Articolo 5 della Legge 30 aprile 1976, n. 385
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 giugno 1976
Art. 5.
L' articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino" o di "arzente" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue facce naturali.
La denominazione brandy e' riservata all'acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi.
E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.
E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze.
L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento.
L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno.
Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze".
Entrata in vigore il 8 giugno 1976