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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Arrigo e dall'avv. Simone D'Arrigo
(entrambi del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione avviso di addebito).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 20 gennaio 2025) adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro per Parte_1 opporsi all'avviso di addebito n. 322 2024 00033458 59 000, formato dall' - sede di Brescia in data 23 novembre 2024 e a lui notificato a mezzo CP_1 del servizio postale con racc. A./R. in data 18 dicembre 2024, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 25.398,50 a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale per la Gestione Artigiani, relativi al periodo gennaio - dicembre 2017, oltre a somme aggiuntive (per sanzioni, interessi di mora e spese di notifica), sulla base dell'Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2017, n. T9H01B102614/2023 notificato il 30 dicembre 2023.
Più precisamente, egli deduceva che:
- in data 30 dicembre 2023 gli era stato notificato da parte dell'Agenzia
- l'avviso di accertamento n. Controparte_2
T9H01B102614/2023, con riferimento al periodo d'imposta 2017 (all. 3).
Nel provvedimento si dava conto che in precedenza, a seguito di verifica fiscale, era stato notificato alla società “ CP_3 Parte_2
l'avviso di accertamento T9H02B102452/2023, emesso
[...] dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bresci CP_2 per l'anno d'imposta 2017, con cui era stato accertato un maggior
[...] reddito d'impresa di euro 146.777,80, derivante dall'indeducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
Per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 917/86, erano da imputare ai soci.
Poiché nell'anno 2017 il contribuente era titolare di una Parte_1 quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale di questa impresa, si procedeva al recupero a tassazione a suo carico della somma di euro
73.389,00, quale maggior reddito di partecipazione. Su tale importo erano recuperati, altresì, i maggiori contributi dovuti;
CP_1
2 - detto accertamento era stato ritualmente impugnato dal ricorrente - con ricorso notificato in data 7 febbraio 2024 - innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Brescia, R.G. n. 271/2024 (all. 4);
- nonostante ciò, in data 18 dicembre 2024 l' - sede di Brescia, CP_1 notificava al ricorrente l'avviso di addebito n. 322 2024 00033458 59 000 del 23 novembre 2024 (all. 2);
- con il predetto atto l intimava al ricorrente il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 25.398,50 a titolo di contributi I.V.S. e accessori, accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani sulla base del citato
Accertamento Unico Unificato per l'anno d'imposta 2017 n.
T9H01B102614/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia.
assumeva l'illegittimità della pretesa dell'ente convenuto, per diversi ordini Pt_1 di ragioni.
Innanzitutto, eccepiva l'intervenuta decadenza dell' per tardiva iscrizione CP_1
a ruolo dei contributi richiesti nell'avviso di addebito impugnato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 46/1999.
In secondo luogo, si doleva della prescrizione dei crediti contributivi, siccome dal momento della scadenza dei termini di pagamento (marzo 2017) alla notificazione dell'avviso di addebito (18 dicembre 2024) era decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9 l. 335/1995 senza che fossero stati portati a conoscenza del ricorrente atti interruttivi.
In terzo luogo, deduceva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, dal momento che non si comprendevano le modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni applicate, né l'importo dei contributi dovuti per ciascuna mensilità contestata.
In quarto luogo, asseriva che non era provata nel merito la sussistenza del presunto credito richiesto.
Sottolineava che non aveva alcun obbligo contributivo nei confronti Pt_1 dell' e smentiva le prove orali, menzionate dall'Agenzia delle Entrate a CP_1 suffragio dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impositivo dell'ente
3 previdenziale, che era oggetto di autonoma impugnazione, pendente davanti al giudice tributario.
In quinto luogo, lamentava la carenza di prova dell'elemento soggettivo.
Infine, censurava l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8 lett. b) l. 388/2000.
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito;
nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o invalido, e/o illegittimo e/o inefficace ovvero comunque annullare e/o revocare l'avviso impugnato per tutti
i motivi sopra dedotti;
in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare i contributi dovuti in relazione a quanto emergerà all'esito del giudizio;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita.
Spese e compensi di causa rifusi>.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata su il 17 CP_1 Pt_3 maggio 2025, in cui in primo luogo rilevava l'inopponibilità a sé del giudizio intrapreso da avanti alla giustizia tributaria, dal momento che non era stato Pt_1 notificato all'ente previdenziale il ricorso introduttivo del procedimento.
Nemmeno risultava che l'accertamento fiscale fosse stato annullato o sospeso nel corso del giudizio avanti alla Commissione Tributaria di primo grado.
Era invocato l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, donde rilevanza a ogni effetto di legge di tutti gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, che costituisce la base imponibile della contribuzione previdenziale di cui era richiesto il pagamento (art. 3 bis d.l. n.
384/1992, convertito in l. n. 438/92).
4 Contestava la maturazione del termine di prescrizione, in quanto la decorrenza coincideva con la data dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Inoltre, rimarcava che alla notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c.
Stigmatizzava l'inammissibilità delle critiche del ricorrente sull'accertamento fiscale, in quanto la materia era estranea alla giurisdizione del giudice ordinario ed era rimessa al giudice tributario, sia sotto il profilo dei vizi di legittimità degli atti del procedimento di accertamento fiscale, sia sotto il profilo dell'an e del quantum dell'accertamento stesso.
Nel merito, si richiamava il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate circa le indagini svolte per determinare il reddito effettivo del contribuente, donde fondatezza della pretesa.
Ancora, si adduceva la tardività delle questioni in merito alla regolarità formale dell'avviso di addebito, ex art. 617 c.p.c.
Infine, si rivendicava la regolare formazione e tempestività dell'avviso di addebito, conforme alla normativa legale che ne regola il contenuto ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito il l. n. 122/2010).
Era altresì corretto il regime sanzionatorio applicato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al merito degli accertamenti fiscali, nonché in ordine agli asseriti vizi di legittimità dello stesso;
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e dichiarare dovuto il crediti ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
5 - in ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con il decreto di fissazione della prima udienza, datato 22 gennaio 2025, era accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, in quanto ricorrevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Alla prima udienza, 9 giugno 2025, era confermata la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto.
La Giudice autorizzava il ricorrente deposito di schermata tratta dal Sistema
Informativo della Giustizia Tributaria, da cui risultava la pendenza del processo tributario.
Indi, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, si rinviava per discussione.
In vista dell'udienza 27 novembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti costituite compiegavano tempestivamente note scritte finali. Si riportavano agli argomenti svolti negli atti introduttivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso non meriti accoglimento e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 46/1999, che da un lato non è persuasiva e, dall'altro lato, è irrilevante.
Come si evince dal chiaro tenore letterale dell'avviso di addebito opposto, esso traeva origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Controlli di Brescia, n. T9H01B102614/2023 per l'anno 2017, formato il 15 dicembre 2023 (e notificato a il 30 dicembre 2023). Parte_1
6 Esso rappresentava il frutto di una complessa e articolata indagine, avviata dalla
Guardia di Finanza, Gruppo di Brescia - Nucleo Operativo a seguito delle informazioni acquisite nell'ambito di due procedimenti penali incardinati presso la locale Procura della Repubblica, n. 302/2020 R.G.N.R. Mod. 21 e n.
15328/2021 R.G.N.R. Mod. 21.
Le risultanze degli approfondimenti nei confronti dell'impresa “ CP_3 [...]
”, per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, Controparte_4 erano compendiate in verbale di constatazione del 24 febbraio 2022.
In particolare, all'esito delle investigazioni era attribuito un maggior reddito d'impresa, per l'anno 2017, all'impresa “Omac s.n.c. di ER LO & MO
GI, di cui era socio il ricorrente, pari a euro 146.777,80, riscontrato per l'indeducibilità di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, donde l'emissione di uno specifico avviso di accertamento a essa rivolto, n.
T9H02B102452/2023 per l'anno d'imposta 2017 e notificatole in data 30 novembre 2023.
Per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate, rilevato che aveva dichiarato un Pt_1 reddito da partecipazione di euro 12.046,00 per l'anno d'imposta 2017, inferiore a quello ufficialmente acclarato di euro 73.389,00, procedeva al recupero a tassazione nei confronti del ricorrente delle somme evase al fisco.
Di conseguenza, solo in epoca successiva all'emissione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l' era in grado per un verso calcolare i contributi CP_1 previdenziali aggiuntivi dovuti per quell'annualità rispetto a quelli già versati, sulla base del reddito complessivo così rideterminato e, per altro verso, chiederne il pagamento al ricorrente.
Infatti, si staglia in tutta evidenza che parte resistente acquisiva contezza del mancato pagamento di contributi previdenziali sul maggior reddito di partecipazione di ascrittogli per il 2017 solo a partire dall'emanazione Pt_1 dell'atto di accertamento dell'autorità preposta, avvenuta il 15 dicembre 2023.
7 In altri termini, l'esercizio del potere era in concreto possibile per l' CP_1 esclusivamente da quel momento e non in epoca anteriore, al momento dell'insorgenza del debito.
Pertanto, in base al limpido tenore letterale della norma invocata dall'opponente - art. 25, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 46/1999 - da tale data, ossia dal 15 dicembre
2023, decorre il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo (entro il 31 dicembre dell'anno successivo>).
Poiché l' provvedeva a formare l'avviso di accertamento entro il 31 CP_1 dicembre 2024 (era datato il 23 novembre 2024 ed era notificato a il 18 Pt_1 dicembre 2024) agiva tempestivamente.
L'argomento della tardività fonte di decadenza è dunque privo di pregio.
In ogni caso, si tratta di questione non significativa, atteso il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può CP_1 chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda> [cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.
3486 del 23 febbraio 2016 (Rv. 638963 - 01), che in motivazione così statuisce:
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.09 n.
23600; Cass. 20.4.02 n. 5763). (…)
Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche CP_1 la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (…) (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). CP_5
8 D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione
è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare
l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale
e non sostanziale. Ciò è altresì confermato:
a) dal tenore testuale della nonna, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le nonne in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass.
25.5.12 n. 8350);
c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal
9 rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale>].
L'eccezione è rigettata.
6. Reputa la Decidente che non sia, altresì, condivisibile l'assunto dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi richiesti.
Invero, sovviene la specifica disciplina prevista dall'art. 2941 n. 8 c.p.c., che stabilisce la sospensione della prescrizione per il tempo in cui il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.
Nel caso in esame, il disvelamento della reale situazione di risale al giorno Pt_1 di emissione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 15 dicembre 2023, di talché fino a quel momento la prescrizione non era decorsa;
la notificazione del medesimo provvedimento e, poi, dell'avviso di addebito opposto il 18 dicembre 2024, hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale, disposto dall'art. 3, comma 9 l. 335/1995, sicché non è maturata.
L'eccezione non merita, perciò, accoglimento.
7. L'opponente biasimava, poi la motivazione dell'avviso di addebito opposto, in quanto carente in punto di indicazione delle modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni, nonché dell'importo dei contributi dovuti per ciascuna mensilità in cui era riscontrata evasione.
Anche in questo caso le proteste di non colgono nel segno. Pt_1
Infatti, come detto sopra, la base di calcolo era costituita dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che effettuava una valutazione globale su base annua del reddito prodotto dalla società “Omac s.n.c. di ER LO & MO
GI nel 2017, senza scomporre il dato su base mensile.
Il metodo per conteggiare i contributi dovuti nella Gestione Artigiani e
Commercianti è determinato dalla legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d. lgs. n.
462/1997, che fa riferimento espresso alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
10 Invero, come afferma la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 20950 del 23 luglio 2025 (Rv. 675849 - 01) - ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Il d. lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662/1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso, all'art. 1 ha stabilito che per la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, …, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi>.
Di talché, riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_1 riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto» (Cass. n.
20726/2021)>.
Quanto alle sanzioni, nell'avviso opposto testualmente era citato l'art. 116, comma
8 lett. b) L. n. 388/2000.
Non residuano, dunque, aloni di dubbio in merito alla congruità e alla completezza dell'apparato motivazionale dell'atto.
La questione va rigettata.
8. Precisa altresì la Giudice che la contestuale pendenza di giudizio tributario non
è dirimente.
Infatti, come afferma la Suprema Corte, Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello
11 avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati> - Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 20950 del 23 luglio 2025 (Rv. 675849 - 01).
La Corte di Cassazione ha ritenuto con questa pronuncia di dover dare continuità al proprio orientamento interpretativo in merito alla violazione dell'art. 24 d. lgs.
46/1997.
Per inciso, si sottolinea che l'art. 24 d. lgs. 46/1999 è stato abrogato dal d. lgs. n.
33 del 24 marzo 2025, denominato “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, entrato in vigore il 27 marzo 2025; tuttavia, stante la previsione finale dell'art. 243, secondo cui Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026>, resta allo stato invariata la disciplina della materia, regolata dalla normativa preesistente.
Com'è noto, l'art. 24 citato prescrive al comma 3 che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria dell'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Ebbene, anche laddove sia riscontrata l'inosservanza di questa disposizione, l'A.G. ordinaria non è esonerata dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva (Cass. n. 11515/17, n. 20055/2016, n. 5949/2020 e n.
14044/2025).
Argomenta la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20950/2025: Questa Corte è costante nell'affermare che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, allorché ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità. Il giudice, invero, è tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale (fra le molte, Cass., sez. VI - Lav., 6 luglio
2018, n. 17858), in modo non dissimile da quel che l'ordinamento prevede in
12 caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche nella fattispecie evocata come termine di paragone, l'opposizione del debitore dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che non è circoscritto all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma necessariamente involge anche la disamina della fondatezza della domanda e impone al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa (da ultimo, Cass., sez.
II, 15 dicembre 2021, n. 40110)>.
Pertanto, anche laddove l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio fosse ritenuta illegittima, il Giudice deve comunque procedere con l'esame del merito della pretesa azionata dall' con l'avviso di addebito, senza arrestarsi in limine al CP_1 riscontro di un mero vizio formale della cartella (Cass. n. 22832/2023).
9. Ciò posto, passando all'esame del merito si osserva che adduceva per un Pt_1 verso che non fosse provato il credito dell'ente previdenziale e, per altro verso, che non sussistesse il debito contributivo profilato a suo carico.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie, vengono in rilievo maggiori debiti contributivi imputati a Pt_1 di cui si predica il mancato versamento, correlati a una maggiore base imponibile calcolata dall'Agenzia delle Entrate per la società di cui era socio al 50%, “Omac
s.n.c. di ER LO & MO GI, pari a euro 146.777,80, derivante dall'indeducibilità di costi connessi a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturati da due società c.d. filtro e cartiere, “V.E. Meccanica s.r.l.s.” e “Due Mec
s.r.l.s.”, di cui era legale rappresentante . Persona_1
Tanto si apprende dall'avviso di accertamento n. T9H01B102614/2023, emanato con riferimento al periodo d'imposta 2017, che era espressamente citato nell'avviso di addebito opposto.
Dalla lettura del provvedimento di questo A.d.E. si evince l'antecedente logico e giuridico, costituito da un ulteriore avviso di accertamento n.
T9H02B102452/2023, elaborato a seguito di verifica nell'alveo di una più vasta operazione di repressione dell'evasione fiscale, che era stato notificato alla società
“Omac s.n.c. di ER LO & MO GI il 30 novembre 2023.
13 È ormai consolidato il principio per cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n.
21541/2019 e n. 4564/2021), come ribadito in tempi recentissimi nell'ordinanza n. 20950/2025, la quale diffusamente spiega: Questa Corte (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 24774 del 3/10/2019, Rv. 655313 - 01; Sez. Lav., sentenza n. 21541 del 20/08/2019, Rv. 654816 - 01) ha già affermato che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato> e che dall'Agenzia ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio»
(Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre, Cass. n. 13463/2017 e n.
19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n. 14194/2021)>.
In applicazione di questi principi, nella vicenda che occupa si rileva che Pt_1 criticava l'assunto dell'Agenzia delle Entrate - su cui poggia la pretesa contributiva dell' - che “Omac s.n.c. di ER LO & MO GI CP_1 avesse contabilizzato fatture per operazioni inesistenti in modo del tutto generico.
Da un lato, assumeva la mancata produzione integrale, in allegato all'avviso di accertamento e al processo di contestazione verbale dell' dei verbali di CP_6 propalazioni rese da tali e costituenti dati probatori valorizzati a Pt_4 Per_1 suo sfavore, siccome citati solo per stralci.
14 Dall'altro lato, rivendicava l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture ricevute, senza le quali la società non avrebbe potuto conseguire i ricavi dichiarati.
Peraltro, non solo non forniva alcuna prova, documentale o testimoniale, a suffragio del proprio assunto di reale ricezione delle forniture di beni e servizi tacciate di fittizietà da parte delle due fornitrici “V.E. Meccanica s.r.l.s.” e “Due
Mec s.r.l.s.”, ma anche non enunciava elementi per sondare l'esatta consistenza dei propri redditi, così da apprezzarne la misura ridotta rispetto a quanto acclarato dall' e, in tesi, conforme a quanto autoliquidato. CP_6
In altri termini, non ha indicato quei seri elementi di segno contrario Pt_1 necessari a resistere all'accertamento tributario compiuto dall'ente a ciò preposto.
Ne consegue che non può ritenersi infirmato l'atto presupposto dell'avviso di addebito oppostogli.
10. Quanto all'ultima censura, concernente il trattamento sanzionatorio, se ne registra la correttezza siccome nella fattispecie che occupa si riscontra occultamento di redditi e, dunque, evasione.
Ne discende il rigetto della domanda di parte ricorrente.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 5.391,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
15 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.391,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico D'Arrigo e dall'avv. Simone D'Arrigo
(entrambi del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione avviso di addebito).
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti finali, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 20 gennaio 2025) adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro per Parte_1 opporsi all'avviso di addebito n. 322 2024 00033458 59 000, formato dall' - sede di Brescia in data 23 novembre 2024 e a lui notificato a mezzo CP_1 del servizio postale con racc. A./R. in data 18 dicembre 2024, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 25.398,50 a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale per la Gestione Artigiani, relativi al periodo gennaio - dicembre 2017, oltre a somme aggiuntive (per sanzioni, interessi di mora e spese di notifica), sulla base dell'Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2017, n. T9H01B102614/2023 notificato il 30 dicembre 2023.
Più precisamente, egli deduceva che:
- in data 30 dicembre 2023 gli era stato notificato da parte dell'Agenzia
- l'avviso di accertamento n. Controparte_2
T9H01B102614/2023, con riferimento al periodo d'imposta 2017 (all. 3).
Nel provvedimento si dava conto che in precedenza, a seguito di verifica fiscale, era stato notificato alla società “ CP_3 Parte_2
l'avviso di accertamento T9H02B102452/2023, emesso
[...] dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bresci CP_2 per l'anno d'imposta 2017, con cui era stato accertato un maggior
[...] reddito d'impresa di euro 146.777,80, derivante dall'indeducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
Per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 917/86, erano da imputare ai soci.
Poiché nell'anno 2017 il contribuente era titolare di una Parte_1 quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale di questa impresa, si procedeva al recupero a tassazione a suo carico della somma di euro
73.389,00, quale maggior reddito di partecipazione. Su tale importo erano recuperati, altresì, i maggiori contributi dovuti;
CP_1
2 - detto accertamento era stato ritualmente impugnato dal ricorrente - con ricorso notificato in data 7 febbraio 2024 - innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Brescia, R.G. n. 271/2024 (all. 4);
- nonostante ciò, in data 18 dicembre 2024 l' - sede di Brescia, CP_1 notificava al ricorrente l'avviso di addebito n. 322 2024 00033458 59 000 del 23 novembre 2024 (all. 2);
- con il predetto atto l intimava al ricorrente il pagamento della CP_1 somma complessiva di € 25.398,50 a titolo di contributi I.V.S. e accessori, accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani sulla base del citato
Accertamento Unico Unificato per l'anno d'imposta 2017 n.
T9H01B102614/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia.
assumeva l'illegittimità della pretesa dell'ente convenuto, per diversi ordini Pt_1 di ragioni.
Innanzitutto, eccepiva l'intervenuta decadenza dell' per tardiva iscrizione CP_1
a ruolo dei contributi richiesti nell'avviso di addebito impugnato, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 46/1999.
In secondo luogo, si doleva della prescrizione dei crediti contributivi, siccome dal momento della scadenza dei termini di pagamento (marzo 2017) alla notificazione dell'avviso di addebito (18 dicembre 2024) era decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9 l. 335/1995 senza che fossero stati portati a conoscenza del ricorrente atti interruttivi.
In terzo luogo, deduceva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, dal momento che non si comprendevano le modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni applicate, né l'importo dei contributi dovuti per ciascuna mensilità contestata.
In quarto luogo, asseriva che non era provata nel merito la sussistenza del presunto credito richiesto.
Sottolineava che non aveva alcun obbligo contributivo nei confronti Pt_1 dell' e smentiva le prove orali, menzionate dall'Agenzia delle Entrate a CP_1 suffragio dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impositivo dell'ente
3 previdenziale, che era oggetto di autonoma impugnazione, pendente davanti al giudice tributario.
In quinto luogo, lamentava la carenza di prova dell'elemento soggettivo.
Infine, censurava l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 8 lett. b) l. 388/2000.
Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito;
nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o invalido, e/o illegittimo e/o inefficace ovvero comunque annullare e/o revocare l'avviso impugnato per tutti
i motivi sopra dedotti;
in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, determinare i contributi dovuti in relazione a quanto emergerà all'esito del giudizio;
sanzioni non dovute ovvero irrogate nella misura minima consentita.
Spese e compensi di causa rifusi>.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata su il 17 CP_1 Pt_3 maggio 2025, in cui in primo luogo rilevava l'inopponibilità a sé del giudizio intrapreso da avanti alla giustizia tributaria, dal momento che non era stato Pt_1 notificato all'ente previdenziale il ricorso introduttivo del procedimento.
Nemmeno risultava che l'accertamento fiscale fosse stato annullato o sospeso nel corso del giudizio avanti alla Commissione Tributaria di primo grado.
Era invocato l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, donde rilevanza a ogni effetto di legge di tutti gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, che costituisce la base imponibile della contribuzione previdenziale di cui era richiesto il pagamento (art. 3 bis d.l. n.
384/1992, convertito in l. n. 438/92).
4 Contestava la maturazione del termine di prescrizione, in quanto la decorrenza coincideva con la data dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 n. 8 c.c.
Inoltre, rimarcava che alla notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c.
Stigmatizzava l'inammissibilità delle critiche del ricorrente sull'accertamento fiscale, in quanto la materia era estranea alla giurisdizione del giudice ordinario ed era rimessa al giudice tributario, sia sotto il profilo dei vizi di legittimità degli atti del procedimento di accertamento fiscale, sia sotto il profilo dell'an e del quantum dell'accertamento stesso.
Nel merito, si richiamava il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate circa le indagini svolte per determinare il reddito effettivo del contribuente, donde fondatezza della pretesa.
Ancora, si adduceva la tardività delle questioni in merito alla regolarità formale dell'avviso di addebito, ex art. 617 c.p.c.
Infine, si rivendicava la regolare formazione e tempestività dell'avviso di addebito, conforme alla normativa legale che ne regola il contenuto ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito il l. n. 122/2010).
Era altresì corretto il regime sanzionatorio applicato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al merito degli accertamenti fiscali, nonché in ordine agli asseriti vizi di legittimità dello stesso;
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e dichiarare dovuto il crediti ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
5 - in ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con il decreto di fissazione della prima udienza, datato 22 gennaio 2025, era accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, in quanto ricorrevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Alla prima udienza, 9 giugno 2025, era confermata la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di addebito opposto.
La Giudice autorizzava il ricorrente deposito di schermata tratta dal Sistema
Informativo della Giustizia Tributaria, da cui risultava la pendenza del processo tributario.
Indi, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, si rinviava per discussione.
In vista dell'udienza 27 novembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti costituite compiegavano tempestivamente note scritte finali. Si riportavano agli argomenti svolti negli atti introduttivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
La causa era trattenuta in decisione.
4. Stima la Giudice che il ricorso non meriti accoglimento e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 46/1999, che da un lato non è persuasiva e, dall'altro lato, è irrilevante.
Come si evince dal chiaro tenore letterale dell'avviso di addebito opposto, esso traeva origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Controlli di Brescia, n. T9H01B102614/2023 per l'anno 2017, formato il 15 dicembre 2023 (e notificato a il 30 dicembre 2023). Parte_1
6 Esso rappresentava il frutto di una complessa e articolata indagine, avviata dalla
Guardia di Finanza, Gruppo di Brescia - Nucleo Operativo a seguito delle informazioni acquisite nell'ambito di due procedimenti penali incardinati presso la locale Procura della Repubblica, n. 302/2020 R.G.N.R. Mod. 21 e n.
15328/2021 R.G.N.R. Mod. 21.
Le risultanze degli approfondimenti nei confronti dell'impresa “ CP_3 [...]
”, per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, Controparte_4 erano compendiate in verbale di constatazione del 24 febbraio 2022.
In particolare, all'esito delle investigazioni era attribuito un maggior reddito d'impresa, per l'anno 2017, all'impresa “Omac s.n.c. di ER LO & MO
GI, di cui era socio il ricorrente, pari a euro 146.777,80, riscontrato per l'indeducibilità di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, donde l'emissione di uno specifico avviso di accertamento a essa rivolto, n.
T9H02B102452/2023 per l'anno d'imposta 2017 e notificatole in data 30 novembre 2023.
Per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate, rilevato che aveva dichiarato un Pt_1 reddito da partecipazione di euro 12.046,00 per l'anno d'imposta 2017, inferiore a quello ufficialmente acclarato di euro 73.389,00, procedeva al recupero a tassazione nei confronti del ricorrente delle somme evase al fisco.
Di conseguenza, solo in epoca successiva all'emissione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l' era in grado per un verso calcolare i contributi CP_1 previdenziali aggiuntivi dovuti per quell'annualità rispetto a quelli già versati, sulla base del reddito complessivo così rideterminato e, per altro verso, chiederne il pagamento al ricorrente.
Infatti, si staglia in tutta evidenza che parte resistente acquisiva contezza del mancato pagamento di contributi previdenziali sul maggior reddito di partecipazione di ascrittogli per il 2017 solo a partire dall'emanazione Pt_1 dell'atto di accertamento dell'autorità preposta, avvenuta il 15 dicembre 2023.
7 In altri termini, l'esercizio del potere era in concreto possibile per l' CP_1 esclusivamente da quel momento e non in epoca anteriore, al momento dell'insorgenza del debito.
Pertanto, in base al limpido tenore letterale della norma invocata dall'opponente - art. 25, comma 1 lett. a) d. lgs. n. 46/1999 - da tale data, ossia dal 15 dicembre
2023, decorre il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo (entro il 31 dicembre dell'anno successivo>).
Poiché l' provvedeva a formare l'avviso di accertamento entro il 31 CP_1 dicembre 2024 (era datato il 23 novembre 2024 ed era notificato a il 18 Pt_1 dicembre 2024) agiva tempestivamente.
L'argomento della tardività fonte di decadenza è dunque privo di pregio.
In ogni caso, si tratta di questione non significativa, atteso il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può CP_1 chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda> [cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.
3486 del 23 febbraio 2016 (Rv. 638963 - 01), che in motivazione così statuisce:
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass.
6.11.09 n.
23600; Cass. 20.4.02 n. 5763). (…)
Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche CP_1 la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (…) (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell' , v. anche Cass.
6.8.12 n. 14149). CP_5
8 D'altronde, come questa S.C. ha altresì statuito (v. Cass. n. 13982/07), la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione
è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare
l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99 è una decadenza processuale
e non sostanziale. Ciò è altresì confermato:
a) dal tenore testuale della nonna, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le nonne in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass.
25.5.12 n. 8350);
c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal
9 rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale>].
L'eccezione è rigettata.
6. Reputa la Decidente che non sia, altresì, condivisibile l'assunto dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi richiesti.
Invero, sovviene la specifica disciplina prevista dall'art. 2941 n. 8 c.p.c., che stabilisce la sospensione della prescrizione per il tempo in cui il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.
Nel caso in esame, il disvelamento della reale situazione di risale al giorno Pt_1 di emissione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta il 15 dicembre 2023, di talché fino a quel momento la prescrizione non era decorsa;
la notificazione del medesimo provvedimento e, poi, dell'avviso di addebito opposto il 18 dicembre 2024, hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale, disposto dall'art. 3, comma 9 l. 335/1995, sicché non è maturata.
L'eccezione non merita, perciò, accoglimento.
7. L'opponente biasimava, poi la motivazione dell'avviso di addebito opposto, in quanto carente in punto di indicazione delle modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni, nonché dell'importo dei contributi dovuti per ciascuna mensilità in cui era riscontrata evasione.
Anche in questo caso le proteste di non colgono nel segno. Pt_1
Infatti, come detto sopra, la base di calcolo era costituita dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che effettuava una valutazione globale su base annua del reddito prodotto dalla società “Omac s.n.c. di ER LO & MO
GI nel 2017, senza scomporre il dato su base mensile.
Il metodo per conteggiare i contributi dovuti nella Gestione Artigiani e
Commercianti è determinato dalla legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d. lgs. n.
462/1997, che fa riferimento espresso alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
10 Invero, come afferma la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 20950 del 23 luglio 2025 (Rv. 675849 - 01) - ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Il d. lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662/1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso, all'art. 1 ha stabilito che per la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, …, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi>.
Di talché, riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della CP_1 riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto» (Cass. n.
20726/2021)>.
Quanto alle sanzioni, nell'avviso opposto testualmente era citato l'art. 116, comma
8 lett. b) L. n. 388/2000.
Non residuano, dunque, aloni di dubbio in merito alla congruità e alla completezza dell'apparato motivazionale dell'atto.
La questione va rigettata.
8. Precisa altresì la Giudice che la contestuale pendenza di giudizio tributario non
è dirimente.
Infatti, come afferma la Suprema Corte, Il giudizio tributario concernente la pretesa impositiva conseguente all'accertamento di un maggior reddito e quello
11 avente ad oggetto i contributi previdenziali sullo stesso dovuti, benché entrambi fondati sul medesimo accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non sono legati da un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché fra le stesse può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, per sua natura inidonea a dar luogo a contrasto di giudicati> - Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 20950 del 23 luglio 2025 (Rv. 675849 - 01).
La Corte di Cassazione ha ritenuto con questa pronuncia di dover dare continuità al proprio orientamento interpretativo in merito alla violazione dell'art. 24 d. lgs.
46/1997.
Per inciso, si sottolinea che l'art. 24 d. lgs. 46/1999 è stato abrogato dal d. lgs. n.
33 del 24 marzo 2025, denominato “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, entrato in vigore il 27 marzo 2025; tuttavia, stante la previsione finale dell'art. 243, secondo cui Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026>, resta allo stato invariata la disciplina della materia, regolata dalla normativa preesistente.
Com'è noto, l'art. 24 citato prescrive al comma 3 che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria dell'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Ebbene, anche laddove sia riscontrata l'inosservanza di questa disposizione, l'A.G. ordinaria non è esonerata dall'accertamento del merito della fondatezza della obbligazione contributiva (Cass. n. 11515/17, n. 20055/2016, n. 5949/2020 e n.
14044/2025).
Argomenta la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20950/2025: Questa Corte è costante nell'affermare che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, allorché ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità. Il giudice, invero, è tenuto a esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale (fra le molte, Cass., sez. VI - Lav., 6 luglio
2018, n. 17858), in modo non dissimile da quel che l'ordinamento prevede in
12 caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche nella fattispecie evocata come termine di paragone, l'opposizione del debitore dà luogo a un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che non è circoscritto all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma necessariamente involge anche la disamina della fondatezza della domanda e impone al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa (da ultimo, Cass., sez.
II, 15 dicembre 2021, n. 40110)>.
Pertanto, anche laddove l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio fosse ritenuta illegittima, il Giudice deve comunque procedere con l'esame del merito della pretesa azionata dall' con l'avviso di addebito, senza arrestarsi in limine al CP_1 riscontro di un mero vizio formale della cartella (Cass. n. 22832/2023).
9. Ciò posto, passando all'esame del merito si osserva che adduceva per un Pt_1 verso che non fosse provato il credito dell'ente previdenziale e, per altro verso, che non sussistesse il debito contributivo profilato a suo carico.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie, vengono in rilievo maggiori debiti contributivi imputati a Pt_1 di cui si predica il mancato versamento, correlati a una maggiore base imponibile calcolata dall'Agenzia delle Entrate per la società di cui era socio al 50%, “Omac
s.n.c. di ER LO & MO GI, pari a euro 146.777,80, derivante dall'indeducibilità di costi connessi a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturati da due società c.d. filtro e cartiere, “V.E. Meccanica s.r.l.s.” e “Due Mec
s.r.l.s.”, di cui era legale rappresentante . Persona_1
Tanto si apprende dall'avviso di accertamento n. T9H01B102614/2023, emanato con riferimento al periodo d'imposta 2017, che era espressamente citato nell'avviso di addebito opposto.
Dalla lettura del provvedimento di questo A.d.E. si evince l'antecedente logico e giuridico, costituito da un ulteriore avviso di accertamento n.
T9H02B102452/2023, elaborato a seguito di verifica nell'alveo di una più vasta operazione di repressione dell'evasione fiscale, che era stato notificato alla società
“Omac s.n.c. di ER LO & MO GI il 30 novembre 2023.
13 È ormai consolidato il principio per cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria (Cass. n.
21541/2019 e n. 4564/2021), come ribadito in tempi recentissimi nell'ordinanza n. 20950/2025, la quale diffusamente spiega: Questa Corte (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 24774 del 3/10/2019, Rv. 655313 - 01; Sez. Lav., sentenza n. 21541 del 20/08/2019, Rv. 654816 - 01) ha già affermato che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato> e che dall'Agenzia ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997, anche in caso di adesione alla definizione agevolata, conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio»
(Cass. n. 14194/2021), costituendo (v., fra le altre, Cass. n. 13463/2017 e n.
19640/2018) «anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato» (Cass. n. 14194/2021)>.
In applicazione di questi principi, nella vicenda che occupa si rileva che Pt_1 criticava l'assunto dell'Agenzia delle Entrate - su cui poggia la pretesa contributiva dell' - che “Omac s.n.c. di ER LO & MO GI CP_1 avesse contabilizzato fatture per operazioni inesistenti in modo del tutto generico.
Da un lato, assumeva la mancata produzione integrale, in allegato all'avviso di accertamento e al processo di contestazione verbale dell' dei verbali di CP_6 propalazioni rese da tali e costituenti dati probatori valorizzati a Pt_4 Per_1 suo sfavore, siccome citati solo per stralci.
14 Dall'altro lato, rivendicava l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture ricevute, senza le quali la società non avrebbe potuto conseguire i ricavi dichiarati.
Peraltro, non solo non forniva alcuna prova, documentale o testimoniale, a suffragio del proprio assunto di reale ricezione delle forniture di beni e servizi tacciate di fittizietà da parte delle due fornitrici “V.E. Meccanica s.r.l.s.” e “Due
Mec s.r.l.s.”, ma anche non enunciava elementi per sondare l'esatta consistenza dei propri redditi, così da apprezzarne la misura ridotta rispetto a quanto acclarato dall' e, in tesi, conforme a quanto autoliquidato. CP_6
In altri termini, non ha indicato quei seri elementi di segno contrario Pt_1 necessari a resistere all'accertamento tributario compiuto dall'ente a ciò preposto.
Ne consegue che non può ritenersi infirmato l'atto presupposto dell'avviso di addebito oppostogli.
10. Quanto all'ultima censura, concernente il trattamento sanzionatorio, se ne registra la correttezza siccome nella fattispecie che occupa si riscontra occultamento di redditi e, dunque, evasione.
Ne discende il rigetto della domanda di parte ricorrente.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 5.391,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
15 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 5.391,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 novembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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