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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 385/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
23/06/1967, C.F. , elettivamente domiciliato in via XXVII C.F._1
Luglio, 34, Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: IT AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 23.8.2021, domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che l' in data 14/09/2021 respingeva la suddetta domanda per mancanza del CP_1
requisito sanitario;
che pertanto aveva depositato in data 18/01/2023 istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. Persona_1
, aveva riconosciuto la ricorrente affetta da: “ SEGNI CLINICI DI
[...]
SPONLILOARTROSI PIU' MARCATA AL TRATTO LOMBARE CON RIFERITA
LOMBOSCIATALGIA DX RESISTENTE E RECIDIVANTE. IPERTENSIONE
ARTERIOSA RIFERITA REFRATTARIA ALLA TERAPIA MEDICA
FARMACOLOGICA. SEGNI CLINICI DEL DISTURBO D'ANSIA CON
DEFLESSIONE DEL TONO DELL'UMORE.” e concludeva: “Per tutto quanto sopra scritto, a parere del sottoscritto, i soli segni clinici presenti non riducono e non hanno ridotto a meno di un terzo le capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti la sua attività lavorativa di OSA, per cui, sempre a parere del sottoscritto, la Signora non può essere dichiarata invalida Parte_1 ai sensi della legge 222/84.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22/05/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
2 In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. 132/2023 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, non riconosceva il requisito sanitario utile ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo “[…] la Signora
[...]
e con la visita medica e con i nuovi accertamenti sanitari presenti Parte_1
nel fascicolo telematico l'ha riscontrata affetta da: “ ZZ IR
MULTINODULARE. SEGNI CLINICI DI SPONLILOARTROSI PIU' MARCATA
AL TRATTO LOMBARE CON RIFERITA LOMBOSCIATALGIA DX
RESISTENTE E RECIDIVANTE. IPERTENSIONE ARTERIOSA RIFERITA
REFRATTARIA ALLA TERAPIA MEDICA FARMACOLOGICA. SEGNI CLINICI
DEL DISTURBO D'ANSIA CON DEFLESSIONE DEL TONO DELL'UMORE. I soli segni clinici non possono essere considerati patologie se non sono supportati da i necessari esami strumentali che documentano in maniera inequivocabile il danno anatomo-patologico che poi sarà valutato e quantificato in ambito medico- legale per l'inevitabile limitazione funzionale.
Per tutto dedotto ed argomentato poiché non vi sono modifiche rispetto all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a parere del sottoscritto, le condizioni psicofisiche attuali non riducono e non hanno ridotto a meno di un terzo le capacità di lavoro e di guadagno in occupazioni confacenti la sua attività lavorativa di OSA, per cui, sempre a parere del sottoscritto, la Signora
[...]
non può essere dichiarata invalida ai sensi della legge 222/84.” Parte_1
3 Lo stesso ha quindi adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 08/02/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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