Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1472/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.3.1956, rappresentata e difesa, per mandato in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni Crosta e dall'Avv. Liborio Maurizio Costanza;
appellante
CONTRO
nato a [...] il giorno 1/6/1958 (C.F.: Controparte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._2 Controparte_2
(C.F. rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. C.F._3
Riccardo Mancuso Lo Sardo;
appellati
Conclusioni dell'appellante, come da note del 15.11.2024: “si insiste nella
formulata rinunzia, e ci si rimette alle determinazioni dell'Ecc.ma Corte d'Appello
sulle spese di lite”.
Conclusioni degli appellati, come da note dell'8.11.2024 che richiamano quelle del 5.9.2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa;
rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello
proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 2645 emessa Parte_1
dal Tribunale di Palermo in data 13-15/6/2022 e, questa confermando in ogni sua
parte, condannare la detta al pagamento delle spese e Parte_1
compensi di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.4.2019 i germani e Controparte_1
, premettendo di essere eredi di , Controparte_2 Persona_1
deceduto in Borgetto in data 10 marzo 2019 senza lasciare testamento,
evocarono in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la sorella
[...]
al fine di ottenere la riduzione della donazione del 17 giugno 2004 Parte_1
(Rep. n. 14898) con cui i genitori, il prefato e Persona_1 P_
, all'epoca in regime di comunione legale, avevano trasferito alla
[...]
convenuta i loro unici diritti di natura immobiliare - costituiti da ¼ indiviso dei seguenti beni immobili, siti nella Via Corsitti di Borgetto: a) villino con corte,
confinante con Via Corsitti, stradella Lo Iacono, ed altri, in catasto al foglio 7,
particella 1542 sub 2, piano terra;
b) villino con corte, confinante con Via Corsitti, 3
stradella Lo Iacono, ed altri, in catasto al foglio 7, particella 1542 sub 3, piano I;
c) garage, composto da un vano seminterrato, confinante con Via Corsitti,
stradella Lo Iacono, ed altri, in catasto al foglio 7, particella 1542 sub 4) -
deducendo la lesione della legittima loro riservata e chiedendo la riduzione dell'atto dispositivo e la assegnazione della quota di loro spettanza.
Si costituì formulando una eccezione di intervenuta Parte_1
usucapione in proprio favore delle unità immobiliari in questione nella loro intera estensione, deducendo l'indeterminatezza della domanda di riduzione così come formulata e, in subordine, in caso di accoglimento della avversa pretesa,
chiedendo che, ai fini della determinazione dell'entità della lesione, si tenesse conto della quota disponibile del de cuius.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2645/2022 emessa in data 13-
15/6/2022, dichiarò l'inefficacia della donazione de qua effettuata da _1
nella parte in cui aveva leso le quote di riserva spettanti agli attori, pari
[...]
a 1/48 ciascuno, disponendo la reintegrazione in natura delle stesse sui beni oggetto della donazione mediante ricostituzione della comunione ereditaria;
rigettò ogni altra domanda e condannò la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'integrale riforma di essa col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Hanno resistito gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione in data 27 novembre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4
***
Preliminarmente la Corte osserva che alla udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni l'appellante, mediante note depositate in data 15.11.2024 –
dopo il deposito delle note conclusive della controparte - ha dichiarato di rinunciare all'appello ed agli atti del giudizio, documentando di averne dato comunicazione al difensore di parte appellata. (v. p.e.c. allegata alle suddette note, contenente atto di “rinuncia all'appello”).
Va rilevato che nella procura rilasciata dalla appellante ai suoi difensori era espressamente attribuito il potere di “rinunciare all'azione e agli atti del giudizio”.
Ora, la Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che la rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione, se interviene dopo il giudizio di primo grado) va distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio in quanto costituisce una rinunzia nel merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass.
n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione, invero, provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la automatica cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 2, sent. N. 4499/96, da ultimo: Cass. sez.2, sent. N.
25311/2022).
Sulla scorta dei principi appena enunciati va, quindi, dichiarata la inammissibilità
del gravame.
In applicazione analogica di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 306 c.p.c.
(cfr. Cass., sez VI, sent. 6 marzo 2018 n. 5250; da ultimo Cass. sez.2, sent. del 5
5.4.2022 n. 11034), parte appellante, in quanto rinunciante, va necessariamente condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellati, spese che si liquidano per come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e degli scritti difensivi depositati, sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022
(parametri medi per le fasi “studio” e “introduttiva”, minimi per le ulteriori fasi in assenza di elementi di novità). Di esse si dispone la distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.ro 2645/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 13-15 giugno 2022 -
con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata - per sopravvenuta rinuncia alla impugnazione.
Condanna la parte appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.933,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione,
ai sensi dell'art.93 c.p.c., in favore dell'avv. Riccardo Mancuso Lo Sardo.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 7.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo