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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16298 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 66646 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in virtù Parte_1
di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c. dall'abogado Luca Di Natale e dall'avv.
AN SI ed elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Piave n. 57;
OPPONENTE
E
Controparte_1
( già ) rappresentato e difeso,
[...] Controparte_2
rappresentata e difesa nel presente dagli avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore , giusta procura in calce, con domicilio digitale eletto presso i predetti difensori, ovvero presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 – Con atto di citazione, ritualmente depositato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14636/2021 del 10.8.2021 emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 46590/2021, contenente l'ingiunzione al pagamento di euro
26.405,00, in favore dell' Parte_2
, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di euro
[...]
286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità, nonché illegittimità, del provvedimento di revoca dei benefici per inadempimento contrattuale del finanziamento pubblico dovuto al mancato invio della comunicazione dell'avvio attività, in quanto basato su presupposti errati;
in particolare, esponeva di aver adempiuto a tutte le obbligazione inerenti al finanziamento agevolato, compreso l'invio della documentazione all'indirizzo della referente di Parte_2
dott.ssa così come dalla stessa espressamente richiesto, come da comunicazione mail Per_1
del 14.11.2019, dopo un iniziale stallo della pratica dovuto al tutor inizialmente affidatole nella persona del dott. che aveva trascurato la gestione compreso l'invio tempestivo Persona_2
della documentazione;
sosteneva, inoltre, che nel periodo della pandemia da COVID 19 alcuna comunicazione le sarebbe stata inviata prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente nullità della delibera di revoca del beneficio.
Si costituiva l' Parte_2
, eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione dovuta al
[...]
chiaro inadempimento dell'obbligo di invio della documentazione entro il 15.10.2019 quale termine stabilito dall'art. 4, comma 1 dal provvedimento di ammissione al beneficio, pena la decadenza del beneficio, nonché l'inerzia anche a seguito della recezione del preavviso di revoca entro il termine di 15 gg;
rilevava, inoltre, l'infondatezza della tesi attrice volta a giustificare l'inadempimento dell'opponente, in ragione di presunte mancanze dei “tutor” di
, ovvero a problematiche dovute alla pandemia Covid-19. Parte_2
2 – La presente controversia ha ad oggetto un credito ingiunto dall'
[...]
derivante dalla revoca Parte_3
del finanziamento a seguito di revoca delle agevolazioni, per inadempimento contrattuale
2 dovuto all'invio della documentazione, nel termine stabilito dall'art. 4, comma 1 del provvedimento di ammissione da parte dell'opponente beneficiaria.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per principio di legittimità consolidato, il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante Cass.
27/01/2010, n. 1741).
Il creditore che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ne consegue che il creditore è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex
plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie in esame, tra le parti è intercorso contratto avente ad oggetto la concessione di un prestito agevolato. In particolare, il contratto prevedeva la facoltà per di revocare Parte_2
la concessione delle agevolazioni e di dichiarare la risoluzione di diritto con la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, a fronte della previsione prevista all'art. 4, comma 1,
secondo cui “Con l'accettazione del presente provvedimento di cui al successivo art.15,
mediante PEC con firma digitale entro 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
di ammissione, il futuro Titolare della costituenda ditta individuale, di qui in avanti
Destinatario finale, si obbliga a:
1. comunicare l'avvio dell'attività come definito dall'articolo
1 entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione” (doc. 2 fascicolo monitorio).
Nel provvedimento di ammissione al beneficio emerge, infatti, la presentazione della domanda di ammissione dal n. prot. FRN0012583 ai benefici previsti dall'avviso pubblico del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19.02.2016 e ss.mm.ii. nella forma del microcredito (da
3 25.000,01 a 35.000,00). Con delibera comunicata del 15.11.2018 ed accettata dal beneficiario in data 3.12.2018 (doc. 3), ha riconosciuto il finanziamento agevolato della somma Parte_2
di euro 32.303,30, con la successiva erogazione in data 6.06.2019 di euro 25.000,00 da rimborsare alla stessa mediante n. 84 rate mensili, costanti, posticipate e consecutive, Parte_2
di solo capitale (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio);
Dalla lettura del provvedimento di ammissione si evince la previsione di termini stringenti per l'adempimento di una specifica obbligazione, nel caso specifico, della trasmissione della documentazione attestante l'avvio dell'attività “entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione” ovvero entro il 15.10.2019.
