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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17133 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42650/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42650/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI Parte_1 P.IVA_1
NZ, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ROMANELLI NZ
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI CA e dell'avv. GARIBALDI COSTANTE ( ) CP_2 C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO VII, 368 00165 ROMA presso il difensore avv. RI CA
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
richiamati tutti i i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento all'individuazione del soggetto tenuto pagamento degli oneri condominiali, legittimato passivo nel presente giudizio ed alle ragioni sottese al rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
si osserva in primo luogo come siano stati violati i doveri di sinteticità / brevità e chiarezza posti a carico delle parti nel redigere gli scritti difensivi, tenuto conto che la materia del contendere – pagamento di oneri condominiali, rigetto della chiamata del terzo, mancata impugnativa della delibera sottesa al riparto, mancata prova del pagamento degli oneri dalla parte opponente – è trattata da indirizzi giurisprudenziali consolidati e non giustifica il deposito di scritti difensivi debordanti ed eccessivamente prolissi;
tale obbligo sussiste a carico di tutte le parti del giudizio, inclusi i provvedimenti del Giudice.
Il dovere di allegare scritti, in particolare quelli conclusivi, nel rispetto della sinteticità e brevità è stabilito in modo da rendere più agevole al giudicante la valutazione dell'intera lite è sancito per legge (si cfr. art. 121 CPC).
Posto ciò, venendo al merito, si osserva:
1) la costituzione definita tardiva da parte della opponente, tale non è in quanto la parte può costituirsi legittimamente in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
2) ai fini della verifica della ritualità della instaurazione del giudizio di opposizione a cura della parte opponente era stato demandato a quest'ultimo il deposito in formato pdf degli atti inerenti la notifica della opposizione (che deve essere presentata nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo);
3) la costituzione della parte opposta è avvenuta in data 20.05.2022, con deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre le udienze precedenti disposte per la verifica della notifica dell'opposizione sono state tenute in modalità cartolare;
pagina 2 di 5 4) la causa poi subiva rinvii per consentire alle parti di reperire soluzioni conciliative ed ancor prima, all'esito del rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (clausola della quale il decreto ingiuntivo odierno era stato munito sin dalla sua emissione), era stato disposto a cura delle parti l'obbligo di espletare la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, 5 bis e 6 DLgs 28/2010 e succ modificazione, in relazione all'art. 648 e ss CPC;
obbligo che peraltro tenuto conto della data di emissione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere assolto dalla parte opponente (si cfr. la querelle sul punto, sfociata solo nella pronunzia delle SS Unite nell'ottobre 2022 con modifica dell'art. 5 bis DLgs citato, allorchè è stato chiaramente disposto che l'onere di presentazione della domanda di mediazione grava su chi ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo);
5) posto ciò, ancora si osserva, la non condivisibilità della richiesta di 'stralciare il fascicolo monitorio' atteso che, anche nella omessa produzione da parte del creditore, tale attività è ormai demandata ex officio al Giudice (quale attività da espletarsi ai fini della decisione);
6) con riferimento poi alle eccezioni circa la tardività della costituzione della parte opposta, senza che a tale eccezione sia seguita una richiesta di rigetto delle relative deduzioni del , si osserva che quest'ultimo abbia rappresentato unicamente CP_1 delle difese avvero l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
sicchè alcuna sanzione può derivare dalla sua tardiva costituzione nel presente giudizio;
7) ribadito il senso del contenuto dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio, per cui in tale sede non può rilevare e non rilevano ai fini della contestazione dell'obbligo di pagamento gravante sul condomino proprietario la esistenza / pendenza di eventuali contenziosi con soggetti terzi rispetto all'obbligazione di pagamento degli oneri, non venendo in tale sede la contestazione della qualità di condomino in capo alla società opponente;
8) considerato, poi, che la delibera posta al fondamento della presente azione ai sensi dell'art. 63 disp di att al CC non è stata impugnata dall'opponente, sicchè il vaglio giurisdizionale deve limitarsi alla valutazione della persistenza ed attuale efficacia della delibera, che, non essendo stata impugnata ai sensi dell'art. 1137 CC né sospesa /
