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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF.Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2676 del 20/11/24 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato, nei confronti della Città Metropolitana di Palermo, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2676 del 20/11/24, notificato via PEC il 22/11/24, con il quale è stato contestato il mancato pagamento della somma complessiva di €. 8.011,00, di cui €. 2.234,00 per sanzioni ed accessori, per SA anno 2020, afferente l'occupazione di sede stradale
(strada intercomunale 3, territorio di Valledolmo e strada rurale 20, territorio di Gangi) tramite un cavidotto sotterraneo.
Ha premesso:- che nell'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento, quali documenti che lo hanno generato e, quindi, quali atti strettamente inscindibili rispetto all'avviso predetto e necessari per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, a due documenti qualificati come “ordinario n° 2230 del 4/12/19” e
“ordinario n° 911 del 3/11/20”; - che tuttavia, a sua memoria, tali documenti non le sono mai stati notificati.
Ha eccepito, quindi, la violazione della previsione di cui all'art. 7 dello Statuto del Contribuente in ragione della mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti richiamati in motivazione.
Si è costituita la Città Metropolitana di Palermo, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/01/2026 il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'obbligo dell'amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso di accertamento
(legge n. 212/2000, articolo 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l'amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la legge n.
241/1990 (articolo 3, comma 3), con la conseguenza che tale obbligo deve intendersi delimitato ai soli atti
("esterni") di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni, con la conseguente esclusione degli atti irrilevanti al fine del pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario e di quelli a contenuto normativo, noti per effetto della loro pubblicazione (in tal senso, Cassazione n. 25371/08).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 23595/2011) sul punto ha precisato che “il contribuente, infatti, ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non ha il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio nell'atto impositivo per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se tale contenuto non serve ad integrare la motivazione dell'atto impositivo in quanto essa è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha pertanto solo valore narrativo), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti
(almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) è già riportato nell'atto noto”.
In altri termini, non è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si faccia riferimento nell'atto impositivo, ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare la motivazione del suddetto atto impositivo e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto.
Va ora osservato che l'avviso di accertamento impugnato trae origine dalle occupazioni di suolo pubblico espressamente richieste dalla società ricorrente mediante presentazione di apposite istanze.
La parte resistente, infatti, ha prodotto le Determinazioni Dirigenziali nn. 501 del 14/06/2018 e 703 del
02/11/2020 con le quali ha concesso alla Ricorrente_1 S.R.L. l'occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale di sua pertinenza. Nelle suddette determinazioni risulta indicata la tassa annua dovuta dal titolare dell'autorizzazione, da corrispondersi, per il primo anno, entro 30 giorni dal rilascio del titolo e,per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno e tutto ciò in autoliquidazione da parte del Concessionario.
L'avviso di accertamento impugnato, nella sezione “documenti che hanno generato il presente avviso”, richiama espressamente le predette determinazioni dirigenziali, dalle quali discendono i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva;
atti necessariamente conosciuti dalla società ricorrente in quanto inseriti in un procedimento originato da una propria istanza.
Infine si osserva che non erano soggetti all'obbligo di allegazione i documenti indicati nell'atto impugnato come “ordinario n. 2230 del 4/12/2019” e “ordinario n. 911 del 3/11/2020”, collocandosi tali atti nell'ambito dell'attività istruttoria interna del rilascio della concessione, del tutto privi di autonoma efficacia lesiva nei confronti della contribuente.
In definitiva, quindi, il ricorso appare infondato e va respinto.
Le spese vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF.Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2676 del 20/11/24 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato, nei confronti della Città Metropolitana di Palermo, l'avviso di accertamento esecutivo n. 2676 del 20/11/24, notificato via PEC il 22/11/24, con il quale è stato contestato il mancato pagamento della somma complessiva di €. 8.011,00, di cui €. 2.234,00 per sanzioni ed accessori, per SA anno 2020, afferente l'occupazione di sede stradale
(strada intercomunale 3, territorio di Valledolmo e strada rurale 20, territorio di Gangi) tramite un cavidotto sotterraneo.
Ha premesso:- che nell'avviso di accertamento impugnato si fa riferimento, quali documenti che lo hanno generato e, quindi, quali atti strettamente inscindibili rispetto all'avviso predetto e necessari per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, a due documenti qualificati come “ordinario n° 2230 del 4/12/19” e
“ordinario n° 911 del 3/11/20”; - che tuttavia, a sua memoria, tali documenti non le sono mai stati notificati.
Ha eccepito, quindi, la violazione della previsione di cui all'art. 7 dello Statuto del Contribuente in ragione della mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti richiamati in motivazione.
Si è costituita la Città Metropolitana di Palermo, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/01/2026 il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che l'obbligo dell'amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso di accertamento
(legge n. 212/2000, articolo 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l'amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la legge n.
241/1990 (articolo 3, comma 3), con la conseguenza che tale obbligo deve intendersi delimitato ai soli atti
("esterni") di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni, con la conseguente esclusione degli atti irrilevanti al fine del pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario e di quelli a contenuto normativo, noti per effetto della loro pubblicazione (in tal senso, Cassazione n. 25371/08).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 23595/2011) sul punto ha precisato che “il contribuente, infatti, ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non ha il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio nell'atto impositivo per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se tale contenuto non serve ad integrare la motivazione dell'atto impositivo in quanto essa è già sufficiente (e il richiamo ad altri atti ha pertanto solo valore narrativo), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti
(almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) è già riportato nell'atto noto”.
In altri termini, non è sufficiente che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti ai quali si faccia riferimento nell'atto impositivo, ma occorre provare che almeno una parte del contenuto di tali atti sia necessaria ad integrare la motivazione del suddetto atto impositivo e che tale parte non sia stata già riportata in tale ultimo atto.
Va ora osservato che l'avviso di accertamento impugnato trae origine dalle occupazioni di suolo pubblico espressamente richieste dalla società ricorrente mediante presentazione di apposite istanze.
La parte resistente, infatti, ha prodotto le Determinazioni Dirigenziali nn. 501 del 14/06/2018 e 703 del
02/11/2020 con le quali ha concesso alla Ricorrente_1 S.R.L. l'occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale di sua pertinenza. Nelle suddette determinazioni risulta indicata la tassa annua dovuta dal titolare dell'autorizzazione, da corrispondersi, per il primo anno, entro 30 giorni dal rilascio del titolo e,per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno e tutto ciò in autoliquidazione da parte del Concessionario.
L'avviso di accertamento impugnato, nella sezione “documenti che hanno generato il presente avviso”, richiama espressamente le predette determinazioni dirigenziali, dalle quali discendono i presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva;
atti necessariamente conosciuti dalla società ricorrente in quanto inseriti in un procedimento originato da una propria istanza.
Infine si osserva che non erano soggetti all'obbligo di allegazione i documenti indicati nell'atto impugnato come “ordinario n. 2230 del 4/12/2019” e “ordinario n. 911 del 3/11/2020”, collocandosi tali atti nell'ambito dell'attività istruttoria interna del rilascio della concessione, del tutto privi di autonoma efficacia lesiva nei confronti della contribuente.
In definitiva, quindi, il ricorso appare infondato e va respinto.
Le spese vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente