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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 5228 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2024, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio P.IVA_1
Antonello del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice, contro il (codice fiscale Controparte_1
), con sede a alla Piazza Vittorio P.IVA_2 CP_1
Emanuele II civico numero 5, convenuto contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti dell'ente pubblico convenuto con atto di citazione ritualmente notificato, che, nella contumacia del convenuto, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 2 luglio
2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Dal documento 1 di produzione attorea risulta provato che inter partes, in data 18 aprile 2019, è stato stipulato un accordo preliminare di cessione volontaria in luogo di espropriazione con effetti transattivi (così letteralmente intitolato).
In forza di tale contratto l'attrice si è obbligata a trasferire al convenuto, a titolo gratuito, un'unità immobiliare sita a entro il 30 settembre 2019. CP_1
Il tutto a fronte di taluni benefici concessi dal convenuto all'attrice.
1 Dai documenti 2 e 5 di produzione attorea emerge che l'attrice ha invitato numerose volte l'ente pubblico convenuto a stipulare il contratto definitivo, senza alcun esito.
Ha agito dunque l'attrice in questa sede ai sensi del disposto dell'articolo 2932 del codice civile, al fine di ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto preliminare non concluso.
Con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza e con il favore delle spese.
Il non si è costituito e non ha concluso: non ha dunque CP_1 giammai avanzato alcuna argomentazione atta a contrastare le pretese attoree.
Dal documento 6 prodotto da parte attrice emerge peraltro che dopo l'instaurazione del presente procedimento il convenuto si
è presentato innanzi al Notaio onde stipulare Controparte_2
l'atto de quo.
L'attrice pertanto precisa le conclusioni chiedendo dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Insiste per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Deve dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, come emerge in maniera palmare dalla disamina dei sunnominati documenti 1, 2, 5 e 6.
In ossequio, poi, alla pronuncia della Suprema Corte numero 5555 del 2016 dovranno liquidarsi le spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo risulta chiara, dalla disamina dei documenti
1, 2 e 5 di produzione attorea, la sussistenza di tale soccombenza in capo all'ente pubblico convenuto, che, giova ripeterlo, si è obbligato a concludere il sunnominato contratto definitivo senza poi adempiere all'obbligazione da lui assunta nei confronti dell'attrice.
Le spese processuali, dunque, come liquidate in dispositivo, dovranno essere poste a suo carico.
2
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l'ente pubblico convenuto alla rifusione, a favore di parte attrice, delle spese del presente procedimento, che liquida in 545,00 euro per spese esenti e in 5.810,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15
% del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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