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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2935/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. DEMILANO ENRICA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il 20/08/1976, elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
TT RA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio civile in BORGO SAN DALMAZZO il 25/05/2014, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2014; che dall'unione è nato, prima del matrimonio, il figlio , a Cuneo il 27.12.2012; Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
3.10.2024; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/05/2014 in BORGO SAN DALMAZZO da
, nata a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO al N. 6, parte I dell'anno 2014, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi mantenimento, nonché di convenire, all'uopo, un regime di indipendenza economica.
2. I coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali e di nulla avere quindi reciprocamente a pretendere.
3. La casa coniugale, sita in Borgo San Dalmazzo (CN), via Tetto Cavallo, fraz. Madonna Bruna n.
3/B, di esclusiva proprietà del sig. , continuerà ad essere assegnata al padre. CP_1
4. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
5. Circa il mantenimento del figlio, la madre continuerà a sostenere il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Torino ed a farsi carico del vestiario necessario per . Per_1
6. L'assegno unico universale Inps continuerà ad essere percepito dal padre, nella misura del 100%.
7. Come già precisato in sede di separazione, a partire dal 2015/16 il figlio è seguito dal Per_1
Centro di NPI – ASL CN1 – sede di Mondovì - per sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico, disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio, capacità cognitiva limite.
A seguito della visita svoltasi in data 09/05/2019, presso il Centro Medico Legale di Cuneo, allo stesso
è stato diagnosticato un ritardo mentale lieve QI 61 ed è stato ritenuto minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – con riconoscimento di un'indennità di frequenza. Nel maggio del 2023 il bambino è stato sottoposto a visita per rivalutazione clinica, cognitiva (durante la quale ha ottenuto un Q.I. totale pari a 51, corrispondente ad una insufficienza mentale di grado lieve) e medico – legale (il 14/04/2023), per rinnovo L. 104 e invalidità.
A seguito di tali visite a è stato riconosciuto un handicap ex art. 3, c. 1 L. 104/92, senza Per_1
necessità di revisione, ed è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 –L. 289/90), con diritto ad una indennità di frequenza (doc. 7).
Nel mese di luglio 2025 è stato sottoposto a nuova visita di cui si è ancora in attesa del relativo Per_1
verbale.
Il sussidio (indennità di frequenza), che viene mensilmente corrisposto in favore di , continuerà Per_1
ad essere versato sul libretto postale n. 000049905937, intestato al figlio e le somme ivi depositate non pagina 3 di 6 potranno essere utilizzate (se non ai fini per cui l'indennità viene erogata, ossia per l'inserimento scolastico e sociale del minore) sino al raggiungimento della maggiore età dello stesso, salvo reale necessità e, ove occorra, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Detto libretto rimarrà a mani del papà, il quale mensilmente invierà, via whatsapp, un estratto conto alla mamma.
8. Le decisioni più importanti, nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute del medesimo, continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento lo custodisce.
9. Nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura Per_1
extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi.
10. La madre trascorrerà un pomeriggio alla settimana con (indicativamente il mercoledì) Per_1 dall'uscita della scuola sino alle ore 20.00.
11. Inoltre trascorrerà con la madre tre fine settimana al mese (indicativamente i primi due e Per_1
l'ultimo) dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00.
12. In ogni caso, previo congruo preavviso, potrà trascorrere del tempo con la madre anche in Per_1
giornate diverse rispetto al pomeriggio indicato, compatibilmente con gli impegni dello stesso.
13. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con la mamma Per_1
o con il papà.
14. Le vacanze scolastiche relative al periodo natalizio e pasquale verranno ripartire tra i genitori in base agli impegni lavorativi di entrambi.
15. Durante le vacanze estive trascorrerà con la madre tre settimane anche non consecutive, da Per_1
stabilirsi entro il mese di giugno di ogni anno.
16. Compatibilmente con il desiderio di , per il giorno del suo compleanno, verrà organizzata Per_1
una festa con gli amici di Per_1
17. Le parti si rilasciano reciproco assenso affinché il minore, nei periodi di permanenza con ciascun genitore, possa vederne i relativi parenti e/o nuovi compagni/compagne e stare con loro anche in eventuale assenza del predetto genitore.
pagina 4 di 6 18. Le parti si rilasciano reciproco assenso affinché i propri rispettivi parenti e/o i genitori dei nuovi compagni/compagne possano trasportare il minore in auto.
19. Il figlio potrà telefonare e/o video chiamare l'altro genitore in qualunque momento ed, in ogni caso, ciascun genitore si accerterà che ci sia un contatto telefonico giornaliero tra e l'altro genitore. Per_1
20. Ciascun genitore si farà carico delle eventuali spese di soggiorno e viaggio che organizzerà con il figlio;
viaggio che dovrà sempre essere previamente comunicato e concordato con l'altro genitore.
21. I coniugi confermano il reciproco consenso al conseguimento del passaporto, per sé e per il figlio, per tutti gli stati esteri o di altro documento equipollente e confermano l'impegno a sottoscrivere i necessari documenti per il rilascio.
22. I genitori confermano l'impegno a mantenere, reciprocamente, un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, confermano, inoltre, l'impegno a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
23. In adempimento alle condizioni di separazione, a fronte dell'intervenuta donazione del 24/01/2025
(rogito notaio di Cuneo - rep 38.607, racc. 15.409) in favore di – con Persona_2 Per_1
riserva di usufrutto in capo al padre sino al raggiungimento della maggiore età del figlio - il sig. si è impegnato – e con il presente atto conferma tale impegno - a farsi carico di tutte CP_1
le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni donati (complesso immobiliare e appezzamenti di terreno), oltre al pagamento delle relative imposte, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
24. Stante il fatto che il sig. si farà carico della pulizia e del mantenimento dei CP_1 terreni oggetto della donazione, lo stesso potrà incassare l'eventuale ricavato dalla raccolta e vendita dei relativi frutti.
25. Rilevato: i) che per l'originario acquisto, da parte della sig.ra , degli immobili dalla stessa Pt_1
poi donati (rogito notaio di Cuneo - rep 38.607, racc. 15.409) il Sig. , in Persona_2 CP_1 data 12.2.2022, aveva richiesto ed ottenuto da un finanziamento per la somma di € Controparte_3
60.000,00 (assicurato con l'importo di € 6.984,00), costituendo contestualmente garante la Sig.ra
; ii) che le relative rate, sino al 05/02/2023, sono state pagate dal conto cointestato, sul quale Pt_1
confluivano i redditi di entrambi i coniugi;
iii) e che in sede di separazione gli stessi convenivano che, a far data dall'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a , i pagamenti in Per_1
restituzione sarebbero stato corrisposti unicamente dal sig. con il presente atto il CP_1
sig. ribadisce tale impegno;
CP_1
pagina 5 di 6 26. Ciascuno dei coniugi sosterrà le spese legali e giudiziali della procedura di divorzio relative al proprio legale di fiducia.
27. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2935/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. DEMILANO ENRICA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il 20/08/1976, elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
TT RA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno esposto:
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio civile in BORGO SAN DALMAZZO il 25/05/2014, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2014; che dall'unione è nato, prima del matrimonio, il figlio , a Cuneo il 27.12.2012; Per_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di omologa di questo Tribunale del
3.10.2024; che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 25/05/2014 in BORGO SAN DALMAZZO da
, nata a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO al N. 6, parte I dell'anno 2014, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi mantenimento, nonché di convenire, all'uopo, un regime di indipendenza economica.
2. I coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali e di nulla avere quindi reciprocamente a pretendere.
3. La casa coniugale, sita in Borgo San Dalmazzo (CN), via Tetto Cavallo, fraz. Madonna Bruna n.
3/B, di esclusiva proprietà del sig. , continuerà ad essere assegnata al padre. CP_1
4. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1
condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
5. Circa il mantenimento del figlio, la madre continuerà a sostenere il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Torino ed a farsi carico del vestiario necessario per . Per_1
6. L'assegno unico universale Inps continuerà ad essere percepito dal padre, nella misura del 100%.
7. Come già precisato in sede di separazione, a partire dal 2015/16 il figlio è seguito dal Per_1
Centro di NPI – ASL CN1 – sede di Mondovì - per sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico, disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio, capacità cognitiva limite.
A seguito della visita svoltasi in data 09/05/2019, presso il Centro Medico Legale di Cuneo, allo stesso
è stato diagnosticato un ritardo mentale lieve QI 61 ed è stato ritenuto minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – con riconoscimento di un'indennità di frequenza. Nel maggio del 2023 il bambino è stato sottoposto a visita per rivalutazione clinica, cognitiva (durante la quale ha ottenuto un Q.I. totale pari a 51, corrispondente ad una insufficienza mentale di grado lieve) e medico – legale (il 14/04/2023), per rinnovo L. 104 e invalidità.
A seguito di tali visite a è stato riconosciuto un handicap ex art. 3, c. 1 L. 104/92, senza Per_1
necessità di revisione, ed è stato riconosciuto minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 –L. 289/90), con diritto ad una indennità di frequenza (doc. 7).
Nel mese di luglio 2025 è stato sottoposto a nuova visita di cui si è ancora in attesa del relativo Per_1
verbale.
Il sussidio (indennità di frequenza), che viene mensilmente corrisposto in favore di , continuerà Per_1
ad essere versato sul libretto postale n. 000049905937, intestato al figlio e le somme ivi depositate non pagina 3 di 6 potranno essere utilizzate (se non ai fini per cui l'indennità viene erogata, ossia per l'inserimento scolastico e sociale del minore) sino al raggiungimento della maggiore età dello stesso, salvo reale necessità e, ove occorra, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Detto libretto rimarrà a mani del papà, il quale mensilmente invierà, via whatsapp, un estratto conto alla mamma.
8. Le decisioni più importanti, nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute del medesimo, continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento lo custodisce.
9. Nei casi in cui partecipi ad attività culturali, sportive e quant'altro, anche avente natura Per_1
extrascolastica, comunque fondamentali per la sua crescita psico-fisica, i genitori si terranno reciprocamente informati e potranno partecipare ai relativi eventi.
10. La madre trascorrerà un pomeriggio alla settimana con (indicativamente il mercoledì) Per_1 dall'uscita della scuola sino alle ore 20.00.
11. Inoltre trascorrerà con la madre tre fine settimana al mese (indicativamente i primi due e Per_1
l'ultimo) dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.00.
12. In ogni caso, previo congruo preavviso, potrà trascorrere del tempo con la madre anche in Per_1
giornate diverse rispetto al pomeriggio indicato, compatibilmente con gli impegni dello stesso.
13. Durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con la mamma Per_1
o con il papà.
14. Le vacanze scolastiche relative al periodo natalizio e pasquale verranno ripartire tra i genitori in base agli impegni lavorativi di entrambi.
15. Durante le vacanze estive trascorrerà con la madre tre settimane anche non consecutive, da Per_1
stabilirsi entro il mese di giugno di ogni anno.
16. Compatibilmente con il desiderio di , per il giorno del suo compleanno, verrà organizzata Per_1
una festa con gli amici di Per_1
17. Le parti si rilasciano reciproco assenso affinché il minore, nei periodi di permanenza con ciascun genitore, possa vederne i relativi parenti e/o nuovi compagni/compagne e stare con loro anche in eventuale assenza del predetto genitore.
pagina 4 di 6 18. Le parti si rilasciano reciproco assenso affinché i propri rispettivi parenti e/o i genitori dei nuovi compagni/compagne possano trasportare il minore in auto.
19. Il figlio potrà telefonare e/o video chiamare l'altro genitore in qualunque momento ed, in ogni caso, ciascun genitore si accerterà che ci sia un contatto telefonico giornaliero tra e l'altro genitore. Per_1
20. Ciascun genitore si farà carico delle eventuali spese di soggiorno e viaggio che organizzerà con il figlio;
viaggio che dovrà sempre essere previamente comunicato e concordato con l'altro genitore.
21. I coniugi confermano il reciproco consenso al conseguimento del passaporto, per sé e per il figlio, per tutti gli stati esteri o di altro documento equipollente e confermano l'impegno a sottoscrivere i necessari documenti per il rilascio.
22. I genitori confermano l'impegno a mantenere, reciprocamente, un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, confermano, inoltre, l'impegno a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
23. In adempimento alle condizioni di separazione, a fronte dell'intervenuta donazione del 24/01/2025
(rogito notaio di Cuneo - rep 38.607, racc. 15.409) in favore di – con Persona_2 Per_1
riserva di usufrutto in capo al padre sino al raggiungimento della maggiore età del figlio - il sig. si è impegnato – e con il presente atto conferma tale impegno - a farsi carico di tutte CP_1
le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni donati (complesso immobiliare e appezzamenti di terreno), oltre al pagamento delle relative imposte, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1
24. Stante il fatto che il sig. si farà carico della pulizia e del mantenimento dei CP_1 terreni oggetto della donazione, lo stesso potrà incassare l'eventuale ricavato dalla raccolta e vendita dei relativi frutti.
25. Rilevato: i) che per l'originario acquisto, da parte della sig.ra , degli immobili dalla stessa Pt_1
poi donati (rogito notaio di Cuneo - rep 38.607, racc. 15.409) il Sig. , in Persona_2 CP_1 data 12.2.2022, aveva richiesto ed ottenuto da un finanziamento per la somma di € Controparte_3
60.000,00 (assicurato con l'importo di € 6.984,00), costituendo contestualmente garante la Sig.ra
; ii) che le relative rate, sino al 05/02/2023, sono state pagate dal conto cointestato, sul quale Pt_1
confluivano i redditi di entrambi i coniugi;
iii) e che in sede di separazione gli stessi convenivano che, a far data dall'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a , i pagamenti in Per_1
restituzione sarebbero stato corrisposti unicamente dal sig. con il presente atto il CP_1
sig. ribadisce tale impegno;
CP_1
pagina 5 di 6 26. Ciascuno dei coniugi sosterrà le spese legali e giudiziali della procedura di divorzio relative al proprio legale di fiducia.
27. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGO SAN DALMAZZO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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