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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1013/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio ed in qualità di Titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 elettivamente domiciliato in San Nicolò di Ricadi (VV), al Viale Berto, snc, presso lo studio dell'Avv. Bertuccio Francesco (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Parisi Silvia, Esposito Gianfranco , Muscari E Tomaioli Francesco (PEC: avv. , Email_2
, Email_4 Email_5
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI 0015 18085, OI 001371084, OI 001888100 e OI 002244815, notificate il 26/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016, 2017 , 2018 e 2019, in ragione della inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dei medesimi, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto.
2) Accogliere l'eccezione di incostituzionalità della norma e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
3) Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.
4) In subordine, voglia limitare l'entità delle sanzioni dovute, determinandole in una misura pari al minimo edittale, cioè pari ad una volta e mezza l'importo omesso (ex art. 23 Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48) o pari al 30% delle somme non versate (ex art. 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), rispettivamente pari ad € 1.652,01 o ad € 330,40 dell'importo totale omesso (€ 1.101,34). 5) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici (n. 2202.21/11/2018.0153439, per il II TRIMESTRE 2016, notificato in CP_1 data 20.12.2018, n. 2202.27/09/2018.0123489, per II TRIMESTRE 2017 pari ad euro CP_1
151,96, notificato in data 9.11.2018, n. 2202.14/10/2019.0132224, per il II TRIMESTRE CP_1
2018, n. 2202.12/04/2023.0056653 per il III TRIMESTRE 2018 e II TRIMESTRE 2019 CP_1 notificato in data 19.10.2021), la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente ai periodi di interesse per gli anni dal 2016 al 2018, contestati con gli atti di accertamento suddetti, poi riportati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi dal 16 febbraio 2019. 5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita per ultima il 19.10.2021, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 0015 18085, OI 001371084, OI 001888100 e OI 002244815;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio ed in qualità di Titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 elettivamente domiciliato in San Nicolò di Ricadi (VV), al Viale Berto, snc, presso lo studio dell'Avv. Bertuccio Francesco (PEC: che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Parisi Silvia, Esposito Gianfranco , Muscari E Tomaioli Francesco (PEC: avv. , Email_2
, Email_4 Email_5
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI 0015 18085, OI 001371084, OI 001888100 e OI 002244815, notificate il 26/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016, 2017 , 2018 e 2019, in ragione della inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dei medesimi, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto.
2) Accogliere l'eccezione di incostituzionalità della norma e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
3) Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati.
4) In subordine, voglia limitare l'entità delle sanzioni dovute, determinandole in una misura pari al minimo edittale, cioè pari ad una volta e mezza l'importo omesso (ex art. 23 Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48) o pari al 30% delle somme non versate (ex art. 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), rispettivamente pari ad € 1.652,01 o ad € 330,40 dell'importo totale omesso (€ 1.101,34). 5) In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici (n. 2202.21/11/2018.0153439, per il II TRIMESTRE 2016, notificato in CP_1 data 20.12.2018, n. 2202.27/09/2018.0123489, per II TRIMESTRE 2017 pari ad euro CP_1
151,96, notificato in data 9.11.2018, n. 2202.14/10/2019.0132224, per il II TRIMESTRE CP_1
2018, n. 2202.12/04/2023.0056653 per il III TRIMESTRE 2018 e II TRIMESTRE 2019 CP_1 notificato in data 19.10.2021), la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente ai periodi di interesse per gli anni dal 2016 al 2018, contestati con gli atti di accertamento suddetti, poi riportati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi dal 16 febbraio 2019. 5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita per ultima il 19.10.2021, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI 0015 18085, OI 001371084, OI 001888100 e OI 002244815;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani