Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti Scalo, Parte_1 C.F._1
Viale Abruzzo n. 154, presso lo studio degli Avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
RICORRENTE
E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Strada Controparte_1 C.F._2 della Bonifica n. 48/1, presso lo studio dell'Avv. Jacopo De Marco, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito arricchimento/restituzione somme. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: rigetto dell'avversa domanda.
Per la resistente: accertare e ritenere che la sig.ra ha contribuito per oltre 20 Controparte_1 anni alle spese per acquisti immobiliari effettuati dal marito ed in particolare per l'acquisto dell'immobile sito in Chieti alla via Casalbordino n. 3, di proprietà del sig. , e Parte_1 condannare quest'ultimo a corrispondere alla stessa un indennizzo in misura corrispondente al 20% del valore dell'immobile, ovvero alla diversa percentuale ritenuta di giustizia, disponendo che l'importo dell'indennizzo venga quantificato e corrisposto al momento del rilascio dell'appartamento da parte della resistente in favore del marito e che, in caso di disaccordo tra le parti sulla valutazione dell'immobile, la stessa venga determinata attraverso il ricorso ad accertamento tecnico preventivo ovvero disponendo in merito con diverso provvedimento di giustizia. Disattesa ogni avversa istanza, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori.
FATTO E DIRITTO A fronte del mutamento di rito disposto ai sensi dell'art. 473bis. c.p.c., commi 4 e 5, la presente decisione ha ad oggetto, unicamente, la domanda riconvenzionale formulata dalla sig.ra CP_2 di vedersi riconoscere un indennizzo in misura corrispondente al 20% del valore dell'immobile sito in Chieti alla via Casalbordino n. 3, di proprietà del sig. . Parte_1
Nella comparsa di costituzione la sig.ra ha affermato che “Il sig. al CP_1 Parte_1 momento provvede ai versamenti mensili del mutuo (di cui parte resistente è garante) acceso per l'acquisto della casa coniugale, al cui acquisto ha però contribuito anche la sig.ra CP_1 visto che lo stipendio della stessa è stato sempre interamente versato sul conto bancario del ricorrente (dall'inizio del matrimonio fino agli inizi del 2020 e successivamente utilizzato ancora fino al 2023 per le esigenze familiari ), conto dal quale veniva prelevata la somma necessaria al pagamento sia delle rate del mutuo dell'immobile de quo sia di quello antecedentemente acquistato ( sempre a nome del marito ) e che è stato dato in permuta per l'acquisto dell'attuale casa coniugale. Quindi gli esborsi per il mutuo menzionati da parte ricorrente, seppur sicuramente gravosi, costituiscono un investimento immobiliare, visto che l'immobile è di sua esclusiva proprietà, mentre parte resistente, nonostante la partecipazione attiva alla compravendita non avrebbe alcun ritorno economico per i sacrifici effettuati per il benessere della famiglia”.
[...]
, dato in permuta e, per l'altra parte, pagata con l'assunzione di un mutuo da parte del sig. Pt_1
Parte_1 con rata mensile di € 489,33. Afferma ancora la sig.ra che, fino al 2020, il suo stipendio è stato versato sul conto CP_1 corrente intestato esclusivamente al marito, conto dal quale veniva prelevata la somma necessaria al pagamento sia delle rate del mutuo dell'immobile de quo sia di quello antecedentemente acquistato (sempre a nome del marito) e che è stato dato in permuta per l'acquisto dell'attuale casa coniugale. Ora, dalla documentazione in atti, risulta che il sig. abbia ed abbia presumibilmente Parte_1 avuto, un reddito superiore alla sig.ra almeno per la somma pari alla rata del mutuo. CP_1 Inoltre, la sig.ra non ha neanche chiesto l'ordine di esibizione degli estratti conto del CP_1 conto corrente intestato al sig. fino al 2020. Parte_1
Dunque, può sicuramente presumersi che lo stipendio della sig.ra sia stato utilizzato per CP_1 le spese familiari e quello del sig. anche per il pagamento della rata di mutuo Parte_1 dell'immobile a lui intestato, non comprendendosi diversamente perché, altrimenti, abbia la sig.ra consentito al versamento del proprio stipendio sul conto del sig. . CP_1 Parte_1
In conclusione, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda riconvenzionale;
2) Condanna (C.F.: ) alla rifusione delle spese di Controparte_1 C.F._2 lite in favore di (C.F.: ) che liquida in € Parte_1 C.F._1
2.540,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come legge;
Così deciso in Chieti, 17.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco