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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4472/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA pagina 1 di 10 (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Parte_1 P.IVA_1
Coletta.
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Di Zitti. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
E
in proprio e quale capogruppo mandataria del Controparte_2 [...]
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_3 P.IVA_3
Montella.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
L' appellante principale ha così concluso:
pagina 2 di 10 pagina 3 di 10 Il ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 24611/2018 del Tribunale di Roma, Sezione specializzata Imprese, pubblicata in data 24/12/2018. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con le maggiorazioni forfettarie del 15% e del 24,30% per le avvocature pubbliche (oneri previdenziali riflessi)”.
ha così concluso: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel merito -rigettare l'appello principale per le motivazioni così come gradatamente in atti indicate, e confermare la sentenza sul punto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato e riformare la sentenza limitatamente alle parti impugnate;
- in ogni caso, accogliere l'appello incidentale e riformare la sentenza limitatamente alle parti impugnate e, per l'effetto, adottare le consequenziali statuizioni di condanna della Con
al pagamento delle somme versate dalla in Parte_1 Controparte_2 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali su dette somme dalla data di pagamento fino al soddisto;
- vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
pagina 4 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Parte_1 [...]
e la società allegando di essere stata aggiudicataria del servizio CP_1 Controparte_2
di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati (comprensivi oneri smaltimento) e altri servizi connessi, di avere stipulato con il il relativo contratto di appalto CP_1
in data 18.9.2013, rep. n. 4819, della durata di sei anni e di avere conseguentemente approntato tutte le attrezzature necessarie a rendere il servizio nonché il relativo personale e in generale tutte le ulteriori indispensabili attività.
Tuttavia, con sentenza del TAR Lazio n. 464/2014, era stata annullata l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'attrice e il aveva emesso la Determinazione n. 72 del Controparte_1
6.2.2015, recante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla società Controparte_2
L'attrice lamentava l'inadempimento delle convenute agli obblighi, discendenti dall'articolo 10,
comma 4, del Capitolato speciale d'appalto (C..S.A.), di rilevare i mezzi e le attrezzature acquistati inutilmente dalla stessa e chiedeva pertanto in via principale l'emissione di sentenza costitutiva ex
art. 2932 c.c. che tenesse luogo del trasferimento dei beni non concluso, con obbligo di pagamento del corrispettivo di € 2.186.945,17, oppure, alternativamente, sempre in virtù dell'art. 10, comma del
C.S.A., la condanna delle convenute al pagamento in favore della dell'importo Parte_1
di € 1.337.900,93, oltre IVA, a titolo di ammortamento sui mezzi e macchinari, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo del e della Controparte_1 Controparte_2
a dare attuazione al trasferimento dei beni e al pagamento del predetto corrispettivo di €
2.186.945,17, individuando ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma per il caso di violazione del dispositivo della sentenza. In via ulteriormente subordinata chiedeva l'accoglimento delle predette domande ai sensi dell'art. 2041 c.c..
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24611/2018, riteneva preliminarmente il citato art. 10,
comma 4, C.S.A., pur dettato per l'ipotesi di risoluzione del contratto, applicabile anche al caso in pagina 5 di 10 esame di annullamento dell'aggiudicazione e anche nei confronti della in Controparte_2
quanto subentrante nell'appalto.
Tuttavia il giudice rilevava che nella norma non era contemplato alcun obbligo per la stazione appaltante - e meno che mai per il gestore subentrante - di rilevare le attrezzature, ma solo una mera facoltà di acquisto in capo al che peraltro riguardava solo le attrezzature di proprietà del CP_1
gestore cessante e non anche gli automezzi. Erano invece obbligatori solo l' applicazione della vigente normativa per il personale in servizio all'atto del passaggio di gestione e il riconoscimento del servizio già reso.
Il Tribunale nemmeno riteneva che alcun obbligo di rilievo dei beni scaturisse dalle pronunce del giudice amministrativo emesse con riferimento alla vicenda dell'annullamento dell'aggiudicazione e del subentro di altra società e nemmeno dal contenuto dell'ordinanza del del 6.3.2015 con cui era stato ordinato all'attrice stessa “… di mantenere le attuali Controparte_1
attrezzature presenti sul territorio (mastelli, sottolavelli, carrellati e cassonetti stradali) per il tempo
strettamente necessario al R.T.I. per la sostituzione delle stesse. …” . Controparte_4
Accoglieva però parzialmente la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. nei confronti della società subentrante che aveva tratto vantaggio dalla predetta ordinanza sindacale del 6.3.2015, avendo utilizzato dal 13.3.2015 al 13.11.2015 le attrezzature di proprietà dell'attrice.
Condannava quindi la al pagamento in favore dell'attrice della complessiva Controparte_2
somma di € 34.037,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 10, comma 4, C.d. S., norma che prevedeva, anche se in alternativa all'acquisto dei mezzi e attrezzature, l'obbligo di riconoscere il 50% della quota di ammortamento per il periodo intercorrente tra la revoca del servizio e il termine dell'appalto con riferimento a tutti i beni, compresi i mezzi di trasporto e non solo alle attrezzature in sensi stretto.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omesso riconoscimento degli importi relativi ai costi di consegna delle attrezzature, pari a € 333.287,20, onere riconoscibile ai sensi della citata norma nella parte in cui era previsto il riconoscimento del servizio già reso secondo la tabella dei costi unitari.
4. La ha proposto appello incidentale. Controparte_2
pagina 6 di 10 Ha lamentato vizio di ultrapetizione da parte del Tribunale in quanto l'attrice non aveva mai avanzato in giudizio alcuna pretesa relativa all'utilizzo delle sue attrezzature, da parte della scrivente, in forza della richiamata ordinanza del Comune di del 6.3.2015. CP_1
Ha lamentato comunque l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., dato che sussisteva un titolo, ossia l'ordinanza sindacale, che escludeva l'applicabilità in via residuale dell'azione di arricchimento. Infine ha ritenuto insussistente il requisito dell'assenza di una giusta causa della diminuzione patrimoniale.
5. Preliminarmente appare opportuno riportare il testo dell'art. 10 del C.S.A.:
"Art. 10 – Risoluzione del contratto
1. Il potrà procedere alla revoca dell'appalto, previa regolare contestazione scritta Controparte_1 all'Appaltatore, il quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi: • gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione; • mancato raggiungimento, su base annuale, di una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 30%; • arbitrario abbandono, da parte dell'Appaltatore o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto; • gravi
e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• quando lo stesso Appaltatore, senza il consenso preventivo della amministrazione comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto.
2. L'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'appalto con decorrenza immediata in caso di: • dichiarazione di fallimento dell'azienda; • sentenze giudiziarie esecutive;
• mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e sue successive modificazioni); • sospensione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
3. In caso di revoca totale o parziale dei servizi in appalto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, l'Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.
4. In caso di revoca totale o parziale dei servizi in appalto di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo, viene prevista: • l'applicazione della vigente normativa per il personale in servizio all'atto del passaggio di gestione;
• l'eventuale acquisto, delle attrezzature in uso esclusivo per i servizi revocati, al prezzo d'acquisto, debitamente documentato, del deprezzamento commerciale e delle quote di ammortamento già effettuate ovvero il riconoscimento della quota forfettaria del 50% degli oneri di ammortamento delle attrezzature per il periodo temporale incorrente dalla revoca del servizio al termine naturale dell'appalto, determinati sulla base delle schede d'analisi di costo, allegate al contratto. Si considera un periodo di ammortamento di 9 anni per tutti i contenitori (sia quelli con volumetrie utili superiori o uguali a 660 litri) e un periodo di ammortamento di 6 anni per tutti i contenitori con volumetrie inferiori ai 660 litri. • Il riconoscimento del servizio già reso secondo la tabella dei costi unitari. Non sono soggette a nessun vincolo, o disposto specifico, eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, eventualmente utilizzati per l'appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale
pagina 7 di 10 scritto tra l'Appaltatore ed il soggetto subentrante. Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all'atto della sottoscrizione di contratto."
6. Sempre preliminarmente, e diversamente da quanto dedotto dalla si ritiene Controparte_2
che la abbia riproposto conclusioni analoghe a quelle già proposte nel primo Parte_1
grado di giudizio, sul presupposto che l'art. 10, comma 4 del C.S.A. prevede l'obbligo alternativo di acquisto delle attrezzature o di pagamento del costo di ammortamento e quindi che non abbia rinunciato alle domande proposte in via principale, determinando il passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
7. I motivi di appello principale sono tuttavia infondati nel merito.
Quanto in particolare al primo motivo, la tesi dell'appellante è quella secondo cui il quarto comma dell'art. 10 prevede la facoltà per le parti convenute di procedere, in caso di risoluzione del contratto, all'acquisto delle attrezzature, ma, quale conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà,
prevede l'obbligo alternativo in capo alle stesse di riconoscere al gestore uscente una somma pari alla quota del 50% degli oneri di ammortamento.
In realtà, il dato testuale della norma depone nel senso che, pur in caso di risoluzione contrattuale, l'amministrazione ha la facoltà di utilizzare le attrezzature dell'appaltatore, optando per la corresponsione del prezzo o del costo d'ammortamento.
Si tratta di una evidente norma di favore per la stazione appaltante, prevista nel C.S.A. per l'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per fatti comunque imputabili all'appaltatore.
Quindi, anche ammettendo l'applicazione potenziale a casi di cessazione dell'efficacia del contratto per ragioni diverse, non vi sono ragioni per imporre alla stazione appaltante degli oneri non giustificati. E infatti al comma 3 si prevede che : "In caso di revoca totale o parziale dei servizi in
appalto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, l'Appaltatore
non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla
cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate
per le prestazioni fornite."
pagina 8 di 10 Il motivo d'appello pertanto è infondato, rimanendo assorbito l'esame dell'ulteriore profilo di doglianza relativo al riferimento della norma anche all'acquisto dei mezzi e non solo delle attrezzature.
Egualmente è infondato il secondo motivo, atteso che la domanda di pagamento della somma di
€ 333.287,20 viene ricollegata al dovuto corrispettivo per il servizio già reso, mentre in precedenza non era mai stata contestata la circostanza dell'avvenuta corresponsione di tali corrispettivi.
Dal mancato accoglimento dei due motivi d'appello principale deriva l'assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
8. L'appello incidentale pure è infondato.
Parte attrice nel primo grado di giudizio aveva espressamente dedotto che, nel caso in cui non fossero state accolte le domande fondate sull'applicazione dell'art. 10, comma 4, C.S.A., comunque occorreva tenere conto dell'utilizzo dei propri mezzi da parte del e del nuovo Controparte_1
appaltatore e della necessità di indennizzare la propria perdita correlata all'arricchimento delle controparti.
Il Tribunale non ha quindi pronunciato ultra petita, nel momento in cui ha accolto tale domanda solo in misura marginale, con riferimento all'effettivo periodo di utilizzo delle attrezzature della da parte del nuovo appaltatore. Parte_1
Sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 2041 c.c., poiché la possibilità di utilizzo delle attrezzature è stata resa legittima da un'ordinanza sindacale, ma a livello privatistico è mancato in effetti un titolo giustificativo delle spostamento di risorse da un soggetto all'altro.
L'ordinanza, pur prevedendo che gli oneri dell'utilizzo ricadano in capo al nuovo appaltatore,
non costituisce di per sé un titolo privatistico e rende quindi necessaria una liquidazione dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 2041 c.c..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante principale nei confronti del
[...]
. CP_1
Tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, quindi della reciproca soccombenza, ma del diverso valore delle impugnazioni, le spese di lite tra appellante principale e pagina 9 di 10 incidentale possono essere compensate per un quinto e poste per i rimanenti quattro quinti a carico dell'appellante principale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 25.000,00 per compensi,
oltre accessori di legge;
4) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e la Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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