pagina 3 di 5 annullata da un'autorità, è allo stato passata 'in giudicato';
9) considerato, infatti, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente è tenuta a provare gli elementi posti a contestazione della propria obbligazione (eventuale parziale / integrale pagamento delle somme intimate, eventuale difetto di legittimazione passiva non rivestendo la qualità di condomino, la eventuale sussistenza di una solidarietà passiva) ed il creditore, opposto, deve provare, esplicitamente nel rispetto dei principi dell'onere dalla prova ai sensi dell'art. 2697 CC, gli elementi costitutivi del credito e principalmente l'azione ex art. 63 disp di att. Al CC, che impone all'amministratore di di agire per il recupero del credito sulla CP_1 scorta della delibera assemblea contenete il riparto delle spese pro quota tra tutti i condomini;
qualità di condomino formale e sostanziale ad oggi rivestita dalla odierna opponente;
10) considerato che in sostanza l'opponente non può nel giudizio di opposizione sollevare contestazioni in ordine alla legittimità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 1137
CC, tali essendo anche i motivi di un eventuale parziale pagamento ed i motivi posti alla base della contestazione dell'an debeatur, incluse le doglianze circa la mancata ostensione dei documenti contabili (sez Unite sin dal 2021 non contrastate), a meno che non si controverta in ipotesi di nullità della delibera assembleare;
nullità non ravvisabile tenuto conto dei motivi della doglianza avverso la delibera;
11) posto ciò, nell'odierno giudizio, non può mettersi in discussione la legittimità della delibera assembleare, avendo allegato il la documentazione comprovante CP_1 la esistenza del credito, libri contabili es tratto conto;
12) ogni doglianza avverso l'operato dell'amministratore qui non può avere influenza ai fini della decisione dovendo essere fatta valere ai sensi dell'art. 1129 CC con un giudizio autonomo e separato;
13) dall'esame della documentazione prodotta l'opposizione non può essere accolta;
14) sulla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 CPC avanzata dal opposto, si osserva come le difese della parte opponente si siano CP_1 apertamente discostate da indirizzi giurisprudenziali granitici esistenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo avverso richieste di pagamento di oneri condominiali pagina 4 di 5 fondate sulla scorta di delibere assembleari non impugnate (Cass Sez Unite 2024 n.
16635, ex plurimis);
15) tale valutazione consente di accogliere la richiesta formulata dal opposto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
6130/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 25.03.2021, con formula esecutiva apposta il 12.04.2021,
2) conferma l'azione monitoria;
3) Condanna altresì la parte opponente, la società a Parte_1 rimborsare alla parte opposta, il le spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 7.600,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) Condanna altresì la parte opponente, la società al Parte_1 pagamento in favore della parte opposta, il , CP_1 Controparte_3 della somma di € 2.500,00 a titolo di responsabilità ex art. 96 CPC, così equitativamente determinata.
ROMA, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42650/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI Parte_1 P.IVA_1
NZ, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ROMANELLI NZ
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RI CA e dell'avv. GARIBALDI COSTANTE ( ) CP_2 C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO VII, 368 00165 ROMA presso il difensore avv. RI CA
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
richiamati tutti i i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio con particolare riferimento all'individuazione del soggetto tenuto pagamento degli oneri condominiali, legittimato passivo nel presente giudizio ed alle ragioni sottese al rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
si osserva in primo luogo come siano stati violati i doveri di sinteticità / brevità e chiarezza posti a carico delle parti nel redigere gli scritti difensivi, tenuto conto che la materia del contendere – pagamento di oneri condominiali, rigetto della chiamata del terzo, mancata impugnativa della delibera sottesa al riparto, mancata prova del pagamento degli oneri dalla parte opponente – è trattata da indirizzi giurisprudenziali consolidati e non giustifica il deposito di scritti difensivi debordanti ed eccessivamente prolissi;
tale obbligo sussiste a carico di tutte le parti del giudizio, inclusi i provvedimenti del Giudice.
Il dovere di allegare scritti, in particolare quelli conclusivi, nel rispetto della sinteticità e brevità è stabilito in modo da rendere più agevole al giudicante la valutazione dell'intera lite è sancito per legge (si cfr. art. 121 CPC).
