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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 57520 /2023
TRIBUNALE DI ROMA XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 28/02/2025
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte ricorrente, l'avv. Flaminia Gallo, in sostituzione dell'avv. Rossana Alvaro la quale si riporta al proprio atto introduttivo e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice Onorario Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitata la parte a presenziare sino al termine dell'udienza ed autorizzata la stessa ad allontanarsi , alle ore 17:00 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Verbale aperto alle ore 13:45 e chiuso alle ore 17:00.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 R.G. 57520/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 28/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57520 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: – prestazione d'opera intellettuale, promossa da
, (CF ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALVARO ROSSANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc ha adìto questo Tribunale per Parte_1 ottenere la condanna di al pagamento della somma di € 117.352,35 a CP_1 titolo di competenze professionali per avere patrocinato, quale avvocato, sette procedimenti civili dinanzi al Tribunale di Roma e alla Corte di Appello di Roma .
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e la causa, CP_1 stante la natura prettamente documentale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda proposta da deve essere accolta solo nei limiti di Parte_1 seguito specificati.
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 Preliminarmente, deve osservarsi che tra le parti non è stato stipulato alcun accordo circa il compenso ragion per cui questo deve essere determinato dal giudice in base all'attività svolta e in base al decreto ministeriale applicabile ratione temporis (per tutte si veda Cass. ordinanza n. 11947/2024)
Ciò chiarito, per quanto concerne i due giudizi contraddistinti con RG n. 30820/21
e con RG n. 35424/21, svoltisi dinanzi a questo Tribunale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire del Infatti, i detti giudizi sono stati Pt_1 patrocinati dall'avv. Flaminia Gallo e questa è l'unica legittimata a chiedere il compenso.
A nulla vale il documento sub 1 prodotto da parte ricorrente e cioè la dichiarazione della che riconoscerebbe, unilateralmente, la circostanza secondo cui tali CP_1 procedimenti siano stati in realtà patrocinati sostanzialmente dal benchè Pt_1 senza formale procura.
Tale circostanza andrebbe ad integrare un'ipotesi di interposizione fittizia che, a parere di questo Giudicante, è nulla.
Per quanto concerne il giudizio R.G. n.66994/20 (Tribunale Civile di Roma) deve osservarsi che esso ha ad oggetto l'opposizione a precetto e all'esecuzione. Il compenso liquidabile deve essere individuato nel parametro minimo dello scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa. Infatti, dalla lettura degli atti prodotti non emerge alcuna questione giuridica di rilievo.
In particolare, poi, si rileva che a pagina 5 della sentenza n. 6383/2022 di questo
Tribunale (sesta sezione) così si legge: “Nel caso di specie all'esito del giudizio, sono emersi elementi in fatto e diritto che impongono di sanzionare l'opponente per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo. Invero, la producendo verbale di riconsegna ha ammesso di fatto la continuazione CP_1 dell'attività vietata che, invece, aveva negato con l'opposizione, sulla scorta di pregresso verbale di riconsegna dell'immobile del 2013”.
Alla luce di queste considerazioni, il compenso liquidabile è di € 3.809,00.
Per quanto concerne le altre cause e precisamente quelle contraddistinte con RG n.
6413/21 (Tribunale Civile di Roma) promossa dalla società a cui è Parte_2 connessa quella recante R.G. n.6893/21 (Corte d'Appello di Roma) promossa nei confronti della la causa R.G. n. 3404/15 (Corte d'Appello di Roma) Parte_2 promossa dalla società e la causa R.G. n. 6000/15 (Corte d'Appello CP_2 di Roma) promossa dalla società (oltre alla fase di Tribunale CP_2 definitasi con sentenza n. 5213/2015), deve dichiararsi l'incompetenza di questo
Tribunale.
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 Infatti, va rilevato che se l'oggetto della domanda è la richiesta dei compensi per l'attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l'intera lite rientra nella competenza del giudice di secondo grado o del giudice che per ultimo ha esaminato la controversia, essendo solo questi in condizione di valutare l'intera attività svolta e quindi di liquidare il compenso in modo adeguato.
Tale principio è difatti espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 4247/2020, che questo Giudicante ritiene condivisibile.
Tanto chiarito, la domanda di deve essere accolta limitatamente Parte_1 alla somma di € 3.809,00 oltre oneri di legge per il giudizio contraddistinto con RG
6383/2022 patrocinato dinanzi a questo Tribunale.
Il limitato accoglimento della domanda integra i presupposti per disporre la compensazione delle sese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ordine ai procedimenti recanti RG N.30820/21 (Tribunale Civile di Roma) ed R.G. N.
35424/21 (Tribunale Civile di Roma);
2) Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi per le cause contraddistinte con n.6893/21 della Corte
d'Appello di Roma cui è connesso il procedimento del primo grado RG n.
6413/21 nonché in ordine alla causa R.G. n. 3404/15 della Corte d'Appello di
Roma e alla causa R.G. n. 6000/15 della Corte d'Appello di Roma cui è connesso il procedimento della fase di primo grado svolta dinanzi a questo Tribunale definita con sentenza n. 5213/2015;
3) Condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 3.809,00 oltre oneri di legge per le causali di cui alla parte motiva;
4) Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – RG 57520/2023
TRIBUNALE DI ROMA XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 28/02/2025
Dinanzi al Giudice, d.ssa Angela Porfidia, è comparso, per la parte ricorrente, l'avv. Flaminia Gallo, in sostituzione dell'avv. Rossana Alvaro la quale si riporta al proprio atto introduttivo e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice Onorario Lette le conclusioni rassegnate, Udita la discussione orale, Invitata la parte a presenziare sino al termine dell'udienza ed autorizzata la stessa ad allontanarsi , alle ore 17:00 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale. Verbale aperto alle ore 13:45 e chiuso alle ore 17:00.
Il Giudice Onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 R.G. 57520/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 28/02/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57520 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: – prestazione d'opera intellettuale, promossa da
, (CF ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. ALVARO ROSSANA che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc ha adìto questo Tribunale per Parte_1 ottenere la condanna di al pagamento della somma di € 117.352,35 a CP_1 titolo di competenze professionali per avere patrocinato, quale avvocato, sette procedimenti civili dinanzi al Tribunale di Roma e alla Corte di Appello di Roma .
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e la causa, CP_1 stante la natura prettamente documentale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
La domanda proposta da deve essere accolta solo nei limiti di Parte_1 seguito specificati.
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 Preliminarmente, deve osservarsi che tra le parti non è stato stipulato alcun accordo circa il compenso ragion per cui questo deve essere determinato dal giudice in base all'attività svolta e in base al decreto ministeriale applicabile ratione temporis (per tutte si veda Cass. ordinanza n. 11947/2024)
Ciò chiarito, per quanto concerne i due giudizi contraddistinti con RG n. 30820/21
e con RG n. 35424/21, svoltisi dinanzi a questo Tribunale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire del Infatti, i detti giudizi sono stati Pt_1 patrocinati dall'avv. Flaminia Gallo e questa è l'unica legittimata a chiedere il compenso.
A nulla vale il documento sub 1 prodotto da parte ricorrente e cioè la dichiarazione della che riconoscerebbe, unilateralmente, la circostanza secondo cui tali CP_1 procedimenti siano stati in realtà patrocinati sostanzialmente dal benchè Pt_1 senza formale procura.
Tale circostanza andrebbe ad integrare un'ipotesi di interposizione fittizia che, a parere di questo Giudicante, è nulla.
Per quanto concerne il giudizio R.G. n.66994/20 (Tribunale Civile di Roma) deve osservarsi che esso ha ad oggetto l'opposizione a precetto e all'esecuzione. Il compenso liquidabile deve essere individuato nel parametro minimo dello scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa. Infatti, dalla lettura degli atti prodotti non emerge alcuna questione giuridica di rilievo.
In particolare, poi, si rileva che a pagina 5 della sentenza n. 6383/2022 di questo
Tribunale (sesta sezione) così si legge: “Nel caso di specie all'esito del giudizio, sono emersi elementi in fatto e diritto che impongono di sanzionare l'opponente per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo. Invero, la producendo verbale di riconsegna ha ammesso di fatto la continuazione CP_1 dell'attività vietata che, invece, aveva negato con l'opposizione, sulla scorta di pregresso verbale di riconsegna dell'immobile del 2013”.
Alla luce di queste considerazioni, il compenso liquidabile è di € 3.809,00.
Per quanto concerne le altre cause e precisamente quelle contraddistinte con RG n.
6413/21 (Tribunale Civile di Roma) promossa dalla società a cui è Parte_2 connessa quella recante R.G. n.6893/21 (Corte d'Appello di Roma) promossa nei confronti della la causa R.G. n. 3404/15 (Corte d'Appello di Roma) Parte_2 promossa dalla società e la causa R.G. n. 6000/15 (Corte d'Appello CP_2 di Roma) promossa dalla società (oltre alla fase di Tribunale CP_2 definitasi con sentenza n. 5213/2015), deve dichiararsi l'incompetenza di questo
Tribunale.
Tribunale di Roma – RG 57520/2023 Infatti, va rilevato che se l'oggetto della domanda è la richiesta dei compensi per l'attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l'intera lite rientra nella competenza del giudice di secondo grado o del giudice che per ultimo ha esaminato la controversia, essendo solo questi in condizione di valutare l'intera attività svolta e quindi di liquidare il compenso in modo adeguato.
Tale principio è difatti espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 4247/2020, che questo Giudicante ritiene condivisibile.
Tanto chiarito, la domanda di deve essere accolta limitatamente Parte_1 alla somma di € 3.809,00 oltre oneri di legge per il giudizio contraddistinto con RG
6383/2022 patrocinato dinanzi a questo Tribunale.
Il limitato accoglimento della domanda integra i presupposti per disporre la compensazione delle sese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in ordine ai procedimenti recanti RG N.30820/21 (Tribunale Civile di Roma) ed R.G. N.
35424/21 (Tribunale Civile di Roma);
2) Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla domanda di liquidazione dei compensi per le cause contraddistinte con n.6893/21 della Corte
d'Appello di Roma cui è connesso il procedimento del primo grado RG n.
6413/21 nonché in ordine alla causa R.G. n. 3404/15 della Corte d'Appello di
Roma e alla causa R.G. n. 6000/15 della Corte d'Appello di Roma cui è connesso il procedimento della fase di primo grado svolta dinanzi a questo Tribunale definita con sentenza n. 5213/2015;
3) Condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1 somma di € 3.809,00 oltre oneri di legge per le causali di cui alla parte motiva;
4) Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – RG 57520/2023