Sentenza 29 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 29/07/2019, n. 34318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34318 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC ER RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NO RI IN per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della Nettuno srl, dichiarato il 23/10/2006; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e una illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, alla qualificazione della bancarotta documentale, all'aggravante dell'art. 219 I. fall., al trattamento sanzionatorio, alla corretta citazione a giudizio dell'imputato e alla prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in tutte le sue proposizioni, in quanto: a) all'imputato è stata contestata la bancarotta distrattiva e la bancarotta documentale. I due reati sono pacificamente concorrenti e per tali reati l'imputato è stato condannato. Non è dato comprendere donde derivi il convincimento del ricorrente circa la contestazione del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, I. fall. (cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose); b) la prova che l'imputato sia stato amministratore di fatto fino al fallimento è stata desunta da dati documentali (sottoscrizione, nel 2004, della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003) e dalle dichiarazioni di testi informati (i dipendenti della società). Versate in fatto, e perciò inammissibili, sono le diverse deduzioni del ricorrente;
c) nessun vizio logico affligge la motivazione in punto di qualificazione della bancarotta documentale, atteso che il numero e la gravità delle irregolarità riscontrate e gli effetti ad esse collegati rendono pienamente ragione della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito (le irregolarità resero impossibili la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie della società); d) l'aggravante contestata, e ritenuta, è quella della pluralità dei fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, I. fall.). Sono inconferenti, pertanto, le deduzioni intorno alla gravità del danno;
e) il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura leggermente superiore al minimo edittale e le attenuanti ,generiche sono state negate per mancanza di elementi favorevoli. Tale motivazione soddisfa pienamente l'obbligo gravante sul giudicante, atteso che, effettivamente, il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere ancorato ad elementi dotati di significativa valenza (assenti nella specie, tale non potendosi considerare la semplice incensuratezza); f) il rinvio fuori udienza del procedimento non andava notificato all'imputato contumace. In ogni caso, nessuna eccezione risulta tempestivamente proposta;
g) il reato sarebbe prescritto, senza contare le sospensioni, il 23/4/2019; vale a dire, dopo la sentenza d'appello. La inammissibilità dei motivi di ricorso non consente, però, di rilevare la causa di inammissibilità. Tanto premesso, va rilevato, però, che è intervenuta, nel frattempo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25 settembre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 I. fall. nella parte in cui in cui prescrive l'applicazione - a carico dei condannati per fatti di bancarotta fraudolenta - di pene accessorie in misura fissa (10 anni). Per tale motivo si impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (ovviamente, con esclusivo riferimento alle pene accessorie suddette). P. T. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I. fall. con rinvio per nuovo esame alla sezione distaccata di Taranto. dichiara inammissibile