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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G. del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via F. Crispi, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Massara, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
E
, nata a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Crispi, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Domenico Massara, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
I ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 19.02.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio civile, celebrato in Sant'Agnello (NA), in data 08.07.2018, convenendo quale regime patrimoniale la separazione legale dei beni e che dalla loro unione, in data 08.08.2020, è nata la figlia i ricorrenti hanno Persona_1 rappresentato, altresì, il sorgere tra i predetti di incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale e di aver raggiunto un accordo relativo alla casa coniugale, all'affidamento, alla collocazione della figlia minore e alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché all'obbligo di mantenimento gravante su quest'ultimo.
All'udienza del 05.11.2024, le parti comparse personalmente ed ascoltate congiuntamente ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione ai patti e alle condizioni concordate in udienza.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale ha concluso come da parere depositato in data 19.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore.
Le parti comparse personalmente in udienza congiuntamente dichiaravano di aver un rapporto pacifico tra loro e sereno nella gestione della figlia che frequentava regolarmente il padre.
ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1950,00 circa, senza Parte_1 straordinario. Quest'ultimo ha, infatti, prodotto CUD relativo all'anno 2023 che mostra un reddito lordo annuo pari ad euro 39.408,31 (cfr. Cud 2024 depositato il 27.08.2024). Ha dichiarato, inoltre, di vivere al piano terra della casa coniugale, precisando di essere comproprietario con la sorella dell'intero fabbricato e di non corrispondere alcun canone alla sorella.
ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.900,00 circa e di non avere CP_1 altre fonti di reddito, nonché di vivere con la figlia nella casa già adibita a residenza coniugale;
ha, inoltre, prodotto dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 che mostra un reddito lordo annuo pari ad euro 34.410,00 (cfr. dichiarazione dei redditi del 2024 depositata il 27.08.2024).
Pertanto, in ragione della suindicata posizione economica, ciascun coniuge, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficiente, rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 CP_1 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 CP_1
), ai seguenti patti e condizioni: C.F._4
1) i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, nell'interesse della figlia;
2) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori nel rispetto del regime di affido Per_1 condiviso, con collocazione presso la madre. Pertanto, le decisioni di maggiore importanza relative alla vita della figlia, quali le iscrizioni, gli indirizzi scolastici, le scelte di eventuali medici specialisti
(salvo i casi di urgenza), indirizzi culturali e sportivi, saranno assunti dai genitori che si impegnano alla più leale collaborazione;
3) la figlia potrà stare col padre tutte le volte che questi lo vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze scolastiche e sportive della figlia, e in ogni caso nei periodi di Natale e Pasqua, vacanze estive e di ferie verranno concordati tra i coniugi le modalità ed i tempi di permanenza con il padre.
In ogni caso per prevenire eventuali dissidi o disaccordi tra i genitori, il diritto di visita del padre in assenza di accordo viene così disciplinato:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
- durante la settimana potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana dalle ore
17.30 alle ore 20.30, che in caso di disaccordo si individuano nei giorni di mercoledì e venerdì; tenuto conto dell'età della figlia, quest'ultima trascorrerà le vacanze natalizie nel rispetto del criterio dell'alternanza, dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore ed il giorno dell'epifania ad anni alterni con ciascun genitore, le vacanze pasquali ad anni alterni la domenica di pasqua il lunedì in albis con un genitore a l'anno successivo con l'altro in via alternata;
il padre terrà con sé la figlia durante il periodo estivo per sette giorni ed a partire dall'estate 2026 per giorni quindici anche non consecutivi e lo stesso darà comunicazione entro il giorno 30 del mese di giugno del periodo feriale che intenderà trascorrere con la figlia;
4) la casa coniugale sita in Sant'Agnello (NA) alla Via Maiano n. 106 è di proprietà del sig. Parte_1
e della di lui sorella sig.ra e fa parte di un piccolo fabbricato composto da
[...] Parte_2 quattro livelli di cui il secondo, il terzo ed il quarto livello, dotati di autonomo accesso, sono utilizzati dai coniugi e dalla figlia e destinati a casa familiare.
La casa familiare in particolare è così composta:
- piano primo (secondo livello) salotto, cucina, bagno e n. 2 terrazzi;
- piano secondo (terzo livello) tre camere (una camera matrimoniale e due camerette), bagno e terrazzo- un piano terzo (quarto livello) di copertura del fabbricato con annesso torrino di sbocco coperto.
La casa familiare innanzi descritta viene assegnata alla moglie sig.ra quale genitore CP_1 collocatario della figlia minore, con tutti i mobili e gli arredi, corredi e suppellettili, che sono di proprietà di e suoi familiari ad esclusione di quelli presenti nel soggiorno, nella Parte_1 camera matrimoniale e nella cameretta della figlia che sono di entrambi i coniugi.
Le spese per le utenze di cui è dotato l'intero fabbricato resteranno a carico della sig.ra CP_1 nella misura di 1/3 ed i restanti 2/3 restano a carico del sig. e dei suoi
[...] Parte_1 familiari;
6) il sig. si obbliga a versare anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di agosto 2024, alla sig.ra un importo mensile complessivo pari ad euro € CP_1
300,00 (trecento/00) per il mantenimento della figlia con aumento ISTAT come per legge, a partire dal mese di agosto 2024 con primo aumento dal mese di agosto 2025.
Nel caso in cui la sig.ra dovesse decidere di lasciare la casa coniugale e trovare una CP_1 diversa soluzione abitativa il sig. si obbliga a corrispondere un'integrazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento della minore di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per la locazione di un appartamento, pertanto l'assegno di mantenimento mensile ascenderebbe a complessivi € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi in base agli aggiornamenti ISTAT come per legge a partire dal mese di agosto 2024 con primo aumento dal mese di agosto 2025 ed a contribuire nella misura del 65% al pagamento delle spese ordinarie scolastiche (iscrizione e cancelleria).
In ogni caso la spesa per la mensa scolastica della minore resterà integralmente a carico del padre;
7) le spese straordinarie per la figlia, così come determinate nel protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati (prot. 1568/2021) del 6/07/2022, resteranno a carico del padre nella misura del 65% ed a carico della madre nella misura del 35%;
8) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti dal punto di vista economico, per cui espressamente rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento da prevedersi in loro favore e, pertanto, alcun assegno periodico viene fissato per l'uno o per l'altro; 9) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti necessari all'espatrio per loro stessi e per la figlia minore, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità;
10) per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 6, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2018);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G. del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via F. Crispi, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Massara, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso
E
, nata a [...], il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via F. Crispi, n. 62, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Domenico Massara, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
I ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 19.02.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.08.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio civile, celebrato in Sant'Agnello (NA), in data 08.07.2018, convenendo quale regime patrimoniale la separazione legale dei beni e che dalla loro unione, in data 08.08.2020, è nata la figlia i ricorrenti hanno Persona_1 rappresentato, altresì, il sorgere tra i predetti di incomprensioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale e di aver raggiunto un accordo relativo alla casa coniugale, all'affidamento, alla collocazione della figlia minore e alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, nonché all'obbligo di mantenimento gravante su quest'ultimo.
All'udienza del 05.11.2024, le parti comparse personalmente ed ascoltate congiuntamente ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione ai patti e alle condizioni concordate in udienza.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale ha concluso come da parere depositato in data 19.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore.
Le parti comparse personalmente in udienza congiuntamente dichiaravano di aver un rapporto pacifico tra loro e sereno nella gestione della figlia che frequentava regolarmente il padre.
ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile di euro 1950,00 circa, senza Parte_1 straordinario. Quest'ultimo ha, infatti, prodotto CUD relativo all'anno 2023 che mostra un reddito lordo annuo pari ad euro 39.408,31 (cfr. Cud 2024 depositato il 27.08.2024). Ha dichiarato, inoltre, di vivere al piano terra della casa coniugale, precisando di essere comproprietario con la sorella dell'intero fabbricato e di non corrispondere alcun canone alla sorella.
ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.900,00 circa e di non avere CP_1 altre fonti di reddito, nonché di vivere con la figlia nella casa già adibita a residenza coniugale;
ha, inoltre, prodotto dichiarazione dei redditi dell'anno 2023 che mostra un reddito lordo annuo pari ad euro 34.410,00 (cfr. dichiarazione dei redditi del 2024 depositata il 27.08.2024).
Pertanto, in ragione della suindicata posizione economica, ciascun coniuge, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficiente, rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 CP_1 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._3 CP_1
), ai seguenti patti e condizioni: C.F._4
1) i coniugi, liberamente ed espressamente, consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza, obbligandosi a darsi reciprocamente avviso di ogni variazione almeno 15 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, nell'interesse della figlia;
2) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori nel rispetto del regime di affido Per_1 condiviso, con collocazione presso la madre. Pertanto, le decisioni di maggiore importanza relative alla vita della figlia, quali le iscrizioni, gli indirizzi scolastici, le scelte di eventuali medici specialisti
(salvo i casi di urgenza), indirizzi culturali e sportivi, saranno assunti dai genitori che si impegnano alla più leale collaborazione;
3) la figlia potrà stare col padre tutte le volte che questi lo vorrà, compatibilmente con le Per_1 esigenze scolastiche e sportive della figlia, e in ogni caso nei periodi di Natale e Pasqua, vacanze estive e di ferie verranno concordati tra i coniugi le modalità ed i tempi di permanenza con il padre.
In ogni caso per prevenire eventuali dissidi o disaccordi tra i genitori, il diritto di visita del padre in assenza di accordo viene così disciplinato:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
- durante la settimana potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana dalle ore
17.30 alle ore 20.30, che in caso di disaccordo si individuano nei giorni di mercoledì e venerdì; tenuto conto dell'età della figlia, quest'ultima trascorrerà le vacanze natalizie nel rispetto del criterio dell'alternanza, dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni con ciascun genitore ed il giorno dell'epifania ad anni alterni con ciascun genitore, le vacanze pasquali ad anni alterni la domenica di pasqua il lunedì in albis con un genitore a l'anno successivo con l'altro in via alternata;
il padre terrà con sé la figlia durante il periodo estivo per sette giorni ed a partire dall'estate 2026 per giorni quindici anche non consecutivi e lo stesso darà comunicazione entro il giorno 30 del mese di giugno del periodo feriale che intenderà trascorrere con la figlia;
4) la casa coniugale sita in Sant'Agnello (NA) alla Via Maiano n. 106 è di proprietà del sig. Parte_1
e della di lui sorella sig.ra e fa parte di un piccolo fabbricato composto da
[...] Parte_2 quattro livelli di cui il secondo, il terzo ed il quarto livello, dotati di autonomo accesso, sono utilizzati dai coniugi e dalla figlia e destinati a casa familiare.
La casa familiare in particolare è così composta:
- piano primo (secondo livello) salotto, cucina, bagno e n. 2 terrazzi;
- piano secondo (terzo livello) tre camere (una camera matrimoniale e due camerette), bagno e terrazzo- un piano terzo (quarto livello) di copertura del fabbricato con annesso torrino di sbocco coperto.
La casa familiare innanzi descritta viene assegnata alla moglie sig.ra quale genitore CP_1 collocatario della figlia minore, con tutti i mobili e gli arredi, corredi e suppellettili, che sono di proprietà di e suoi familiari ad esclusione di quelli presenti nel soggiorno, nella Parte_1 camera matrimoniale e nella cameretta della figlia che sono di entrambi i coniugi.
Le spese per le utenze di cui è dotato l'intero fabbricato resteranno a carico della sig.ra CP_1 nella misura di 1/3 ed i restanti 2/3 restano a carico del sig. e dei suoi
[...] Parte_1 familiari;
6) il sig. si obbliga a versare anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dal mese di agosto 2024, alla sig.ra un importo mensile complessivo pari ad euro € CP_1
300,00 (trecento/00) per il mantenimento della figlia con aumento ISTAT come per legge, a partire dal mese di agosto 2024 con primo aumento dal mese di agosto 2025.
Nel caso in cui la sig.ra dovesse decidere di lasciare la casa coniugale e trovare una CP_1 diversa soluzione abitativa il sig. si obbliga a corrispondere un'integrazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento della minore di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo per la locazione di un appartamento, pertanto l'assegno di mantenimento mensile ascenderebbe a complessivi € 700,00 (settecento/00), da rivalutarsi in base agli aggiornamenti ISTAT come per legge a partire dal mese di agosto 2024 con primo aumento dal mese di agosto 2025 ed a contribuire nella misura del 65% al pagamento delle spese ordinarie scolastiche (iscrizione e cancelleria).
In ogni caso la spesa per la mensa scolastica della minore resterà integralmente a carico del padre;
7) le spese straordinarie per la figlia, così come determinate nel protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Torre Annunziata ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati (prot. 1568/2021) del 6/07/2022, resteranno a carico del padre nella misura del 65% ed a carico della madre nella misura del 35%;
8) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere autosufficienti dal punto di vista economico, per cui espressamente rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento da prevedersi in loro favore e, pertanto, alcun assegno periodico viene fissato per l'uno o per l'altro; 9) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti necessari all'espatrio per loro stessi e per la figlia minore, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità;
10) per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 6, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno
2018);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato