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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO MASSIMO Parte_1
MANCUSI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, nonché del riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1
o 3, L. 104/92, mai accertati dall'ente convenuto per mancata convocazione a visita amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5143/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa riconosceva alla parte ricorrente lo status di Persona_1 persona con disabilità ai sensi del comma 1 della legge 104/92, e un grado di invalidità civile determinato nella misura del 63%, negando conseguentemente la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 13 della legge 118/71.
Con decreto di omologa parziale il 26.6.2024, è stata accertata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una condizione di disabilità lieve ai sensi del comma 1 dell'art. L. 104/92.
Rispetto al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L.
188/71 e art. 1 comma 3 L. 104/92, invece, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di “RITENERE e
DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di
Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e/o dello status di invalido civile in misura pari al 74% ex art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di assistenza dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale, RITENERE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente allo status di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della e, conseguentemente CONDANNARE l' al Persona_2 CP_1
pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge”.
Con memoria del 17.04.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del
16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrati in capo alla ricorrente né i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), né una condizione di disabilità grave (con necessità di sostegno intensivo) ai sensi dell'art. 3 comma 3
L. 104/92.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie esaminate integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere le provvidenze negate.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”;
Quanto invece alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_1 dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico della periziata in termini di “spondilodiscoartrosi cervico-lombare ad incidenza funzionale con segni di sofferenza radicolare, esiti di pregresso intervento di laminectomia, discectomia ed erniotomia L5-S1 ed osteoporosi lombare;
esiti di pregressa isterectomia”, procedendo ad attribuire a ciascuna patologia diagnosticata le percentuali di invalidità prevista dalle tabelle allegate al DM
5.02.1992 e facendo corretta applicazione dei criteri di calcolo ivi previsti.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato come “Il suddetto quadro clinico era, sostanzialmente, già presente fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, come certificato nella documentazione agli atti;
il riverbero disfunzionale del quadro degenerativo comporta, come già descritto, una modesta limitazione nei movimenti del capo e del tronco con segni di sofferenza radicolare C5-C6 e L4-S1. Prendendo a riferimento le tabelle indicative di cui al D.M. 05/02/92 e considerando che per l'anchilosi del rachide in toto è prevista una valutazione fissa del 75%, e per l'anchilosi del tratto lombare un range tra il 31%-40%, il deficit articolare di 1/3 da me obiettivato, si attesta su una valutazione del 40% , a cui ritengo congruo aggiungere, in via concorrenziale, un plus per le riferite parestesie ai 4 arti, tale da giungere ad una valutazione globale del 50%. Inoltre, va considerata l'isterectomia, in età fertile, tabellata al 25%, che, adottando il calcolo riduzionistico per infermità tra loro coesistenti comporta una valutazione globale pari al 63%”.
Il CTU ha pertanto concluso che “il complesso patologico posto in diagnosi, a parere della scrivente, NON concretizzi le condizioni di cui all'ex art. 13 della legge 118/71, per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità e, contestualmente, configuri uno status di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, a decorrere dal Marzo 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.”
Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione. Né a diverse conclusioni può giungersi, ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., alla luce della refertazione clinica aggiornata versata in atti, trattandosi di un solo certificato medico datato 14.09.2024, con “commento” di “osteoporosi vertebrale”, patologia già emersa e documentata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP di cui al rg. 5143/2023, già liquidate in quella sede, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate in sede CP_1 di ATP.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3880 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO MASSIMO Parte_1
MANCUSI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, nonché del riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1
o 3, L. 104/92, mai accertati dall'ente convenuto per mancata convocazione a visita amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5143/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa riconosceva alla parte ricorrente lo status di Persona_1 persona con disabilità ai sensi del comma 1 della legge 104/92, e un grado di invalidità civile determinato nella misura del 63%, negando conseguentemente la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 13 della legge 118/71.
Con decreto di omologa parziale il 26.6.2024, è stata accertata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una condizione di disabilità lieve ai sensi del comma 1 dell'art. L. 104/92.
Rispetto al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 L.
188/71 e art. 1 comma 3 L. 104/92, invece, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di “RITENERE e
DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di
Handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 e/o dello status di invalido civile in misura pari al 74% ex art. 13 L. 118/71 ai fini dell'assegno di assistenza dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod. Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale, RITENERE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente allo status di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/92 dalla domanda, così come riconosciuto nella perizia medico legale della e, conseguentemente CONDANNARE l' al Persona_2 CP_1
pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge”.
Con memoria del 17.04.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del
16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrati in capo alla ricorrente né i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), né una condizione di disabilità grave (con necessità di sostegno intensivo) ai sensi dell'art. 3 comma 3
L. 104/92.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie esaminate integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere le provvidenze negate.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”;
Quanto invece alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità
“Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_1 dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico della periziata in termini di “spondilodiscoartrosi cervico-lombare ad incidenza funzionale con segni di sofferenza radicolare, esiti di pregresso intervento di laminectomia, discectomia ed erniotomia L5-S1 ed osteoporosi lombare;
esiti di pregressa isterectomia”, procedendo ad attribuire a ciascuna patologia diagnosticata le percentuali di invalidità prevista dalle tabelle allegate al DM
5.02.1992 e facendo corretta applicazione dei criteri di calcolo ivi previsti.
In particolare, l'ausiliario ha evidenziato come “Il suddetto quadro clinico era, sostanzialmente, già presente fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, come certificato nella documentazione agli atti;
il riverbero disfunzionale del quadro degenerativo comporta, come già descritto, una modesta limitazione nei movimenti del capo e del tronco con segni di sofferenza radicolare C5-C6 e L4-S1. Prendendo a riferimento le tabelle indicative di cui al D.M. 05/02/92 e considerando che per l'anchilosi del rachide in toto è prevista una valutazione fissa del 75%, e per l'anchilosi del tratto lombare un range tra il 31%-40%, il deficit articolare di 1/3 da me obiettivato, si attesta su una valutazione del 40% , a cui ritengo congruo aggiungere, in via concorrenziale, un plus per le riferite parestesie ai 4 arti, tale da giungere ad una valutazione globale del 50%. Inoltre, va considerata l'isterectomia, in età fertile, tabellata al 25%, che, adottando il calcolo riduzionistico per infermità tra loro coesistenti comporta una valutazione globale pari al 63%”.
Il CTU ha pertanto concluso che “il complesso patologico posto in diagnosi, a parere della scrivente, NON concretizzi le condizioni di cui all'ex art. 13 della legge 118/71, per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità e, contestualmente, configuri uno status di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, a decorrere dal Marzo 2023, data di presentazione della domanda amministrativa.”
Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nell'elaborato peritale, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione. Né a diverse conclusioni può giungersi, ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., alla luce della refertazione clinica aggiornata versata in atti, trattandosi di un solo certificato medico datato 14.09.2024, con “commento” di “osteoporosi vertebrale”, patologia già emersa e documentata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP di cui al rg. 5143/2023, già liquidate in quella sede, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate in sede CP_1 di ATP.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli