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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6056/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Sessa Aurunca alla Parte_1 via Pontenuovo n. 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio De Angelis che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Napoli alla via Centro Direzionale isola F/11, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Eduardo Coppola che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1009/2023, pubblicata in data
20.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3853/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1009/2023, emessa in data 4.07.2022 dal Giudice di pace di Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3853/2021, pubblicata in data 20.03.2023 e non notificata. Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
07120140110608830001, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nel 2013.
quindi, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l'omessa notifica della suddetta CP_1 cartella e l'intervenuta prescrizione del diritto credito sotteso.
Costituitasi nel giudizio di primo grado l' rilevava, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'avvenuta notifica della cartella al contribuente in data
19.03.2015 nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169010872288000 in data 28.04.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199033138923000 in data 9.11.2019.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità della cartella di pagamento, con condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e violazione di legge;
in particolare, ha evidenziato che il giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto non applicabile, in quanto ius superveniens, la disposizione di cui all'art. 3 bis d.l. n. 146 del 2021, convertito in l. n. 215 del 2021, col quale è stato inserito il comma 4 bis all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973.
L'appellato con comparsa di costituzione in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello poiché CP_1 inammissibile e improcedibile, oltre che infondato.
Seppur ritualmente citati, la e il non si sono costituiti, dunque Controparte_2 Controparte_3 ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6056/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1009/2023, pubblicata in data 20.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3853/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 4.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6056/2023, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Sessa Aurunca alla Parte_1 via Pontenuovo n. 36, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio De Angelis che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Napoli alla via Centro Direzionale isola F/11, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Eduardo Coppola che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1009/2023, pubblicata in data
20.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3853/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1009/2023, emessa in data 4.07.2022 dal Giudice di pace di Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3853/2021, pubblicata in data 20.03.2023 e non notificata. Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
07120140110608830001, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nel 2013.
quindi, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l'omessa notifica della suddetta CP_1 cartella e l'intervenuta prescrizione del diritto credito sotteso.
Costituitasi nel giudizio di primo grado l' rilevava, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'avvenuta notifica della cartella al contribuente in data
19.03.2015 nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169010872288000 in data 28.04.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 07120199033138923000 in data 9.11.2019.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità della cartella di pagamento, con condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e violazione di legge;
in particolare, ha evidenziato che il giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto non applicabile, in quanto ius superveniens, la disposizione di cui all'art. 3 bis d.l. n. 146 del 2021, convertito in l. n. 215 del 2021, col quale è stato inserito il comma 4 bis all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973.
L'appellato con comparsa di costituzione in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello poiché CP_1 inammissibile e improcedibile, oltre che infondato.
Seppur ritualmente citati, la e il non si sono costituiti, dunque Controparte_2 Controparte_3 ne va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6056/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 1009/2023, pubblicata in data 20.03.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3853/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
3. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 4.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione