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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1645 del 2024 R.Gen., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Morette Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero, via Lo Frasso 2,
Parte ricorrente
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 7.5.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 14.11.2024 premesso che in data 18.6.2016 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Golfo Aranci con , che dall'unione non erano nati figli, e che CP_1 il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto da rendere intollerabile la convivenza, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e di accogliere le ulteriori domande in atti.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, e veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, cosicché deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha poi avanzato l'ulteriore domanda volta ad ottenere la dichiarazione che il resistente, in assenza di prole, occupa in via esclusiva la casa coniugale e dovrà pertanto corrispondere alla la relativa indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio. Pt_1
Per costante giurisprudenza, tuttavia, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui la connessione sia meramente soggettiva.
Di conseguenza, non è possibile proporre congiuntamente alla domanda di separazione personale o a quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assoggettate al rito camerale, domande quali quelle relative allo scioglimento della comunione, all'estinzione di debiti verso terzi, alla restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese condominiali, riscaldamento, imposte e tasse relative alla casa coniugale, all'accertamento della proprietà di questa, che devono essere trattate secondo il rito ordinario, dal momento che in questi casi non è possibile ravvisare un'ipotesi di connessione “qualificata” nel senso sopra indicato.
Nel caso in esame manca, per quanto si è ora osservato, una ragione di connessione qualificata, cosicché l'anzidetta domanda proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
2 dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Golfo Aranci il 18.6.2016; dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1645 del 2024 R.Gen., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Morette Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero, via Lo Frasso 2,
Parte ricorrente
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 7.5.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 14.11.2024 premesso che in data 18.6.2016 aveva Parte_1 contratto matrimonio in Golfo Aranci con , che dall'unione non erano nati figli, e che CP_1 il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto da rendere intollerabile la convivenza, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e di accogliere le ulteriori domande in atti.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, e veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, cosicché deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente ha poi avanzato l'ulteriore domanda volta ad ottenere la dichiarazione che il resistente, in assenza di prole, occupa in via esclusiva la casa coniugale e dovrà pertanto corrispondere alla la relativa indennità di occupazione, da quantificarsi in separato giudizio. Pt_1
Per costante giurisprudenza, tuttavia, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui la connessione sia meramente soggettiva.
Di conseguenza, non è possibile proporre congiuntamente alla domanda di separazione personale o a quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assoggettate al rito camerale, domande quali quelle relative allo scioglimento della comunione, all'estinzione di debiti verso terzi, alla restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese condominiali, riscaldamento, imposte e tasse relative alla casa coniugale, all'accertamento della proprietà di questa, che devono essere trattate secondo il rito ordinario, dal momento che in questi casi non è possibile ravvisare un'ipotesi di connessione “qualificata” nel senso sopra indicato.
Nel caso in esame manca, per quanto si è ora osservato, una ragione di connessione qualificata, cosicché l'anzidetta domanda proposta dalla ricorrente va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
2 dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Golfo Aranci il 18.6.2016; dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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