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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6526 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 24.09.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12673/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grullo Marco. opponente
– nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p/t, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi opposto
OGGETTO: opposizione ad invito a regolarizzare;
impugnazione note di rettifica.
CONCLUSIONE: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 l'epigrafata società ha dedotto di avere ricevuto dall in data 17 Maggio 2024 l'invito a regolarizzare contenente la richiesta di pagamento di CP_1 somme non meglio specificate, scaturito da note di rettifica (DMRA) per i periodi dal 08/2022 ad
04/2023, traenti origine dal mancato riconoscimento delle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in ottemperanza dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006. Essa ha dedotto i seguenti vizi: 1) Nullità per violazione e/o carente difetto di motivazione dell'atto; 2) Errata e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 1175 Legge 296/2006 – D.M. 24 Ottobre 2007. Revoca benefici contributivi – e ha chiesto, previa sospensione delle note di rettifica oggetto dell'invito CP_2
CP_ a regolarizzare, di “accertare e/o dichiarare l'illegittima e l'infondatezza delle pretese vantate dal e dunque delle note di rettifica nonché dell'invito a regolarizzare, e per effetto dichiarare l'inesistenza dell'obbligo CP_ di corrispondere al la somma richiesta a titolo di contributi sanzioni ed interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario”. 1 È stata rigettata l'istanza di sospensione.
Indi, l costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti della in qualità di litisconsorte Parte_2 necessario nel giudizio de quo ovvero la chiamata in causa ex art. 420 c.p.c comma 9 e art. 106
c.p.c. atteso che le pretese creditorie di cui agli atti opposti afferenti diniego del diritto agli sgravi contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 per il periodo dal 8/2022 al 4/2023 scaturiscono da CP_2 irregolari per;
ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza Parte_2 del ricorso e ha chiesto di “rigettare l'istanza di sospensione proposta da controparte per le ragioni esposte nonché dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione art 414 c.p.c. nn. 1-2-3 4 e la sua inammissibilità/improcedibilità per le ragioni esposte;
in subordine: nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma degli atti opposti e dei crediti ivi intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Disattesa la richiesta di chiamata in causa della e, ritenuta la causa matura per Parte_2 la decisione, è stato concesso termine per note difensive e di trattazione scritta;
indi, in data odierna, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso, contrariamente all'eccezione dell , è sufficientemente corredato degli elementi CP_1 di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della domanda;
non è richiesta a pena di improcedibilità la proposizione del ricorso amministrativo;
sussiste la legittimazione attiva del legale rappresentante della società identificato dal procuratore costituito al momento del rilascio del mandato alle liti.
Ciò posto, l'azione per cui è causa scaturisce dalla notifica di un provvedimento con cui l , CP_1 avendo provveduto alla revoca dei benefici contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in ottemperanza dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, ha invitato la società alla regolarizzazione delle inadempienze contenute nelle note di rettifica, al fine di conseguire il rilascio di un DURC regolare. La società ha impugnato l'invito alla regolarizzazione in sede giudiziale entro il termine di 15 gg dalla notifica dell'invito ricevuto il 17.05.2024.
Quanto ai motivi di doglianza sollevati dall'opponente, in ordine al vizio n.1) si osserva che le censure formali inerenti al provvedimento notificato alla società sono immeritevoli di condivisione.
In proposito, va richiamata la pronuncia di legittimità secondo cui “indipendentemente dalla possibilità o meno di riferire l'intero corpus delle previsioni della legge n. 241/1990 alla sola attività amministrativa in senso stretto, ossia all'agire autoritativo dell'amministrazione (come pure sostenuto da Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 28141 del 2018), dirimente è piuttosto il fatto che, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all'inadempimento dell'ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna 2 (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così espressamente Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del
2009, 20604 del 2014 e 31954 del 2019)” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2023,
n. 3556).
Per tale ragione è altresì immeritevole di condivisione la tesi di parte opponente, ribadita nelle note di trattazione del 10.06.2025, secondo cui la diversità dell'atto da essa impugnato in giudizio (invito a regolarizzare ricevuto il 17.05.2024) rispetto a quello prodotto dall (invito a CP_1 regolarizzare del 12.04.2024), renderebbe inconferente la posizione dell'istituto e condurrebbe all'accoglimento del suo ricorso. Ed invero, va ribadito che la questione esaminabile davanti al GO non è l'impugnazione dell'atto in sé, ma il diritto soggettivo sotteso a tale atto quanto alla sua affermazione o negazione, essendo il sindacato sull'atto di competenza del GA. In ogni caso, l CP_1 ha dedotto in corso di causa che l'ulteriore invito a regolarizzare del 12.04.2024 depositato in giudizio
(e ritualmente notificato tramite PEC in data 12.4.24) riguarda le stesse note di rettifica.
Quanto al secondo vizio 2) la società ritiene che le somme richieste dall , scaturenti da CP_1 note di rettifica (DMRA) per i periodi dal 08/2022 ad 04/2023, con l'avviso impugnato, non sono dovute dal momento che l non ha mai attivato la prevista procedura di preavviso di DURC CP_1 negativo non essendo stato notificato nulla né all'azienda né all'intermediario associato, circa le inadempienze incompatibili con la fruizione delle agevolazioni contributive, così come previsto dalla legge, al fine di consentire la sistemazione della propria situazione debitoria o l'instaurazione di un regolare contraddittorio, violando quindi il suo diritto alla difesa;
che il subprocedimento con cui si consente la sanatoria delle irregolarità non è mai stato attivato dalla sede competente. CP_1
In effetti sia con l'invito a regolarizzare del 12.04.2024 ritualmente notificato tramite PEC in data 12.4.24 che con il successivo invito a regolarizzare del 17.05.2024, la ditta ha avuto conoscenza delle inadempienze scaturenti da note di rettifica dal 8/2022 al 4/2023. Le note di rettifica sono risultate essere relative all'anzidetto periodo dal 8/2022 al 4/2023 e sono scaturite dalla revoca dei benefici contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 (esonero contributivo per decontribuzione al
3 SUD) a seguito di accertata mancata regolarità contributiva per DURC irregolari che la Parte_2 ditta ha ricevuto. L' ha documentato che tali note di rettifica sono state regolarmente notificate CP_1
(cfr. doc. 2 con attestazione notifica PEC); che esse sono relative a crediti maturati successivamente all'emissione di DURC irregolari per;
che la società è stata invitata a regolarizzare entro Parte_2
15 giorni le note di rettifica. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall , si evince che in CP_1 ciascuna nota di rettifica viene indicato il periodo di riferimento del credito intimato e il
[...]
. In particolare, la nota di rettifica 8/2022 è collegata al DURC irregolare cassa Parte_3 edile 33355375; la nota di rettifica 9/2022 è collegata al DURC irregolare cassa edile 33782583; la nota di rettifica 10 e 11 /2022 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 34316044: nota di rettifica 12/2022 è collegata al DURC irregolare cassa edile 35142907; nota di rettifica 01 e 02 /2023 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 35650191; nota di rettifica 03 e 04 /2023 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 36134875.
Infine, l ha correttamente evidenziato che il diniego del diritto agli sgravi contributivi ex CP_1 art. 1 comma 1175 L.296/06 posto a fondamento delle note di rettifica e il conseguenziale invito a regolarizzare scaturiscono, unicamente dai per la e, quindi, per posizioni Parte_3 Parte_2 debitorie nei confronti di quest'ultima e non anche nei confronti dell;
ha ggiunto Controparte_3 che, non avendo la società ottemperato a quanto prescritto nell'invito a regolarizzare del 12.04.2024, successivamente ha emesso l'ulteriore DURC Irregolare 40576758. CP_1
Dunque, a seguito della notifica delle note di rettifica per inadempienze, i Durc negativi hanno riguardato la e della ricezione del primo invito a regolarizzare -che altro non è che un Parte_2 preavviso di DURC negativo- è stato inevaso dalla società che non si è avvalsa del termine procedimentale concesso per la sanatoria, ossia il termine di legge di quindici giorni decorrenti dalla notifica dello stesso, demandando alla sede giudiziale ogni valutazione di merito.
Orbene, di fronte alla prova documentale offerta dall , l'opponente nulla di valido ha CP_1 dedotto se non sostenere che sarebbe tardiva la posizione processuale assunta dall in ordine CP_1 alle deduzioni a verbale formulate dalla società all'udienza del 14.01.2025.
Risultano dunque smentite le asserzioni della società quanto alla mancata notifica all'azienda e all'intermediario associato, delle inadempienze incompatibili con la fruizione delle agevolazioni contributive, al fine di consentire la sistemazione della propria situazione debitoria o l'instaurazione di un regolare contraddittorio, per cui non risulta violato il suo diritto alla difesa. Per completezza, non assume alcuna rilevanza la deduzione che il subprocedimento con cui si consente la sanatoria delle irregolarità non sarebbe mai stato attivato dalla sede competente. CP_1
Va infine dato atto che la circostanza dedotta dall nelle note di trattazione scritta, che CP_1 le note di rettifica in questione sono oggi oggetto dell'avviso di addebito n. 371 2024 00037813530
00 notificato il 11.07.2024 e non opposto nei 40 giorni dalla notifica, esula dal tema d'indagine,
4 trattandosi di questione nuova e diversa, per cui quanto dedotto dalla società nelle note del
23.09.2025 in ordine alla nullità dello stesso atteso che è stato formato e notificato dopo la proposizione del ricorso e quindi in pendenza del giudizio, non è esaminabile in questa sede.
All'esito, nei limiti dei motivi di doglianza formulati, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società opponente al pagamento all delle spese di lite liquidate in € CP_1
5.333,70 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 24.09.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 24.09.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12673/2024 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grullo Marco. opponente
– nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p/t, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi opposto
OGGETTO: opposizione ad invito a regolarizzare;
impugnazione note di rettifica.
CONCLUSIONE: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 l'epigrafata società ha dedotto di avere ricevuto dall in data 17 Maggio 2024 l'invito a regolarizzare contenente la richiesta di pagamento di CP_1 somme non meglio specificate, scaturito da note di rettifica (DMRA) per i periodi dal 08/2022 ad
04/2023, traenti origine dal mancato riconoscimento delle agevolazioni per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in ottemperanza dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006. Essa ha dedotto i seguenti vizi: 1) Nullità per violazione e/o carente difetto di motivazione dell'atto; 2) Errata e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 1175 Legge 296/2006 – D.M. 24 Ottobre 2007. Revoca benefici contributivi – e ha chiesto, previa sospensione delle note di rettifica oggetto dell'invito CP_2
CP_ a regolarizzare, di “accertare e/o dichiarare l'illegittima e l'infondatezza delle pretese vantate dal e dunque delle note di rettifica nonché dell'invito a regolarizzare, e per effetto dichiarare l'inesistenza dell'obbligo CP_ di corrispondere al la somma richiesta a titolo di contributi sanzioni ed interessi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario”. 1 È stata rigettata l'istanza di sospensione.
Indi, l costituitosi tempestivamente in giudizio, ha chiesto l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti della in qualità di litisconsorte Parte_2 necessario nel giudizio de quo ovvero la chiamata in causa ex art. 420 c.p.c comma 9 e art. 106
c.p.c. atteso che le pretese creditorie di cui agli atti opposti afferenti diniego del diritto agli sgravi contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 per il periodo dal 8/2022 al 4/2023 scaturiscono da CP_2 irregolari per;
ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza Parte_2 del ricorso e ha chiesto di “rigettare l'istanza di sospensione proposta da controparte per le ragioni esposte nonché dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione art 414 c.p.c. nn. 1-2-3 4 e la sua inammissibilità/improcedibilità per le ragioni esposte;
in subordine: nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma degli atti opposti e dei crediti ivi intimati. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Disattesa la richiesta di chiamata in causa della e, ritenuta la causa matura per Parte_2 la decisione, è stato concesso termine per note difensive e di trattazione scritta;
indi, in data odierna, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso, contrariamente all'eccezione dell , è sufficientemente corredato degli elementi CP_1 di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della domanda;
non è richiesta a pena di improcedibilità la proposizione del ricorso amministrativo;
sussiste la legittimazione attiva del legale rappresentante della società identificato dal procuratore costituito al momento del rilascio del mandato alle liti.
Ciò posto, l'azione per cui è causa scaturisce dalla notifica di un provvedimento con cui l , CP_1 avendo provveduto alla revoca dei benefici contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in ottemperanza dall'art. 1 comma 1175 della legge 296/2006, ha invitato la società alla regolarizzazione delle inadempienze contenute nelle note di rettifica, al fine di conseguire il rilascio di un DURC regolare. La società ha impugnato l'invito alla regolarizzazione in sede giudiziale entro il termine di 15 gg dalla notifica dell'invito ricevuto il 17.05.2024.
Quanto ai motivi di doglianza sollevati dall'opponente, in ordine al vizio n.1) si osserva che le censure formali inerenti al provvedimento notificato alla società sono immeritevoli di condivisione.
In proposito, va richiamata la pronuncia di legittimità secondo cui “indipendentemente dalla possibilità o meno di riferire l'intero corpus delle previsioni della legge n. 241/1990 alla sola attività amministrativa in senso stretto, ossia all'agire autoritativo dell'amministrazione (come pure sostenuto da Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 28141 del 2018), dirimente è piuttosto il fatto che, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall'ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all'inadempimento dell'ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna 2 (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così espressamente Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva,
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'ente medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del
2009, 20604 del 2014 e 31954 del 2019)” (cfr. CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2023,
n. 3556).
Per tale ragione è altresì immeritevole di condivisione la tesi di parte opponente, ribadita nelle note di trattazione del 10.06.2025, secondo cui la diversità dell'atto da essa impugnato in giudizio (invito a regolarizzare ricevuto il 17.05.2024) rispetto a quello prodotto dall (invito a CP_1 regolarizzare del 12.04.2024), renderebbe inconferente la posizione dell'istituto e condurrebbe all'accoglimento del suo ricorso. Ed invero, va ribadito che la questione esaminabile davanti al GO non è l'impugnazione dell'atto in sé, ma il diritto soggettivo sotteso a tale atto quanto alla sua affermazione o negazione, essendo il sindacato sull'atto di competenza del GA. In ogni caso, l CP_1 ha dedotto in corso di causa che l'ulteriore invito a regolarizzare del 12.04.2024 depositato in giudizio
(e ritualmente notificato tramite PEC in data 12.4.24) riguarda le stesse note di rettifica.
Quanto al secondo vizio 2) la società ritiene che le somme richieste dall , scaturenti da CP_1 note di rettifica (DMRA) per i periodi dal 08/2022 ad 04/2023, con l'avviso impugnato, non sono dovute dal momento che l non ha mai attivato la prevista procedura di preavviso di DURC CP_1 negativo non essendo stato notificato nulla né all'azienda né all'intermediario associato, circa le inadempienze incompatibili con la fruizione delle agevolazioni contributive, così come previsto dalla legge, al fine di consentire la sistemazione della propria situazione debitoria o l'instaurazione di un regolare contraddittorio, violando quindi il suo diritto alla difesa;
che il subprocedimento con cui si consente la sanatoria delle irregolarità non è mai stato attivato dalla sede competente. CP_1
In effetti sia con l'invito a regolarizzare del 12.04.2024 ritualmente notificato tramite PEC in data 12.4.24 che con il successivo invito a regolarizzare del 17.05.2024, la ditta ha avuto conoscenza delle inadempienze scaturenti da note di rettifica dal 8/2022 al 4/2023. Le note di rettifica sono risultate essere relative all'anzidetto periodo dal 8/2022 al 4/2023 e sono scaturite dalla revoca dei benefici contributivi ex art. 1 comma 1175 L.296/06 (esonero contributivo per decontribuzione al
3 SUD) a seguito di accertata mancata regolarità contributiva per DURC irregolari che la Parte_2 ditta ha ricevuto. L' ha documentato che tali note di rettifica sono state regolarmente notificate CP_1
(cfr. doc. 2 con attestazione notifica PEC); che esse sono relative a crediti maturati successivamente all'emissione di DURC irregolari per;
che la società è stata invitata a regolarizzare entro Parte_2
15 giorni le note di rettifica. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall , si evince che in CP_1 ciascuna nota di rettifica viene indicato il periodo di riferimento del credito intimato e il
[...]
