili affermazioni della Suprema Corte. L'eccezione è quindi infondata.
3. Passando al merito il ricorso è parzialmente fondato.
4
3.a. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso gli Istituti penitenziari sopra richiamati, nel periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data dall'ottobre 2017. CP_1 Il meccanismo di determinazione della tabella delle mercedi nel periodo controverso era quello di cui all'art. 22 L. 354/75 per cui “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_4
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative
[...] sul piano nazionale.” Tale meccanismo è stato oggi sostituito dalla previsione di cui all'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 per cui “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Ora per il periodo oggetto di causa, la Commissione istituita in forza della normativa richiamata aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, ma è pacifico che essa non si sia più riunita per lungo tempo dopo il 1993 sino a ottobre 2017. Invero è incontestato che la Commissione si sia riunita l'ultima volta il 10.11.1993 e che abbia provveduto ad elaborare e trasmettere all'amministrazione la tabella mercedi inerente il semestre 1.11.1993-30.4.1994 aggiornata alle tariffe dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data del 1° novembre 1993: nella tabella in questione è indicata la retribuzione mensile (comprensiva della paga base, indennità contingenza, somma forfettaria;
quota tredicesima e quota di anzianità) e l'elenco dei contratti collettivi di lavoro presi a riferimento. Tuttavia dopo quella data (10.11.1993) la Commissione di cui all'art. 22 legge 1975 n. 354 non si è più riunita e il ricorrente, per il lavoro svolto, ha ricevuto gli importi stabiliti nella predetta delibera del 1993. La mancata determinazione della Commissione sull'aggiornamento della mercede non giustifica, ad avviso del Tribunale, la cristallizzazione della mercede ed il mancato adeguamento della stessa. La disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo, in conformità del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, prendendo a base della mercede spettante il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Da ciò discende che la remunerazione, nel periodo controverso sino al settembre 2017 compreso, non trovasse aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
3.b. Ciò posto in termini generali, la domanda di adeguamento della mercede concretamente proposta nel presente giudizio presenta idonei elementi di determinazione in ordine alla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta ed in ordine al trattamento retributivo spettante. Segnatamente il ricorrente ha dedotto di avere svolto per l'amministrazione resistente dal mese di luglio 2016 fino al settembre 2017 (per quel che qui rileva) diverse mansioni di “addetto alle pulizie” e di “inserviente di cucina”, il tutto come da prospetto contenuto nel ricorso che indica i periodi di svolgimento delle singole mansioni e gli orari. A sostegno dell'effettivo espletamento della prestazione lavorativa dedotta in giudizio, peraltro neppure contestata dalla parte resistente, rilevano le buste paga prodotte agli atti, alle quali il
5 ricorrente si è riportato e da cui risultano i periodi lavorati, le mansioni ed il numero di ore svolte (doc. 3 fasc. ric.). Insomma il ricorrente ha compiutamente dedotto e dimostrato le caratteristiche della propria prestazione lavorativa (si ripete in termini di durata, di mansioni, di orario). Il ricorrente ha, poi, allegato che le attività lavorative svolte corrispondono rispettivamente alla categoria C (addetto alle pulizie e inserviente di cucina;
CCNL Alberghi e Mense liv. 7). Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi inseriti nel ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate con riguardo alla paga pase, alla tredicesima mensilità tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di giorni lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL di riferimento tenuto conto della categoria C, delle mansioni richiamate nei prospetti paga e del computo del maturato operato con il dovuto abbattimento 1/3 tenuto conto del corrispondente livello 7° dei dipendenti addetti ai servizi mensa ed alberghi i cui minimi sono stati parametrati alle tabelle di cui al CCNL alberghi-Confcommercio. Al lavoratore compete, altresì, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, correttamente calcolata quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2001), giacché pur emergendo la corresponsione in busta paga, i relativi importi sono stati liquidati sulla base delle tabelle non aggiornate applicate dall'amministrazione, sicché in misura inferiore al dovuto. Non può invece essere riconosciuto il t.f.r. richiesto (€ 200,60) , il quale – come noto – diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, circostanza che non si è allo stato ancora verificata: invero secondo le allegazioni dello stesso ricorrente il rapporto di lavoro intrattenuto con l'amministrazione resistente è unico ed unitario e cessa o in presenza di fattori oggettivi, che nella specie ha affermato essere insussistenti ovvero al momento della scarcerazione, evenienza che non si è ancora verificata. Insomma il ricorrente avrebbe dovuto chiaramente allegare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro penitenziario nel mese di marzo del 2024 (data di espletamento dell'ultimo servizio), ciò che invece non è stato fatto, né nel ricorso, né nei successivi scritti difensivi e dunque il t.f.r. non può essere richiesto.
3.c. Il contesta, poi, la debenza di alcune voci richieste dal ricorrente e segnatamente: CP_1
- quattordicesima mensilità:
- ROL. L'eccezione è fondata atteso che la quantificazione del dovuto ex art. 20 Ordinamento Penitenziario, deve avvenire in via equitativa e dunque i minimi del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata, vengono utilizzati quali parametri di riferimento e non applicati in via diretta. Pertanto l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale deve essere decurtato nella misura:
- di euro 226,58 per quattordicesima anno 2016 e di euro 18,24 per rol 2016;
- di euro 168,99 per quattordicesima anno 2017 e di euro 17,81 per rol 2017; e quindi per complessivi € 431,62.
3.d. Concludendo, le differenze per mercede complessivamente dovute anziché ammontare ad € 3.347,97 devono essere correttamente quantificate in € 2.715,75 (3.347,97– 200,60 tfr – 431,62 14ma e rol).
4. Certamente poi vige il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio di costituzionalità (sent. n. 82/2003) e quindi non è dovuto il pagamento della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ. 11 agosto 2014, n. 17869).
5. Il ricorrente ha domandato, infine, che sulle somme dovute sia operata la regolarizzazione contributiva.
6 Tuttavia, la domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' creditore. CP_3 L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce infatti che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento: nella specie il quinquennio è abbondantemente decorso.
6. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra il CP_ ricorrente e l' e per compensarle per la metà tra ricorrente e attesa la parziale CP_1 reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.715,75 CP_1 oltre interessi legali come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra ricorrente e per un mezzo e pone il residuo mezzo a carico CP_1 di quest'ultimo frazione che liquida in complessivi per compenso € 1.000,00, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_3
Roma, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 45213 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia n. 52 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Marco Tavernese che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 CP_2 Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, premettendo di essere stato detenuto dal mese di luglio 2016 sino al mese di agosto 2022 presso l'Istituto Casa Circondariale di Secondigliano di Napoli, dal mese di agosto 2022 all'attualità presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, esponeva che dal mese di agosto 2016 sino al mese di marzo 2024 aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente ai sensi degli artt. 20 e ss. L. CP_1
1 354/1975 e che fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, di: a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) conseguentemente, condannare il resistente a corrispondergli l'importo di Euro 3.147,37 quale differenze retributive CP_1 spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 200,60 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di 3.347,97 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia;
c) oltre accessori di legge;
d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che preliminarmente eccepiva CP_1 l'inesistenza o invalidità della procura e/o la nullità del ricorso introduttivo, nonché la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo che – ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente – fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all' la contribuzione che dovesse risultare CP_3 dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Fallito il tentativo di conciliazione e istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione dell'inesistenza/invalidità della procura rilasciata dal ricorrente al difensore, in forza della quale il Ministero ha dedotto che “nel ricorso introduttivo (del 12 novembre 2024) si afferma testualmente che il ricorrente è stato recluso
“[…] dal mese di agosto 2022, sino alla data della redazione del presente ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto […]” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo)” mentre "analizzando la procura versata in atti può facilmente evincersi come in realtà detta procura sia stata rilasciata, in data 25 settembre 2024, a Palermo e non a Spoleto” e che “Peraltro, accanto alla firma del ricorrente, non è leggibile il nominativo del Sopraintendente e non è comprensibile il timbro apposto”. Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che il luogo di reclusione del ricorrente al momento del rilascio della procura era sicuramente quello di Palermo e che è quindi frutto di un mero refuso – privo di alcuna conseguenza sul piano processuale – l'affermazione contenuta nel ricorso per cui il fosse recluso in quel momento a Spoleto. Pt_1 Quanto alle contestazioni relative alla firma non leggibile del nominativo del Soprintendente e al timbro apposto, circostanza assorbente e dirimente, è che non risulta proposta querela di falso. D'altro canto la procura rilasciata in carcere reca la data, il timbro (leggibile del Controparte_1
- , apposto sia nella parte superiore, che inferiore dell'atto) e
[...] Testimone_1 il segno grafico della sottoscrizione del pubblico ufficiale (con indicazione del titolo "sovr.") e tanto basta a ritenere la procura esistente e valida: sovente negli atti pubblici la sottoscrizione del pubblico ufficiale non è chiaramente leggibile, ma ciò non ne compromette automaticamente la validità, poiché la firma è un elemento di identificabilità e ciò che rileva è che vi sia un segno grafico idoneo a identificare il pubblico ufficiale, anche indirettamente tramite il timbro o la registrazione dell'ufficio. La giurisprudenza più volte, anche in tema di autenticazioni notarili e amministrative, ha chiarito che la mera illeggibilità della firma non toglie fede privilegiata all'atto e che l'eventuale
2 contestazione circa l'effettività della sottoscrizione o della provenienza deve essere fatta valere con la querela di falso. Infatti e concludendo sul punto la Suprema Corte ha affermato che anche la certificazione di autenticità della sottoscrizione—come quella apposta da un pubblico ufficiale—ha valore di atto pubblico, dotato di fede privilegiata (Cass. ord. 16.9.2021 n. 25066 “Come la pubblica fede costituita in ordine all'autenticità della sottoscrizione della procura, così quella relativa alla provenienza della certificazione [cioè, l'autenticazione apposta dal pubblico ufficiale…] … non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c."), sicchè ogni questione in merito avrebbe dovuto trovare sfogo in una procedura di querela di falso che l'amministrazione non ha tuttavia proposto.
2. Infondata appare altresì l'eccezione di prescrizione.
2.a. Giova sul punto procedere ad una breve ricostruzione diacronica della fattispecie in esame. Il lavoro penitenziario nasce storicamente in funzione strettamente punitiva (Cod. pen. 1889; Reg. penitenziario 1931) senza potersi configurare quale rapporto lavorativo subordinato: l'assenza della natura contrattuale della prestazione giustificava un trattamento diverso e deteriore del detenuto. A partire dagli anni '70, tuttavia, si è valorizzata la prospettiva rieducativa della pena (art. 27 Cost.; Risoluzione Comitato Ministri Consiglio d'Europa 19.1.1973) e si è pervenuti alla Riforma dell'Ordinamento penitenziario, con una diversa regolamentazione del lavoro carcerario in senso non più afflittivo (Legge 354/75). Il lavoro penitenziario ha, dunque, oggi funzione rieducativa (Corte cost. 158/2001) e anche la sua obbligatorietà si pone come uno dei mezzi di recupero della persona: allo stato di detenzione si affianca uno specifico rapporto di lavoro subordinato (Corte cost. 341/2006). L'art. 20 della L. 354/75 è stato poi da ultimo sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 124/2018: il nuovo testo prevede ora l'eliminazione del riferimento dell'obbligatorietà del lavoro carcerario, posto che essa era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario ed è stato previsto che l'organizzazione del lavoro penitenziario debba riflettere quello della società libera. È inoltre stata prevista la costituzione di un'apposita Commissione presso ogni Istituto penitenziario che stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento nel lavoro dei detenuti e forma gli elenchi dei detenuti da cui attingere a rotazione. Pertanto nell'attuale assetto normativo il detenuto che lavora è remunerato, ha diritto alle ferie, alle assenze per malattia retribuite, ai contributi assistenziali e previdenziali e percepisce non più una mercede, ma una vera retribuzione.
2.b. Ciò posto, resta tuttavia la stretta connessione tra lavoro, detenzione e funzione rieducativa della pena: è tale funzione che unifica i rapporti di lavoro e li rende differenti dal lavoro libero. Inoltre il contesto in cui lavora il detenuto è caratterizzato dal metus, perché connotato da assenza di libertà personale e dalla sottoposizione/soggezione alla costrizione detentiva. La Suprema Corte osserva sul punto: “In particolare… nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al metus datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati… le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria… non sussiste alcuna possibilità di prevedere… se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa…” (Cass. 17484/2024). Ecco dunque che il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di metus. Se dunque è vero che con la riforma di cui ai d.lgs. 123 e 124 del 2018 il nuovo quadro normativo del lavoro svolto dai detenuti è stato allineato a quello dei cittadini liberi, tuttavia permane una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni
3 dell'istituzione penitenziaria e di metus perché egli si trova in una situazione di attesa della
“chiamata al lavoro” rispetto alla quale non ha alcun potere di controllo e di scelta.
2.c. Questo essendo il quadro di riferimento non rilevano ai fini del decorso del termine di prescrizione dei crediti retributivi del detenuto le cessazioni intermedie del suo rapporto di lavoro, che a ben guardare non sono neppure autentiche cessazioni dello stesso, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee nell'ambito di un unico contesto detentivo. In realtà la cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante anche ai fini della NA (Cass. 396/2024). Pertanto la Suprema Corte nei suoi più recenti arresti ha affermato il principio di diritto per cui
“in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Cass. 5510/2025; ma lo stesso identico principio si trova in Cass.22076/2024 e in Cass.17484/2024; cfr. anche Cass. 2092/2024; Cass. 17476/2024; Cass. 17478/2024). Cioè, osserva la Corte, la prescrizione decorre - prima della fine dello stato di detenzione- solo se e nella misura in cui l'Amministrazione alleghi e dimostri il momento nel quale il rapporto di lavoro debba considerarsi effettivamente concluso per sopravvenienze quali lo stato di salute, l'età, l'idoneità al lavoro, ecc..
2.d. Applicando queste osservazioni al caso di specie emerge che l'Amministrazione si è limitata genericamente ad affermare che il ricorrente nel corso dell'anno 2022 è stato trasferito dalla casa di reclusione di Secondigliano a quella di Parma e poi di Spoleto e che nell'anno 2024 è stato recluso presso gli istituti di Spoleto, Catania, Bicocca, Palermo, Tempio Pausania, senza però assolvere in alcun modo all'onere della allegazione e della prova dell'effettiva e definitiva cessazione del rapporto nel corso della detenzione. Semmai, anzi, le riferite “interruzioni” del rapporto comprovano ulteriormente che esso non sia mai di fatto cessato per il periodo che viene qui in rilievo, trattandosi di pause intermedie che non configurano neppure autentiche cessazioni del rapporto, quanto piuttosto delle sospensioni temporanee dello stesso, in unico contesto detentivo. D'altro canto l'unicità del contesto sussiste anche in presenza di diversità di istituti penitenziari e di mansioni svolte dal detenuto, perché i rapporti lavorativi sono legati tra loro dal minimo comun denominatore della detenzione e dalla funzione rieducativa della pena. Pertanto, salvo che non vi sia evidenza di fatti oggettivi che sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto (quali – ad esempio il raggiungimento del limite di età lavorativa, l'inidoneità sopravvenuta al lavoro, le condizioni di salute del detenuto, ecc.) il rapporto di lavoro del detenuto cessa con lo stato di detenzione, né può ravvisarsi la sua conclusione nell'avere il lavoratore richiesto il pagamento del t.f.r., perché se è vero che quella richiesta postula in chi la fa l'implicita allegazione della sua cessazione (essendo notoriamente il t.f.r. esigibile solo al momento della cessazione del rapporto) è anche vero che la richiesta potrebbe essere infondata e dunque non corrispondere alla reale situazione di fatto che è l'unica alla quale occorre attribuire rilievo, secondo le condivisibili affermazioni della Suprema Corte. L'eccezione è quindi infondata.
3. Passando al merito il ricorso è parzialmente fondato.
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3.a. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso gli Istituti penitenziari sopra richiamati, nel periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data dall'ottobre 2017. CP_1 Il meccanismo di determinazione della tabella delle mercedi nel periodo controverso era quello di cui all'art. 22 L. 354/75 per cui “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_4
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative
[...] sul piano nazionale.” Tale meccanismo è stato oggi sostituito dalla previsione di cui all'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 per cui “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Ora per il periodo oggetto di causa, la Commissione istituita in forza della normativa richiamata aveva determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, ma è pacifico che essa non si sia più riunita per lungo tempo dopo il 1993 sino a ottobre 2017. Invero è incontestato che la Commissione si sia riunita l'ultima volta il 10.11.1993 e che abbia provveduto ad elaborare e trasmettere all'amministrazione la tabella mercedi inerente il semestre 1.11.1993-30.4.1994 aggiornata alle tariffe dei contratti nazionali di lavoro vigenti alla data del 1° novembre 1993: nella tabella in questione è indicata la retribuzione mensile (comprensiva della paga base, indennità contingenza, somma forfettaria;
quota tredicesima e quota di anzianità) e l'elenco dei contratti collettivi di lavoro presi a riferimento. Tuttavia dopo quella data (10.11.1993) la Commissione di cui all'art. 22 legge 1975 n. 354 non si è più riunita e il ricorrente, per il lavoro svolto, ha ricevuto gli importi stabiliti nella predetta delibera del 1993. La mancata determinazione della Commissione sull'aggiornamento della mercede non giustifica, ad avviso del Tribunale, la cristallizzazione della mercede ed il mancato adeguamento della stessa. La disposizione dell'art. 22 legge 1975 n. 354 introduce un parametro, vincolante per l'amministrazione, di adeguatezza e proporzionalità del trattamento retributivo, in conformità del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione e tenuto conto della particolarità del lavoro carcerario, prendendo a base della mercede spettante il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Da ciò discende che la remunerazione, nel periodo controverso sino al settembre 2017 compreso, non trovasse aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
3.b. Ciò posto in termini generali, la domanda di adeguamento della mercede concretamente proposta nel presente giudizio presenta idonei elementi di determinazione in ordine alla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta ed in ordine al trattamento retributivo spettante. Segnatamente il ricorrente ha dedotto di avere svolto per l'amministrazione resistente dal mese di luglio 2016 fino al settembre 2017 (per quel che qui rileva) diverse mansioni di “addetto alle pulizie” e di “inserviente di cucina”, il tutto come da prospetto contenuto nel ricorso che indica i periodi di svolgimento delle singole mansioni e gli orari. A sostegno dell'effettivo espletamento della prestazione lavorativa dedotta in giudizio, peraltro neppure contestata dalla parte resistente, rilevano le buste paga prodotte agli atti, alle quali il
5 ricorrente si è riportato e da cui risultano i periodi lavorati, le mansioni ed il numero di ore svolte (doc. 3 fasc. ric.). Insomma il ricorrente ha compiutamente dedotto e dimostrato le caratteristiche della propria prestazione lavorativa (si ripete in termini di durata, di mansioni, di orario). Il ricorrente ha, poi, allegato che le attività lavorative svolte corrispondono rispettivamente alla categoria C (addetto alle pulizie e inserviente di cucina;
CCNL Alberghi e Mense liv. 7). Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi inseriti nel ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate con riguardo alla paga pase, alla tredicesima mensilità tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di giorni lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL di riferimento tenuto conto della categoria C, delle mansioni richiamate nei prospetti paga e del computo del maturato operato con il dovuto abbattimento 1/3 tenuto conto del corrispondente livello 7° dei dipendenti addetti ai servizi mensa ed alberghi i cui minimi sono stati parametrati alle tabelle di cui al CCNL alberghi-Confcommercio. Al lavoratore compete, altresì, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, correttamente calcolata quale diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2001), giacché pur emergendo la corresponsione in busta paga, i relativi importi sono stati liquidati sulla base delle tabelle non aggiornate applicate dall'amministrazione, sicché in misura inferiore al dovuto. Non può invece essere riconosciuto il t.f.r. richiesto (€ 200,60) , il quale – come noto – diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, circostanza che non si è allo stato ancora verificata: invero secondo le allegazioni dello stesso ricorrente il rapporto di lavoro intrattenuto con l'amministrazione resistente è unico ed unitario e cessa o in presenza di fattori oggettivi, che nella specie ha affermato essere insussistenti ovvero al momento della scarcerazione, evenienza che non si è ancora verificata. Insomma il ricorrente avrebbe dovuto chiaramente allegare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro penitenziario nel mese di marzo del 2024 (data di espletamento dell'ultimo servizio), ciò che invece non è stato fatto, né nel ricorso, né nei successivi scritti difensivi e dunque il t.f.r. non può essere richiesto.
3.c. Il contesta, poi, la debenza di alcune voci richieste dal ricorrente e segnatamente: CP_1
- quattordicesima mensilità:
- ROL. L'eccezione è fondata atteso che la quantificazione del dovuto ex art. 20 Ordinamento Penitenziario, deve avvenire in via equitativa e dunque i minimi del CCNL di analogo settore rispetto alla tipologia di attività espletata, vengono utilizzati quali parametri di riferimento e non applicati in via diretta. Pertanto l'ammontare richiesto per tali voci di fonte meramente contrattuale deve essere decurtato nella misura:
- di euro 226,58 per quattordicesima anno 2016 e di euro 18,24 per rol 2016;
- di euro 168,99 per quattordicesima anno 2017 e di euro 17,81 per rol 2017; e quindi per complessivi € 431,62.
3.d. Concludendo, le differenze per mercede complessivamente dovute anziché ammontare ad € 3.347,97 devono essere correttamente quantificate in € 2.715,75 (3.347,97– 200,60 tfr – 431,62 14ma e rol).
4. Certamente poi vige il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio di costituzionalità (sent. n. 82/2003) e quindi non è dovuto il pagamento della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ. 11 agosto 2014, n. 17869).
5. Il ricorrente ha domandato, infine, che sulle somme dovute sia operata la regolarizzazione contributiva.
6 Tuttavia, la domanda non può essere accolta per prescrizione del diritto al versamento, istituto che opera di diritto e che quindi non richiede specifica eccezione ad opera dell' creditore. CP_3 L'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce infatti che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto operarsi il pagamento: nella specie il quinquennio è abbondantemente decorso.
6. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra il CP_ ricorrente e l' e per compensarle per la metà tra ricorrente e attesa la parziale CP_1 reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.715,75 CP_1 oltre interessi legali come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra ricorrente e per un mezzo e pone il residuo mezzo a carico CP_1 di quest'ultimo frazione che liquida in complessivi per compenso € 1.000,00, oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_3
Roma, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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