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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8294/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8294/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Chantal Sanzogni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Luigi Procopio del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Bivona (AG) il 24 luglio 2010, che dalla loro unione è nata la figlia in data 2 settembre 2010, che la loro separazione consensuale era stata Per_1 dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 458/2024 (pubblicata il 13 marzo 2024) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della minore, alla sua preferenziale collocazione materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, al suo mantenimento,
pagina 1 di 2 all'assegnazione della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie di natura prevalentemente patrimoniale).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto effettivamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Deve poi prendersi atto delle condizioni di natura patrimoniale afferenti a diritti disponibili.
La particolarità della fattispecie e l'esito stesso del giudizio giustificano infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Bivona (AG), il 24 luglio 2010, iscritto al Numero 3, Parte 1, S., Anno 2010 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il giorno 11 novembre 2024; compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8294/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Chantal Sanzogni del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Luigi Procopio del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio civile in Bivona (AG) il 24 luglio 2010, che dalla loro unione è nata la figlia in data 2 settembre 2010, che la loro separazione consensuale era stata Per_1 dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 458/2024 (pubblicata il 13 marzo 2024) e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna loro riconciliazione.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, quindi, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della minore, alla sua preferenziale collocazione materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, al suo mantenimento,
pagina 1 di 2 all'assegnazione della casa familiare, nonché a questioni a queste accessorie di natura prevalentemente patrimoniale).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti depositavano in seguito note scritte autorizzate confermando la loro volontà di non riconciliarsi e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui l'assegnazione della casa familiare) e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto effettivamente ispirate al principio di bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Deve poi prendersi atto delle condizioni di natura patrimoniale afferenti a diritti disponibili.
La particolarità della fattispecie e l'esito stesso del giudizio giustificano infine la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Bivona (AG), il 24 luglio 2010, iscritto al Numero 3, Parte 1, S., Anno 2010 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il giorno 11 novembre 2024; compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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