. In particolare, la nota di rettifica 8/2022 è collegata al DURC irregolare cassa Parte_3 edile 33355375; la nota di rettifica 9/2022 è collegata al DURC irregolare cassa edile 33782583; la nota di rettifica 10 e 11 /2022 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 34316044: nota di rettifica 12/2022 è collegata al DURC irregolare cassa edile 35142907; nota di rettifica 01 e 02 /2023 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 35650191; nota di rettifica 03 e 04 /2023 sono collegate al DURC irregolare cassa edile 36134875.
Infine, l ha correttamente evidenziato che il diniego del diritto agli sgravi contributivi ex CP_1 art. 1 comma 1175 L.296/06 posto a fondamento delle note di rettifica e il conseguenziale invito a regolarizzare scaturiscono, unicamente dai per la e, quindi, per posizioni Parte_3 Parte_2 debitorie nei confronti di quest'ultima e non anche nei confronti dell;
ha ggiunto Controparte_3 che, non avendo la società ottemperato a quanto prescritto nell'invito a regolarizzare del 12.04.2024, successivamente ha emesso l'ulteriore DURC Irregolare 40576758. CP_1
Dunque, a seguito della notifica delle note di rettifica per inadempienze, i Durc negativi hanno riguardato la e della ricezione del primo invito a regolarizzare -che altro non è che un Parte_2 preavviso di DURC negativo- è stato inevaso dalla società che non si è avvalsa del termine procedimentale concesso per la sanatoria, ossia il termine di legge di quindici giorni decorrenti dalla notifica dello stesso, demandando alla sede giudiziale ogni valutazione di merito.
Orbene, di fronte alla prova documentale offerta dall , l'opponente nulla di valido ha CP_1 dedotto se non sostenere che sarebbe tardiva la posizione processuale assunta dall in ordine CP_1 alle deduzioni a verbale formulate dalla società all'udienza del 14.01.2025.
Risultano dunque smentite le asserzioni della società quanto alla mancata notifica all'azienda e all'intermediario associato, delle inadempienze incompatibili con la fruizione delle agevolazioni contributive, al fine di consentire la sistemazione della propria situazione debitoria o l'instaurazione di un regolare contraddittorio, per cui non risulta violato il suo diritto alla difesa. Per completezza, non assume alcuna rilevanza la deduzione che il subprocedimento con cui si consente la sanatoria delle irregolarità non sarebbe mai stato attivato dalla sede competente. CP_1
Va infine dato atto che la circostanza dedotta dall nelle note di trattazione scritta, che CP_1 le note di rettifica in questione sono oggi oggetto dell'avviso di addebito n. 371 2024 00037813530
00 notificato il 11.07.2024 e non opposto nei 40 giorni dalla notifica, esula dal tema d'indagine,
4 trattandosi di questione nuova e diversa, per cui quanto dedotto dalla società nelle note del
23.09.2025 in ordine alla nullità dello stesso atteso che è stato formato e notificato dopo la proposizione del ricorso e quindi in pendenza del giudizio, non è esaminabile in questa sede.
All'esito, nei limiti dei motivi di doglianza formulati, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società opponente al pagamento all delle spese di lite liquidate in € CP_1
5.333,70 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 24.09.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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