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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9490/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Guglielmino, elettivamente domiciliato in Torino, via Morghen
n.28 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
EL e dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale distrettuale della sede di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito
- Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e comunque annullare il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza prot. n. 6255829 emesso dall' CP_2 Controparte_3
nei confronti del ricorrente in data 28 febbraio 2023, per le ragioni tutte di cui in atti.
[...]
- Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di Cittadinanza per il Parte_1 periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di dicembre 2023 e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l alla corresponsione degli importi non erogati a Controparte_3 seguito della revoca, ammontanti complessivamente a euro 5.498,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio”;
Per parte convenuta:
“rigettare l'avverso ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
[…]
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il sig. ha esposto: Parte_1
- di avere presentato nel luglio 2022 domanda di reddito di cittadinanza, dopo averne già beneficiato per due cicli;
- di avere ricevuto i primi versamenti della prestazione solo nel mese di dicembre
2022;
- di avere ricevuto raccomandata 28.2.2023 con la quale l' ha revocato il CP_1 beneficio con la seguente motivazione “mancanza del requisito di residenza - non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”.
Il ricorrente deduce l'illegittimità della revoca, in quanto fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto, ovvero sull'assenza del requisito della residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo. La carenza di tale requisito è stata dedotta dall'Istituto dalla cancellazione per irreperibilità dal Comune di ultima residenza operata dall'Anagrafe di Torino nel periodo compreso tra dicembre 2019 e marzo 2022. Il sig.
si sarebbe in sèguito attivato nel marzo 2022 per ottenere la reiscrizione Pt_1 anagrafica nel Comune di Torino, dove ha sempre risieduto, salvo brevi periodi in cui ha abitato a Racconigi (CN), senza dunque mai allontanarsi dallo Stato italiano.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' affermando la legittimità della revoca della CP_1 prestazione per il periodo 1.8.2022-31.12.2022 sulla base delle evidenze anagrafiche che attestavano l'irreperibilità del sig. dal 12.12.2019 (con reiscrizione Pt_1 all'anagrafe solo dall'1.4.2022).
1.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Il sig. , interrogato liberamente all'udienza del 26.3.2025 ha dichiarato: “in Pt_1 questo momento abito a Torino via Perosa 12, cap 10139; abito lì da quando sono nato,
2 si tratta dell'alloggio che ho ereditato dai miei genitori;
in questo appartamento abito solo io, perché mia mamma è deceduta a novembre 2015; le bollette sono intestate ancora a mia mamma;
i pagamenti li effettuo io;
anche le spese condominiali le pago io;
non percepisco pensioni oltre al reddito di cittadinanza;
il reddito di cittadinanza veniva versato sulla carta fornita dall' sono andato a ritirare la carta all'ufficio CP_1 postale di via Marsigli a giugno 2019; mensilmente, i soldi venivano accreditati su questa carta, una postepay specifica solo per quell'utilizzo; l'importo versato era di euro 499 circa;
per regolamento era possibile ritirare presso lo sportello solo 100 euro, il resto doveva essere spese con carta solo per l'acquisto di beni consentiti dalla legge e per soli acquisti in presenza, non per acquisti online;
la casa di Racconigi, via Riccavassa n. 11 è la casa in cui vivevano i miei nonni;
al momento della costruzione nel 1962 la casa fu intestata a mia mamma e a mia zia al
50%; io ho ereditato questa quota;
mia zia non abita in quella casa perché è ricoverata in una struttura per anziani;
in questa casa le bollette sono intestate alla zia, ma pago io le bollette, perché la casa la uso solo io;
io mi sposto spesso da Torino a Racconigi;
ho una situazione economica molto difficile
e a Torino no posso accendere il riscaldamento a casa;
a Racconigi, invece, uso una stufa a legno per scaldarmi;
tutti gli acquisti fatti con la carta sono stati fatti alla LIDL di Racconigi;
io ho cercato qualche giorno fa la lista movimenti e ne ho trovate 3 perché non le facevo fare sempre;
tutte le spese sono fatte alla lidl di Racconigi;
per vivere a Torino do lezioni di meccanica, fisica e matematica;
di giorno sono a Torino e mi reco a casa degli studenti;
a casa non ho il riscaldamento quindi non faccio venire gli studenti a casa;
in passato ho avuto una paralisi al braccio sinistro e alla corda vocale e sono stato afono per un lungo periodo;
questo rendeva impossibile fare le lezioni online;
io ho fatto tutte le visite e gli esami medici alle ASL di Torino e Cuneo;
ho anche seguito 18 mesi diversi cicli di logopedia da aprile 2022 per 18 mesi;
le sedute avvenivano una o due volte alla settimana all'ASL di Racconigi;
io sto a Torino, ma la sera sto a Racconigi dove ho anche un piccolo orto che devo curare quotidianamente”.
L'istruttoria documentale ha consentito di accertare:
3 - che il sig. ha pressoché quotidianamente effettuato acquisti nel negozio Pt_1
Lidl di Racconigi tra novembre 2020 e giugno 2023 (docc.
7-10 di parte ricorrente);
- che l'1.7.2019 il sig. effettuava un bonifico per il pagamento delle spese Pt_1 condominiali relative all'appartamento di Torino, via Perosa 12 allo sportello
Postepay (doc. 11 di parte ricorrente);
- che tra febbraio 2018 e dicembre 2019 effettuava pagamenti a mani dell'amministratore del condominio di Torino, via Perosa, delle spese condominiali (doc. 12 di parte ricorrente);
- che nei mesi di maggio pagava da istituti di credito di Racconigi gli F24 relativi al pagamento della doc. 13 di parte ricorrente). Pt_2
Trattasi di circostanze che evidenziano inequivocabilmente la presenza stabile del sig.
nel territorio italiano e confermano quanto dallo stesso riferito in sede di Pt_1 interrogatorio libero circa lo spostamento abituale tra i comuni di Torino e Racconigi.
Al contrario, l' non ha fornito il benché minimo elemento probatorio circa CP_1
l'allontanamento del sig. dal territorio italiano, confermando in sede di Pt_1 discussione che la revoca della prestazione è conseguita unicamente sulla base delle risultanze anagrafiche.
Sennonché la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che per determinare il luogo di residenza ed a maggior ragione il luogo di dimora di una persona, si deve considerare rilevante e decisivo il luogo ove l'interessato dimora, in questo senso potendosi richiamare la seguente decisione della Suprema Corte “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche”, (Cass. civ., n. 1550/13; nello stesso senso, Cass. civ., n. 9049/20 e Cass. civ., n. 19650/23; nella giurisprudenza di merito, in fattispecie del tuto sovrapponibile a quella per cui è causa App. Genova, 19/09/2025 n. 228, che ha altresì precisato che “Si deve aggiungere che il predetto requisito richiesto per il Reddito di Cittadinanza non può certo limitarsi al requisito “formale”, rispondendo alla sostanziale “ratio” della disposizione normativa, secondo cui la persona che chiede di godere di un beneficio a carico delle finanze dello Stato italiano, debba permanere di fatto, per un sufficiente e consolidato periodo di tempo, in Italia”).
4 Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento della illegittimità del provvedimento n. 6255829. CP_2
All'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, consegue la condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura indicata dal CP_1 ricorrente, non oggetto di contestazione sul quantum.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, prossimo al limite inferiore dello scaglione, della non particolare complessità delle questioni trattate e dei principi espressi da Corte Cost. 64/2024, con pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza prot. n. emesso dall' nei confronti CodiceFiscale_2 CP_1 del ricorrente;
2. dichiara il diritto del signor a percepire il reddito di cittadinanza Parte_1 per il periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di dicembre 2023 e, conseguentemente,
3. condanna l' alla corresponsione degli importi non erogati a seguito della CP_1 revoca, ammontanti complessivamente a euro 5.498,90, oltre accessori di legge;
4. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.697,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con pagamento in favore dello Stato.
Torino, 19/11/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9490/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandro Guglielmino, elettivamente domiciliato in Torino, via Morghen
n.28 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale CP_1 P.IVA_1
EL e dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato nell'Ufficio legale distrettuale della sede di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre controversie in materia previdenziale e assistenziale – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito
- Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e comunque annullare il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza prot. n. 6255829 emesso dall' CP_2 Controparte_3
nei confronti del ricorrente in data 28 febbraio 2023, per le ragioni tutte di cui in atti.
[...]
- Accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire il Reddito di Cittadinanza per il Parte_1 periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di dicembre 2023 e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l alla corresponsione degli importi non erogati a Controparte_3 seguito della revoca, ammontanti complessivamente a euro 5.498,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio”;
Per parte convenuta:
“rigettare l'avverso ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
[…]
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il sig. ha esposto: Parte_1
- di avere presentato nel luglio 2022 domanda di reddito di cittadinanza, dopo averne già beneficiato per due cicli;
- di avere ricevuto i primi versamenti della prestazione solo nel mese di dicembre
2022;
- di avere ricevuto raccomandata 28.2.2023 con la quale l' ha revocato il CP_1 beneficio con la seguente motivazione “mancanza del requisito di residenza - non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo”.
Il ricorrente deduce l'illegittimità della revoca, in quanto fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto, ovvero sull'assenza del requisito della residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo. La carenza di tale requisito è stata dedotta dall'Istituto dalla cancellazione per irreperibilità dal Comune di ultima residenza operata dall'Anagrafe di Torino nel periodo compreso tra dicembre 2019 e marzo 2022. Il sig.
si sarebbe in sèguito attivato nel marzo 2022 per ottenere la reiscrizione Pt_1 anagrafica nel Comune di Torino, dove ha sempre risieduto, salvo brevi periodi in cui ha abitato a Racconigi (CN), senza dunque mai allontanarsi dallo Stato italiano.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' affermando la legittimità della revoca della CP_1 prestazione per il periodo 1.8.2022-31.12.2022 sulla base delle evidenze anagrafiche che attestavano l'irreperibilità del sig. dal 12.12.2019 (con reiscrizione Pt_1 all'anagrafe solo dall'1.4.2022).
1.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Il sig. , interrogato liberamente all'udienza del 26.3.2025 ha dichiarato: “in Pt_1 questo momento abito a Torino via Perosa 12, cap 10139; abito lì da quando sono nato,
2 si tratta dell'alloggio che ho ereditato dai miei genitori;
in questo appartamento abito solo io, perché mia mamma è deceduta a novembre 2015; le bollette sono intestate ancora a mia mamma;
i pagamenti li effettuo io;
anche le spese condominiali le pago io;
non percepisco pensioni oltre al reddito di cittadinanza;
il reddito di cittadinanza veniva versato sulla carta fornita dall' sono andato a ritirare la carta all'ufficio CP_1 postale di via Marsigli a giugno 2019; mensilmente, i soldi venivano accreditati su questa carta, una postepay specifica solo per quell'utilizzo; l'importo versato era di euro 499 circa;
per regolamento era possibile ritirare presso lo sportello solo 100 euro, il resto doveva essere spese con carta solo per l'acquisto di beni consentiti dalla legge e per soli acquisti in presenza, non per acquisti online;
la casa di Racconigi, via Riccavassa n. 11 è la casa in cui vivevano i miei nonni;
al momento della costruzione nel 1962 la casa fu intestata a mia mamma e a mia zia al
50%; io ho ereditato questa quota;
mia zia non abita in quella casa perché è ricoverata in una struttura per anziani;
in questa casa le bollette sono intestate alla zia, ma pago io le bollette, perché la casa la uso solo io;
io mi sposto spesso da Torino a Racconigi;
ho una situazione economica molto difficile
e a Torino no posso accendere il riscaldamento a casa;
a Racconigi, invece, uso una stufa a legno per scaldarmi;
tutti gli acquisti fatti con la carta sono stati fatti alla LIDL di Racconigi;
io ho cercato qualche giorno fa la lista movimenti e ne ho trovate 3 perché non le facevo fare sempre;
tutte le spese sono fatte alla lidl di Racconigi;
per vivere a Torino do lezioni di meccanica, fisica e matematica;
di giorno sono a Torino e mi reco a casa degli studenti;
a casa non ho il riscaldamento quindi non faccio venire gli studenti a casa;
in passato ho avuto una paralisi al braccio sinistro e alla corda vocale e sono stato afono per un lungo periodo;
questo rendeva impossibile fare le lezioni online;
io ho fatto tutte le visite e gli esami medici alle ASL di Torino e Cuneo;
ho anche seguito 18 mesi diversi cicli di logopedia da aprile 2022 per 18 mesi;
le sedute avvenivano una o due volte alla settimana all'ASL di Racconigi;
io sto a Torino, ma la sera sto a Racconigi dove ho anche un piccolo orto che devo curare quotidianamente”.
L'istruttoria documentale ha consentito di accertare:
3 - che il sig. ha pressoché quotidianamente effettuato acquisti nel negozio Pt_1
Lidl di Racconigi tra novembre 2020 e giugno 2023 (docc.
7-10 di parte ricorrente);
- che l'1.7.2019 il sig. effettuava un bonifico per il pagamento delle spese Pt_1 condominiali relative all'appartamento di Torino, via Perosa 12 allo sportello
Postepay (doc. 11 di parte ricorrente);
- che tra febbraio 2018 e dicembre 2019 effettuava pagamenti a mani dell'amministratore del condominio di Torino, via Perosa, delle spese condominiali (doc. 12 di parte ricorrente);
- che nei mesi di maggio pagava da istituti di credito di Racconigi gli F24 relativi al pagamento della doc. 13 di parte ricorrente). Pt_2
Trattasi di circostanze che evidenziano inequivocabilmente la presenza stabile del sig.
nel territorio italiano e confermano quanto dallo stesso riferito in sede di Pt_1 interrogatorio libero circa lo spostamento abituale tra i comuni di Torino e Racconigi.
Al contrario, l' non ha fornito il benché minimo elemento probatorio circa CP_1
l'allontanamento del sig. dal territorio italiano, confermando in sede di Pt_1 discussione che la revoca della prestazione è conseguita unicamente sulla base delle risultanze anagrafiche.
Sennonché la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che per determinare il luogo di residenza ed a maggior ragione il luogo di dimora di una persona, si deve considerare rilevante e decisivo il luogo ove l'interessato dimora, in questo senso potendosi richiamare la seguente decisione della Suprema Corte “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche”, (Cass. civ., n. 1550/13; nello stesso senso, Cass. civ., n. 9049/20 e Cass. civ., n. 19650/23; nella giurisprudenza di merito, in fattispecie del tuto sovrapponibile a quella per cui è causa App. Genova, 19/09/2025 n. 228, che ha altresì precisato che “Si deve aggiungere che il predetto requisito richiesto per il Reddito di Cittadinanza non può certo limitarsi al requisito “formale”, rispondendo alla sostanziale “ratio” della disposizione normativa, secondo cui la persona che chiede di godere di un beneficio a carico delle finanze dello Stato italiano, debba permanere di fatto, per un sufficiente e consolidato periodo di tempo, in Italia”).
4 Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento della illegittimità del provvedimento n. 6255829. CP_2
All'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio, consegue la condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura indicata dal CP_1 ricorrente, non oggetto di contestazione sul quantum.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda, prossimo al limite inferiore dello scaglione, della non particolare complessità delle questioni trattate e dei principi espressi da Corte Cost. 64/2024, con pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza prot. n. emesso dall' nei confronti CodiceFiscale_2 CP_1 del ricorrente;
2. dichiara il diritto del signor a percepire il reddito di cittadinanza Parte_1 per il periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di dicembre 2023 e, conseguentemente,
3. condanna l' alla corresponsione degli importi non erogati a seguito della CP_1 revoca, ammontanti complessivamente a euro 5.498,90, oltre accessori di legge;
4. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.697,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con pagamento in favore dello Stato.
Torino, 19/11/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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