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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 2782/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025 da
1) LE
[...]
: Parte_1 Pt_2
Nata a Milano (MI), il 03.10.1981
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
C.F.: C.F._1
Titolo di studio: Diploma scuola superiore
Professione: Impiegata
Rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lovati (c.f. ) e dall'Avv. Marta Lucev C.F._2
(c.f.: ) entrambe del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata ai fini del C.F._3 presente procedimento presso lo Studio dei nominati difensori in Milano, Via Larga nr. 15
e
2) CP_1
Cittadinanza: Pt_2
Nato a Milano il 26.10.1981 residente in [...]
C.F.: C.F._4
Titolo di studio: Diploma scuola superiore
Professione: Impiegato
Rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Galli (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._5 ed elettivamente domiciliato in Milano alla via Rugabella n. 1 presso lo studio del nominato difensore con i seguenti figli: pagina 1 di 6
Controparte_2
Nato a Milano (MI) il 17.01.2012
C.F.: C.F._6
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
Parte_3
Nato a Milano (MI) il 15.01.2016
C.F.: C.F._7
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.03.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
Piaccia all'Il.mo Tribunale di Milano adito omologare le seguenti condizioni Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul collocamento di e CP_2 Pt_3
1.1) I genitori si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dei figli e . CP_2 Pt_3
1.2) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr.
4. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli.
Sulle modalità di visita e frequentazione
2.1) e trascorreranno con il papà fine settimana alternati dal venerdì alle 18:00 quando CP_2 Pt_3 il papà li andrà a prendere a casa della mamma sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma. Oltre a quanto sopra e , compatibilmente con i CP_2 Pt_3 rispettivi impegni e con gli impegni dei genitori, trascorreranno con il papà due sere infrasettimanali individuate di volta in volta su accordo tra i genitori dalle 17:00 quando il papà li andrà a prendere a casa della mamma sino alle 19:00 quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma.
Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori
2.2) Vacanze natalizie. Nelle vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore la settimana dal 24.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01. Il giorno della vigilia ed il giorno di Natale verranno di anno in anno alternati tra i genitori sì da consentire ai figli di festeggiare con ciascuno di loro. I genitori convengono che nelle festività natalizie del 2024 i figli trascorreranno con la mamma la settimana dal 24.12 al 30.12 ed il giorno di Natale e con il papà la settimana dal 31.12 al
06.01 e la vigilia di Natale.
2.3) Vacanze estive (da intendersi come periodo di sospensione scolastica). I genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non consecutive. Entro il 31 marzo di ogni anno i genitori si comunicheranno il periodo ed il luogo prescelto per la villeggiatura con i figli. pagina 2 di 6 2.4) Vacanze Pasquali. e trascorreranno ad anni alterni le festività della Pasqua, da CP_2 Pt_3 intendersi come periodo di sospensione scolastica, con ciascun genitore.
2.5) I ponti saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana attiguo. CP_3
2.6) Le ulteriori festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale.
2.7) Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
2.8) Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme ai figli il giorno del compleanno e partecipare congiuntamente alla festicciola che vorranno organizzare con gli amici.
2.9) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata con i figli in deroga ai normali accordi.
2.10) Nell'ipotesi in cui uno dei genitori fosse impossibilitato ad occuparsi dei figli per ragioni lavorative o di salute nei giorni di spettanza, e resteranno con l'altro genitore che verrà CP_2 Pt_3 interpellato con congruo preavviso.
2.11) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
Contributo al mantenimento
3.1) Il papà contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla mamma collocataria entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità la somma e di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) come per legge. Al termine del finanziamento contratto dal Signor per le spese di acquisto del nuovo immobile le parti valuteranno se modificare CP_1
l'importo del mantenimento dei minori;
3.2) Le spese extra assegno che di seguito si riepilogano saranno tra i genitori suddivise nella misura del 50% ciascuno:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
pagina 3 di 6 d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario
(sia delle spese straordinarie da concordare che di quelle da non concordare) dovrà inviare entro 30 giorni all'altro genitore - a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione- la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.3) La mamma quale genitore collocatario percepirà integralmente l'Assegno Unico e Universale per i figli.
3.4) I genitori convengono che l'assegno di invalidità percepito mensilmente dal figlio Pt_3 continuerà ad essere accreditato sul conto corrente con vincolo pupillare nr. 967 intestato al figlio minore e verrà accumulato dai genitori per costituire una riserva per il figlio.
Casa familiare pagina 4 di 6 4.1) La casa familiare sita in Milano alla Via Mario Borsa nr. 4 di proprietà esclusiva della sig.ra sarà alla stessa assegnata affinché vi abiti con i figli che ivi manterranno la residenza anagrafica. Pt_1
4.2) La sig.ra sosterrà integralmente il rateo mensile di mutuo acceso per l'acquisto Parte_4 dell'ex casa familiare alla stessa assegnata.
4.3) I genitori si danno atto che, in accordo tra loro, il sig. a far data dal 29.11.2024 si è CP_1 trasferito nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Castellazzo de Stampi (Fraz. Corbetta) alla Via
Gorizia 5.
Espatrio
I genitori, per quanto occorrer possa, si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli per cui occorresse la firma dell'altro.
I genitori convengono di escludere che e possano espatriare per scopi diversi da quelli CP_2 Pt_3 turistici o gite scolastiche o vacanze studio e che i viaggi del minore con uno dei genitori nei paesi extra Unione Europea – fatta eccezione per i paesi confinanti con l'Italia e per il Regno Unito/Irlanda del Nord - dovranno essere autorizzati per iscritto dall'altro genitore.
Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 5 di 6 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025 da
1) LE
[...]
: Parte_1 Pt_2
Nata a Milano (MI), il 03.10.1981
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
C.F.: C.F._1
Titolo di studio: Diploma scuola superiore
Professione: Impiegata
Rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lovati (c.f. ) e dall'Avv. Marta Lucev C.F._2
(c.f.: ) entrambe del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata ai fini del C.F._3 presente procedimento presso lo Studio dei nominati difensori in Milano, Via Larga nr. 15
e
2) CP_1
Cittadinanza: Pt_2
Nato a Milano il 26.10.1981 residente in [...]
C.F.: C.F._4
Titolo di studio: Diploma scuola superiore
Professione: Impiegato
Rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Galli (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._5 ed elettivamente domiciliato in Milano alla via Rugabella n. 1 presso lo studio del nominato difensore con i seguenti figli: pagina 1 di 6
Controparte_2
Nato a Milano (MI) il 17.01.2012
C.F.: C.F._6
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
Parte_3
Nato a Milano (MI) il 15.01.2016
C.F.: C.F._7
Residente in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr. 4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.03.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
Piaccia all'Il.mo Tribunale di Milano adito omologare le seguenti condizioni Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul collocamento di e CP_2 Pt_3
1.1) I genitori si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dei figli e . CP_2 Pt_3
1.2) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Milano (MI) alla via Mario Borsa nr.
4. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli.
Sulle modalità di visita e frequentazione
2.1) e trascorreranno con il papà fine settimana alternati dal venerdì alle 18:00 quando CP_2 Pt_3 il papà li andrà a prendere a casa della mamma sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma. Oltre a quanto sopra e , compatibilmente con i CP_2 Pt_3 rispettivi impegni e con gli impegni dei genitori, trascorreranno con il papà due sere infrasettimanali individuate di volta in volta su accordo tra i genitori dalle 17:00 quando il papà li andrà a prendere a casa della mamma sino alle 19:00 quando il papà li riaccompagnerà a casa della mamma.
Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori
2.2) Vacanze natalizie. Nelle vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore la settimana dal 24.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12 al 06.01. Il giorno della vigilia ed il giorno di Natale verranno di anno in anno alternati tra i genitori sì da consentire ai figli di festeggiare con ciascuno di loro. I genitori convengono che nelle festività natalizie del 2024 i figli trascorreranno con la mamma la settimana dal 24.12 al 30.12 ed il giorno di Natale e con il papà la settimana dal 31.12 al
06.01 e la vigilia di Natale.
2.3) Vacanze estive (da intendersi come periodo di sospensione scolastica). I genitori trascorreranno con i figli due settimane anche non consecutive. Entro il 31 marzo di ogni anno i genitori si comunicheranno il periodo ed il luogo prescelto per la villeggiatura con i figli. pagina 2 di 6 2.4) Vacanze Pasquali. e trascorreranno ad anni alterni le festività della Pasqua, da CP_2 Pt_3 intendersi come periodo di sospensione scolastica, con ciascun genitore.
2.5) I ponti saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana attiguo. CP_3
2.6) Le ulteriori festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale.
2.7) Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
2.8) Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme ai figli il giorno del compleanno e partecipare congiuntamente alla festicciola che vorranno organizzare con gli amici.
2.9) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata con i figli in deroga ai normali accordi.
2.10) Nell'ipotesi in cui uno dei genitori fosse impossibilitato ad occuparsi dei figli per ragioni lavorative o di salute nei giorni di spettanza, e resteranno con l'altro genitore che verrà CP_2 Pt_3 interpellato con congruo preavviso.
2.11) Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
Contributo al mantenimento
3.1) Il papà contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla mamma collocataria entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità la somma e di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) come per legge. Al termine del finanziamento contratto dal Signor per le spese di acquisto del nuovo immobile le parti valuteranno se modificare CP_1
l'importo del mantenimento dei minori;
3.2) Le spese extra assegno che di seguito si riepilogano saranno tra i genitori suddivise nella misura del 50% ciascuno:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
pagina 3 di 6 d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario
(sia delle spese straordinarie da concordare che di quelle da non concordare) dovrà inviare entro 30 giorni all'altro genitore - a mezzo raccomandata o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione- la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3.3) La mamma quale genitore collocatario percepirà integralmente l'Assegno Unico e Universale per i figli.
3.4) I genitori convengono che l'assegno di invalidità percepito mensilmente dal figlio Pt_3 continuerà ad essere accreditato sul conto corrente con vincolo pupillare nr. 967 intestato al figlio minore e verrà accumulato dai genitori per costituire una riserva per il figlio.
Casa familiare pagina 4 di 6 4.1) La casa familiare sita in Milano alla Via Mario Borsa nr. 4 di proprietà esclusiva della sig.ra sarà alla stessa assegnata affinché vi abiti con i figli che ivi manterranno la residenza anagrafica. Pt_1
4.2) La sig.ra sosterrà integralmente il rateo mensile di mutuo acceso per l'acquisto Parte_4 dell'ex casa familiare alla stessa assegnata.
4.3) I genitori si danno atto che, in accordo tra loro, il sig. a far data dal 29.11.2024 si è CP_1 trasferito nell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Castellazzo de Stampi (Fraz. Corbetta) alla Via
Gorizia 5.
Espatrio
I genitori, per quanto occorrer possa, si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli per cui occorresse la firma dell'altro.
I genitori convengono di escludere che e possano espatriare per scopi diversi da quelli CP_2 Pt_3 turistici o gite scolastiche o vacanze studio e che i viaggi del minore con uno dei genitori nei paesi extra Unione Europea – fatta eccezione per i paesi confinanti con l'Italia e per il Regno Unito/Irlanda del Nord - dovranno essere autorizzati per iscritto dall'altro genitore.
Il presente accordo è stato negoziato, approfondito, verificato ed analizzato analiticamente dai contraenti, che lo sottoscrivono nel totale convincimento della sua equità ed opportunità, concordando pienamente sia su ogni dato oggettivo, sia sulle motivazioni interiori sottostanti.
Le pattuizioni qui concordate sono soggette a verifica al fine di apportare gli eventuali adeguamenti suggeriti dall'esperienza applicativa e dalle eventuali necessità collegate alla crescita dei figli.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 5 di 6 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 6