Posto ciò, venendo al merito, si osserva:
1) la costituzione definita tardiva da parte della opponente, tale non è in quanto la parte può costituirsi legittimamente in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
2) ai fini della verifica della ritualità della instaurazione del giudizio di opposizione a cura della parte opponente era stato demandato a quest'ultimo il deposito in formato pdf degli atti inerenti la notifica della opposizione (che deve essere presentata nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo);
3) la costituzione della parte opposta è avvenuta in data 20.05.2022, con deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre le udienze precedenti disposte per la verifica della notifica dell'opposizione sono state tenute in modalità cartolare;
pagina 2 di 5 4) la causa poi subiva rinvii per consentire alle parti di reperire soluzioni conciliative ed ancor prima, all'esito del rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (clausola della quale il decreto ingiuntivo odierno era stato munito sin dalla sua emissione), era stato disposto a cura delle parti l'obbligo di espletare la procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, 5 bis e 6 DLgs 28/2010 e succ modificazione, in relazione all'art. 648 e ss CPC;
obbligo che peraltro tenuto conto della data di emissione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere assolto dalla parte opponente (si cfr. la querelle sul punto, sfociata solo nella pronunzia delle SS Unite nell'ottobre 2022 con modifica dell'art. 5 bis DLgs citato, allorchè è stato chiaramente disposto che l'onere di presentazione della domanda di mediazione grava su chi ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo);
5) posto ciò, ancora si osserva, la non condivisibilità della richiesta di 'stralciare il fascicolo monitorio' atteso che, anche nella omessa produzione da parte del creditore, tale attività è ormai demandata ex officio al Giudice (quale attività da espletarsi ai fini della decisione);
6) con riferimento poi alle eccezioni circa la tardività della costituzione della parte opposta, senza che a tale eccezione sia seguita una richiesta di rigetto delle relative deduzioni del , si osserva che quest'ultimo abbia rappresentato unicamente CP_1 delle difese avvero l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
sicchè alcuna sanzione può derivare dalla sua tardiva costituzione nel presente giudizio;
7) ribadito il senso del contenuto dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio, per cui in tale sede non può rilevare e non rilevano ai fini della contestazione dell'obbligo di pagamento gravante sul condomino proprietario la esistenza / pendenza di eventuali contenziosi con soggetti terzi rispetto all'obbligazione di pagamento degli oneri, non venendo in tale sede la contestazione della qualità di condomino in capo alla società opponente;
8) considerato, poi, che la delibera posta al fondamento della presente azione ai sensi dell'art. 63 disp di att al CC non è stata impugnata dall'opponente, sicchè il vaglio giurisdizionale deve limitarsi alla valutazione della persistenza ed attuale efficacia della delibera, che, non essendo stata impugnata ai sensi dell'art. 1137 CC né sospesa /
pagina 3 di 5 annullata da un'autorità, è allo stato passata 'in giudicato';
9) considerato, infatti, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente è tenuta a provare gli elementi posti a contestazione della propria obbligazione (eventuale parziale / integrale pagamento delle somme intimate, eventuale difetto di legittimazione passiva non rivestendo la qualità di condomino, la eventuale sussistenza di una solidarietà passiva) ed il creditore, opposto, deve provare, esplicitamente nel rispetto dei principi dell'onere dalla prova ai sensi dell'art. 2697 CC, gli elementi costitutivi del credito e principalmente l'azione ex art. 63 disp di att. Al CC, che impone all'amministratore di di agire per il recupero del credito sulla CP_1 scorta della delibera assemblea contenete il riparto delle spese pro quota tra tutti i condomini;
qualità di condomino formale e sostanziale ad oggi rivestita dalla odierna opponente;
10) considerato che in sostanza l'opponente non può nel giudizio di opposizione sollevare contestazioni in ordine alla legittimità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 1137
CC, tali essendo anche i motivi di un eventuale parziale pagamento ed i motivi posti alla base della contestazione dell'an debeatur, incluse le doglianze circa la mancata ostensione dei documenti contabili (sez Unite sin dal 2021 non contrastate), a meno che non si controverta in ipotesi di nullità della delibera assembleare;
nullità non ravvisabile tenuto conto dei motivi della doglianza avverso la delibera;
11) posto ciò, nell'odierno giudizio, non può mettersi in discussione la legittimità della delibera assembleare, avendo allegato il la documentazione comprovante CP_1 la esistenza del credito, libri contabili es tratto conto;
12) ogni doglianza avverso l'operato dell'amministratore qui non può avere influenza ai fini della decisione dovendo essere fatta valere ai sensi dell'art. 1129 CC con un giudizio autonomo e separato;
13) dall'esame della documentazione prodotta l'opposizione non può essere accolta;
14) sulla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 CPC avanzata dal opposto, si osserva come le difese della parte opponente si siano CP_1 apertamente discostate da indirizzi giurisprudenziali granitici esistenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo avverso richieste di pagamento di oneri condominiali pagina 4 di 5 fondate sulla scorta di delibere assembleari non impugnate (Cass Sez Unite 2024 n.
16635, ex plurimis);
15) tale valutazione consente di accogliere la richiesta formulata dal opposto. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
6130/2021, emesso dal Tribunale di Roma il 25.03.2021, con formula esecutiva apposta il 12.04.2021,
2) conferma l'azione monitoria;
3) Condanna altresì la parte opponente, la società a Parte_1 rimborsare alla parte opposta, il le spese di Controparte_3 lite, che si liquidano in € 7.600,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) Condanna altresì la parte opponente, la società al Parte_1 pagamento in favore della parte opposta, il , CP_1 Controparte_3 della somma di € 2.500,00 a titolo di responsabilità ex art. 96 CPC, così equitativamente determinata.
ROMA, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
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