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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/10/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 829 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BELGIORNO ENRICO MARIA e C.F._1
IA AT;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GIANNONE ANTONIO;
CP_1 P.IVA_1
(c.f. Controparte_2
), contumace;
P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 8 Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c., il sig. , già dipendente Parte_1
della società partecipata ” (di Controparte_2
Parte seguito ), ha impugnato il licenziamento intimatogli in data 21 maggio 2024 per giustificato motivo oggettivo, chiedendone la declaratoria di nullità, inefficacia o annullabilità e l'accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante (di seguito ) lamentando la Controparte_1 CP_1
violazione dell'art. 24, co. 9, d.lgs. 175/2016, dell'art. 31 d.lgs. 165/2001
e dell'art. 24 l. 223/1991 e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro presso la e la condanna delle due società in solido a CP_1
pagargli l'indennità risarcitoria. Parte Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto da con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 1° maggio 2011, con mansioni di addetto alla manutenzione degli immobili comunali e inquadramento al IV livello del CCNL “Gas e Acqua”. In seguito a un processo di riorganizzazione delle società partecipate del Comune di
Modica, con delibera consiliare n. 14/2024 è stata disposta la modifica dello statuto della società partecipata “Modica CQ e Depurazione
Srl”, tra l'altro rinominandola , cui sono stati affidati tutti i CP_1
Parte servizi fino ad allora gestiti da , e la conseguente chiusura e messa Parte in liquidazione di , con priorità dichiarata di ricollocazione del personale presso la nuova società.
A seguito di un incontro tra Amministrazione comunale, rappresentanti delle società partecipate e organizzazioni sindacali tenutosi il 5 aprile
2024, sono state prospettate diverse modalità per il transito dei lavoratori Parte da a : cessione di ramo d'azienda, cessione di contratto, CP_1
oppure dimissioni volontarie con contestuale assunzione. L'opzione ritenuta più “celere” dall'Amministrazione è stata quella delle dimissioni volontarie di tutto il personale SPM, con immediata assunzione in
Pagina 2 di 8 , subordinata alla rinuncia dei lavoratori ad ogni azione CP_1
giudiziaria e alla garanzia, da parte del Comune, del pagamento dei crediti e TFR maturati.
Il ricorrente, nella sua qualità anche di RSA, ha rappresentato la preferenza per il passaggio diretto ex art. 2112 c.c., ma la procedura adottata ha portato, a metà aprile 2024, alla sottoscrizione da parte di Parte tutti i dipendenti (tranne il ricorrente) di verbali di conciliazione sindacale e alle loro dimissioni volontarie in data 18 aprile 2024, seguite dall'assunzione in GESCO dal 22 aprile 2024. Il sig. , invece, non Pt_1
ha rassegnato le dimissioni, ritenendo che non fossero realmente volontarie ma imposte come condizione per mantenere il posto di lavoro,
e ha rivendicato il diritto al passaggio diretto ex art. 2112 c.c. dalla Parte cedente alla cessionaria . CP_1
Parte In data 21 maggio 2024, ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivando il recesso con la cessazione dei servizi e del personale a seguito del passaggio degli altri dipendenti a e con l'impossibilità di utilizzare ulteriormente CP_1
la prestazione lavorativa del ricorrente, che aveva rifiutato il trasferimento. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento in data 11 luglio 2024 e, non avendo ricevuto riscontro né alla diffida né al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., ha adito il Tribunale.
La società si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle CP_1
domande. In via preliminare, ha eccepito la decadenza del ricorrente per tardività dell'impugnazione e dell'azione giudiziale. Nel merito, ha sostenuto che la vicenda non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 24, co. 9, d.lgs. 175/2016, trattandosi di una riorganizzazione interna tra società in house del Comune di Modica, senza alcuna gara pubblica né alienazione di partecipazioni, e che pertanto non sussistono i presupposti per la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c.
Pagina 3 di 8 ha inoltre evidenziato che non vi è stato alcun trasferimento di CP_1
Parte azienda o di ramo d'azienda tra e , né alcun passaggio di CP_1
beni o complessi organizzati, ma solo una nuova procedura di assunzione, volontaria e protetta, dei lavoratori che hanno scelto di Parte dimettersi da . Ha altresì sottolineato che il ricorrente ha liberamente scelto di non aderire alla procedura, pur essendo a conoscenza delle garanzie offerte e avendo partecipato agli incontri sindacali, e che la sua scelta sarebbe stata motivata dal tentativo di ottenere un'assunzione presso altra società partecipata (IB CQ
S.p.A.), come emergerebbe da diffide prodotte in atti.
ha infine contestato la configurabilità di un licenziamento CP_1
Parte collettivo, sostenendo che le dimissioni dei lavoratori sono state pienamente volontarie e incentivate, e che la giurisprudenza esclude l'assimilazione delle dimissioni incentivate ai licenziamenti collettivi ai fini dell'applicazione della L. 223/1991. Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese, e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di costituzione del rapporto, l'applicazione del CCNL Multiservizi. Parte
, regolarmente evocata, è rimasta contumace.
***
Il ricorso è infondato. Dato che il ricorrente deduce la prosecuzione del rapporto ai sensi del combinato disposto tra l'art. 2112 c.c. e le normative speciali invocate, il ricorso va qualificato, più che come impugnativa di licenziamento, come azione di mero accertamento di tale prosecuzione in capo ad un soggetto diverso da quello che ha intimato il licenziamento, con conseguente nullità di questo per già intervenuta novazione soggettiva del rapporto ai sensi dell'art. 2112 co. 1 c.c.
L'art. 24 co. 9 d.lgs. 175/2016 non è applicabile al caso di specie. L'art. 24, infatti, disciplina una procedura di dismissione delle partecipazioni
Pagina 4 di 8 pubbliche (co. 1) relativa alle “società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2”; laddove nella deliberazione del consiglio comunale di Modica del 31.10.2019 (doc. 13 ricorrente) si legge che “il progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata " , che si intende realizzare con la Controparte_2
costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata
"MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." e di una società consortile, denominata " Controparte_3
, presenta, in osservanza quanto disposto dall'art. 5 del T.U., la
[...]
sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma ed in particolare: a) il riferimento alla necessità dell'operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del t.u.”. Si tratta quindi di una società di cui all'art. 4 e 5 del medesimo t.u., il che esclude l'applicazione dell'art. 24. Parte Del resto, tutto l'iter che ha coinvolto la e che emerge dalle delibere consiliari prodotte dal ricorrente non era finalizzato alla dismissione della partecipazione (oggetto dell'art. 24 invocato dal ricorrente) ma al mantenimento di una partecipazione societaria (previa riorganizzazione con costituzione di nuove società) al fine di continuare ad esercitare, sempre tramite la società partecipata, le finalità di cui all'art. 4 del t.u. Infatti è pacifico che tutto questo iter sia sfociato non nella dismissione della partecipazione, ma nella creazione di nuove società anch'esse partecipate.
Ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 24 co. 9 d.lgs. 175/2016 invocato dal ricorrente.
Nemmeno è applicabile l'art. 31 d.lgs. 165/2001. Tale disposizione si applica infatti “nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte
Pagina 5 di 8 da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati”; mentre nel caso di specie vi è stato un passaggio da una società in house ad un'altra, figura che non rientra nella definizione di “amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 co. 2 del medesimo d.lgs., tant'è vero che l'applicabilità di sue specifiche disposizioni è espressamente prevista da alcune normative speciali (ad es. l'art. 19 co. 2 d.lgs. 175/2016 prevede che il reclutamento del personale nelle società in house avviene secondo i principi dell'art. 35
d.lgs. 165/2001).
Nemmeno alle dimissioni volontarie “di massa” dei dipendenti della Parte
che sono stati poi riassunti dalla è applicabile l'art. 24 l. CP_1
223/1991.
A sostegno dell'equiparazione tra tali dimissioni e il licenziamento collettivo, il ricorrente deduce esclusivamente che grazie alle prime la Parte
avrebbe risparmiato le procedure imposte dalla legge per i secondi;
e che si sarebbe trattato di dimissioni “costrette”.
Orbene, la prima argomentazione è fallace, costituendo un appello alle conseguenze avverse, che consiste nel giungere alla conclusione per evitare le conseguenze negative della conclusione contraria: nella specie, infatti, il ricorrente trae la conclusione dell'equivalenza tra le dimissioni volontarie di massa e il licenziamento collettivo dal semplice fatto che, senza questa equivalenza, non si applicherebbe la disciplina invocata;
il che, evidentemente, non equivale certo ad allegare la sussistenza degli estremi del licenziamento.
Il fatto che le dimissioni siano state frutto di costrizione non è provato ed
è anzi smentito dal fatto che esse sono state rassegnate da tutti i Parte dipendenti della (tranne il ricorrente) all'esito di una procedura partecipata che ha visto la partecipazione dei sindacati (doc. 8 ricorrente).
Pagina 6 di 8 Non ricorre nel caso in esame la fattispecie esaminata da C. 15401/2020, richiamata dal ricorrente, che riguarda l'ipotesi in cui “un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo”, non essendo stato nemmeno dedotto che la proposta riassunzione presso avrebbe comportato una “modifica CP_1
sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro”, ed anzi essendo ciò smentito dall'impegno della società di mantenere gli stessi Parte livelli retributivi goduti dai lavoratori alle dipendenze di (cfr. accordo doc. 8 ricorrente, punto 1)
Nel caso in esame ricorre invece un'ipotesi di dimissioni c.d.
“incentivate”, ossia “agevolate da provvidenze ed incentivi” che nel caso di specie si ravvisano nell'assunzione, da parte del Comune di Modica, Parte dei debiti retributivi maturati in capo alla , alle quali non si applica la disciplina dei contratti collettivi (C. 3068/2003).
Giova infine evidenziare che il ricorrente non ha dedotto l'applicabilità in via autonoma dell'art. 2112 c.c., ma solo per il tramite delle disposizioni speciali che richiamano tale norma codicistica;
né ha dedotto la sussistenza di un trasferimento d'azienda. Pertanto non è applicabile nemmeno l'art. 2112 c.c.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere a Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 5000 oltre iva cpa rimborso Controparte_1
spese forfetario al 15%.
03/10/2025
Pagina 7 di 8 Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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