L'inadempimento posto a fondamento della revoca dal beneficio è consistito proprio nella mancata acquisizione della documentazione dell'avvio dell'attività richiesta dall'art. 4, comma
1 del provvedimento di ammissione.
La conseguenza dell'inadempimento è stata l'attivazione della “clausola risolutiva espressa”
che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento può essere rimessa alla valutazione del giudice.
La revoca, inoltre, è atto dovuto al verificarsi di una delle ipotesi contrattuali, proprio al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro, in virtù del DM n.295/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego e prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Né assumono rilievo le allegazioni in merito al servizio, nella gestione della pratica, non svolto correttamente dal tutor, in quanto il contratto tra le parti finalizzato all'ottenimento di agevolazioni pubbliche non ha natura sinallagmatica e, dunque, l'inefficienza del tutor nella gestione della pratica non è idoneo a paralizzare la risoluzione di diritto del contratto indicata per gli inadempimenti della beneficiaria.
4 In altri termini, la revoca delle agevolazioni è avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, ancorate peraltro, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al
DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più
sussistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 14636/2021 del 10.8.2021
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio, del presente giudizio di Parte_1
opposizione, in favore di che liquida in complessivi di euro 2.738,00 per Parte_2
compenso oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, 20.11.2025
IL GIUDICE
EO NO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EO NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 66646 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in virtù Parte_1
di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c. dall'abogado Luca Di Natale e dall'avv.
AN SI ed elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla via Piave n. 57;
OPPONENTE
E
Controparte_1
( già ) rappresentato e difeso,
[...] Controparte_2
rappresentata e difesa nel presente dagli avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore , giusta procura in calce, con domicilio digitale eletto presso i predetti difensori, ovvero presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 – Con atto di citazione, ritualmente depositato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14636/2021 del 10.8.2021 emesso dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 46590/2021, contenente l'ingiunzione al pagamento di euro
26.405,00, in favore dell' Parte_2
, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di euro
[...]
286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi oltre accessori di legge.
A sostegno dell'opposizione invocava la nullità, nonché illegittimità, del provvedimento di revoca dei benefici per inadempimento contrattuale del finanziamento pubblico dovuto al mancato invio della comunicazione dell'avvio attività, in quanto basato su presupposti errati;
in particolare, esponeva di aver adempiuto a tutte le obbligazione inerenti al finanziamento agevolato, compreso l'invio della documentazione all'indirizzo della referente di Parte_2
dott.ssa così come dalla stessa espressamente richiesto, come da comunicazione mail Per_1
del 14.11.2019, dopo un iniziale stallo della pratica dovuto al tutor inizialmente affidatole nella persona del dott. che aveva trascurato la gestione compreso l'invio tempestivo Persona_2
della documentazione;
sosteneva, inoltre, che nel periodo della pandemia da COVID 19 alcuna comunicazione le sarebbe stata inviata prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente nullità della delibera di revoca del beneficio.
Si costituiva l' Parte_2
, eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione dovuta al
[...]
chiaro inadempimento dell'obbligo di invio della documentazione entro il 15.10.2019 quale termine stabilito dall'art. 4, comma 1 dal provvedimento di ammissione al beneficio, pena la decadenza del beneficio, nonché l'inerzia anche a seguito della recezione del preavviso di revoca entro il termine di 15 gg;
rilevava, inoltre, l'infondatezza della tesi attrice volta a giustificare l'inadempimento dell'opponente, in ragione di presunte mancanze dei “tutor” di
, ovvero a problematiche dovute alla pandemia Covid-19. Parte_2
2 – La presente controversia ha ad oggetto un credito ingiunto dall'
[...]
derivante dalla revoca Parte_3
del finanziamento a seguito di revoca delle agevolazioni, per inadempimento contrattuale
2 dovuto all'invio della documentazione, nel termine stabilito dall'art. 4, comma 1 del provvedimento di ammissione da parte dell'opponente beneficiaria.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per principio di legittimità consolidato, il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante Cass.
