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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1358/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9686/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020123981000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale I di Roma ricorso n. 9686/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di € 338,39 (notificata 07/03/2025) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e di Avviso bonario (notificato
08/02/2019), in relazione al Modello Unico 2017 (dichiarazione per anno d'imposta 2016).
2. Ricorrente lamenta che la Cartella di pagamento erroneamente contesti tardivi/omessi versamenti di cui al piano di dilazione contenuto nell'Avviso bonario, giacché il piano stesso sarebbe stato modificato successivamente con l'adesione alla Definizione agevolata (art. 1, co. 153-159, l. n. 197/2022 – legge di
Bilancio 2022).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondato.
5. L'atto impugnato contesta al ricorrente insufficienti versamenti per le rate nn. 17, 18, 19 e 20 della dilazione ottenuta.
6. L'odierno ricorrente, infatti, risulta aver erroneamente applicato le disposizioni relative alla procedura di adesione alla definizione agevolata utilizzata, come interpretate dalla Circolare AdE n. 1/E-2023, secondo le quali
“L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta
[residua al 31/12/2022]".
6.1 Mentre la norma di agevolazione, quindi, si applicava soltanto alle imposte residue, l'odierno ricorrente ha erroneamente applicato la riduzione al 3% anche alle sanzioni relativa ai contributi INPS riferiti nella stessa comunicazione di irregolarità.
6.2 Tale errore ha comportato un calcolo errato nella colonna “importo residuo con sanzioni ridotte” e, di conseguenza, una rata agevolata più bassa (€ 509,08) rispetto a quella effettivamente dovuta (€ 541,70).
La differenza [€ 541,70 - €509,08 = €32,62] è infatti ascrivibile alla differenza tra la sanzione dovuta sulla rata agevolata [€ 47,73 – € 15,11] ossia la sanzione versata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa del resistente con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 150,00 in favore di DP-1.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9686/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020123981000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale I di Roma ricorso n. 9686/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di € 338,39 (notificata 07/03/2025) emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e di Avviso bonario (notificato
08/02/2019), in relazione al Modello Unico 2017 (dichiarazione per anno d'imposta 2016).
2. Ricorrente lamenta che la Cartella di pagamento erroneamente contesti tardivi/omessi versamenti di cui al piano di dilazione contenuto nell'Avviso bonario, giacché il piano stesso sarebbe stato modificato successivamente con l'adesione alla Definizione agevolata (art. 1, co. 153-159, l. n. 197/2022 – legge di
Bilancio 2022).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondato.
5. L'atto impugnato contesta al ricorrente insufficienti versamenti per le rate nn. 17, 18, 19 e 20 della dilazione ottenuta.
6. L'odierno ricorrente, infatti, risulta aver erroneamente applicato le disposizioni relative alla procedura di adesione alla definizione agevolata utilizzata, come interpretate dalla Circolare AdE n. 1/E-2023, secondo le quali
“L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta
[residua al 31/12/2022]".
6.1 Mentre la norma di agevolazione, quindi, si applicava soltanto alle imposte residue, l'odierno ricorrente ha erroneamente applicato la riduzione al 3% anche alle sanzioni relativa ai contributi INPS riferiti nella stessa comunicazione di irregolarità.
6.2 Tale errore ha comportato un calcolo errato nella colonna “importo residuo con sanzioni ridotte” e, di conseguenza, una rata agevolata più bassa (€ 509,08) rispetto a quella effettivamente dovuta (€ 541,70).
La differenza [€ 541,70 - €509,08 = €32,62] è infatti ascrivibile alla differenza tra la sanzione dovuta sulla rata agevolata [€ 47,73 – € 15,11] ossia la sanzione versata.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa del resistente con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 150,00 in favore di DP-1.