27/01/2010, n. 1741).
Il creditore che agisce per l'adempimento deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ne consegue che il creditore è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex
plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie in esame, tra le parti è intercorso contratto avente ad oggetto la concessione di un prestito agevolato. In particolare, il contratto prevedeva la facoltà per di revocare Parte_2
la concessione delle agevolazioni e di dichiarare la risoluzione di diritto con la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, a fronte della previsione prevista all'art. 4, comma 1,
secondo cui “Con l'accettazione del presente provvedimento di cui al successivo art.15,
mediante PEC con firma digitale entro 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
di ammissione, il futuro Titolare della costituenda ditta individuale, di qui in avanti
Destinatario finale, si obbliga a:
1. comunicare l'avvio dell'attività come definito dall'articolo
1 entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione” (doc. 2 fascicolo monitorio).
Nel provvedimento di ammissione al beneficio emerge, infatti, la presentazione della domanda di ammissione dal n. prot. FRN0012583 ai benefici previsti dall'avviso pubblico del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19.02.2016 e ss.mm.ii. nella forma del microcredito (da
3 25.000,01 a 35.000,00). Con delibera comunicata del 15.11.2018 ed accettata dal beneficiario in data 3.12.2018 (doc. 3), ha riconosciuto il finanziamento agevolato della somma Parte_2
di euro 32.303,30, con la successiva erogazione in data 6.06.2019 di euro 25.000,00 da rimborsare alla stessa mediante n. 84 rate mensili, costanti, posticipate e consecutive, Parte_2
di solo capitale (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio);
Dalla lettura del provvedimento di ammissione si evince la previsione di termini stringenti per l'adempimento di una specifica obbligazione, nel caso specifico, della trasmissione della documentazione attestante l'avvio dell'attività “entro 6 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione” ovvero entro il 15.10.2019.
L'inadempimento posto a fondamento della revoca dal beneficio è consistito proprio nella mancata acquisizione della documentazione dell'avvio dell'attività richiesta dall'art. 4, comma
1 del provvedimento di ammissione.
La conseguenza dell'inadempimento è stata l'attivazione della “clausola risolutiva espressa”
che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza, né la gravità dell'inadempimento può essere rimessa alla valutazione del giudice.
La revoca, inoltre, è atto dovuto al verificarsi di una delle ipotesi contrattuali, proprio al fine di evitare la indebita erogazione di benefici con pubblico denaro, in virtù del DM n.295/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione degli incentivi a favore dell'autoimpiego e prevede chiaramente che, qualora i requisiti di ammissione non siano più soddisfatti dal beneficiario dopo l'assegnazione delle agevolazioni, l'ente che ha concesso i benefici debba procedere alla revoca delle agevolazioni stesse e al recupero delle somme erogate e relative spese).
Né assumono rilievo le allegazioni in merito al servizio, nella gestione della pratica, non svolto correttamente dal tutor, in quanto il contratto tra le parti finalizzato all'ottenimento di agevolazioni pubbliche non ha natura sinallagmatica e, dunque, l'inefficienza del tutor nella gestione della pratica non è idoneo a paralizzare la risoluzione di diritto del contratto indicata per gli inadempimenti della beneficiaria.
4 In altri termini, la revoca delle agevolazioni è avvenuta sulla base di specifiche clausole contrattuali, ancorate peraltro, trattandosi di agevolazioni pubbliche, a norme di legge di cui al
DM 195/2001, che descrive le modalità e condizioni di concessione delle agevolazioni e la procedura di revoca e di recupero delle stesse nel caso in cui i requisiti risultino non più
sussistenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 14636/2021 del 10.8.2021
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio, del presente giudizio di Parte_1
opposizione, in favore di che liquida in complessivi di euro 2.738,00 per Parte_2
compenso oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, 20.11.2025
IL GIUDICE
EO NO
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