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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15678 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15678/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VELLO GLORIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 87
e
(c.f. , con l'avv. VELLO GLORIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 87
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.8.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
Per quanto attiene i figli minori
Affidamento e visite I figli minori e saranno affidati via congiunta ai genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre.
II padre frequenterà i figli, salvo diverso miglior accordo fra i genitori, secondo il seguente schema:
1. il padre terrà con sé i minori a settimane alternate dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00; e dal venerdì dalle ore 18.00 sino al sabato alle ore 20.00;
2. durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i minori dal 24 dicembre al 25 dicembre e dal 31 dicembre al 1 gennaio ad anni alterni;
3. durante le Vacanze pasquali i minori staranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno del
Lunedi dell'Angelo con ciascun genitore;
4. durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli 2 settimane, anche non consecutive, di cui almeno una tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato alla madre entro il 31/05 di ogni anno e dovrà essere coordinato con il complessivo periodo di 15 giorni di vacanze che la madre trascorrerà con i figli.
Ulteriori questioni organizzative
I minori trascorreranno due settimane di vacanza con la madre, anche non continuative, durante la pausa scolastica estiva. La signora comunicherà il periodo di vacanza entro il giorno 31/05 Pt_2 di ogni anno.
Nel periodo in cui i figli staranno con un genitore per le vacanze, sono sospese le frequentazioni con l'altro genitore. Ciascuno dei genitori si impegna personalmente a consentire e incoraggiare contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore.
Mantenimento
I ricorrenti concordano che il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma verrà versata tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
Riparto delle spese i ricorrenti concordano nel considerare spese straordinarie rimborsabili, separatamente dall'assegno di mantenimento, le spese necessarie per i minori come da Protocollo del Tribunale di
Brescia, ed, in aggiunta a queste, le spese per la mensa scolastica.
Le spese straordinarie, come sopra definite, nella misura del 50%, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate interamente, entro 15 giorni dalla richiesta documentata di quest'ultimo e saranno pagate a mezzo bonifico bancario, con accredito su conto corrente il cui codice Iban sarà indicato nella richiesta.
Nei casi di spese che richiedono il preventivo consenso, una volta che esso sia manifestato da entrambi i genitori, quello più diligente, laddove l'importo di spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro genitore il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si richiama il regime di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati del 14/07/2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Assegno unico e detrazioni fiscali
L'assegno unico sarà richiesto e percepito dalla signora Pt_2 I minori saranno a carico fiscale al 100% alla madre.
Rapporti tra coniugi
L'unità immobiliare adibita a casa coniugale ed identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Travagliato NCT Fg. 3 Pari. 386 sub 5 e 9; Net Fg 3, Pari. 360, sub. 41 è assegnata, con gli arredi e suppellettili che la corredano, alla signora affinché vi risieda con i figli. Sull'immobile Pt_2 grava mutuo ipotecario stipulato il 16/05/2019 con BTL, Banca del Territorio Lombardo, con scadenza 16/05/2044 per complessivi euro 170.000,00.
Quanto al ripiano del suddetto mutuo, i coniugi provvederanno al pagamento del rateo in ragione di
1/2 ciascuno.
I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, di rinunciare a qualsivoglia richiesta di contributo economico e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche per i minori.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 25/07/2025 25/07/2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in MACLODIO (BS) il 05/05/2018, da cui erano nati i figli il 10.2.2017 e il 3.8.2020, premettendo che, i ricorrenti hanno Per_1 Per_2 convenuto di procedere alla separazione, formalizzata con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti il 19/05/2023, e autorizzato dal P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia in data 23/05/2023 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, dal momento dell'accordo di negoziazione assistita (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a MACLODIO (BS) il 5.5.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
ST TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FR RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15678/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VELLO GLORIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 87
e
(c.f. , con l'avv. VELLO GLORIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 87
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.8.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
Per quanto attiene i figli minori
Affidamento e visite I figli minori e saranno affidati via congiunta ai genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre.
II padre frequenterà i figli, salvo diverso miglior accordo fra i genitori, secondo il seguente schema:
1. il padre terrà con sé i minori a settimane alternate dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00; e dal venerdì dalle ore 18.00 sino al sabato alle ore 20.00;
2. durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé i minori dal 24 dicembre al 25 dicembre e dal 31 dicembre al 1 gennaio ad anni alterni;
3. durante le Vacanze pasquali i minori staranno ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno del
Lunedi dell'Angelo con ciascun genitore;
4. durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli 2 settimane, anche non consecutive, di cui almeno una tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato alla madre entro il 31/05 di ogni anno e dovrà essere coordinato con il complessivo periodo di 15 giorni di vacanze che la madre trascorrerà con i figli.
Ulteriori questioni organizzative
I minori trascorreranno due settimane di vacanza con la madre, anche non continuative, durante la pausa scolastica estiva. La signora comunicherà il periodo di vacanza entro il giorno 31/05 Pt_2 di ogni anno.
Nel periodo in cui i figli staranno con un genitore per le vacanze, sono sospese le frequentazioni con l'altro genitore. Ciascuno dei genitori si impegna personalmente a consentire e incoraggiare contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore.
Mantenimento
I ricorrenti concordano che il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma verrà versata tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
Riparto delle spese i ricorrenti concordano nel considerare spese straordinarie rimborsabili, separatamente dall'assegno di mantenimento, le spese necessarie per i minori come da Protocollo del Tribunale di
Brescia, ed, in aggiunta a queste, le spese per la mensa scolastica.
Le spese straordinarie, come sopra definite, nella misura del 50%, saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate interamente, entro 15 giorni dalla richiesta documentata di quest'ultimo e saranno pagate a mezzo bonifico bancario, con accredito su conto corrente il cui codice Iban sarà indicato nella richiesta.
Nei casi di spese che richiedono il preventivo consenso, una volta che esso sia manifestato da entrambi i genitori, quello più diligente, laddove l'importo di spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro genitore il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si richiama il regime di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati del 14/07/2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Assegno unico e detrazioni fiscali
L'assegno unico sarà richiesto e percepito dalla signora Pt_2 I minori saranno a carico fiscale al 100% alla madre.
Rapporti tra coniugi
L'unità immobiliare adibita a casa coniugale ed identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Travagliato NCT Fg. 3 Pari. 386 sub 5 e 9; Net Fg 3, Pari. 360, sub. 41 è assegnata, con gli arredi e suppellettili che la corredano, alla signora affinché vi risieda con i figli. Sull'immobile Pt_2 grava mutuo ipotecario stipulato il 16/05/2019 con BTL, Banca del Territorio Lombardo, con scadenza 16/05/2044 per complessivi euro 170.000,00.
Quanto al ripiano del suddetto mutuo, i coniugi provvederanno al pagamento del rateo in ragione di
1/2 ciascuno.
I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti, di rinunciare a qualsivoglia richiesta di contributo economico e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche per i minori.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 25/07/2025 25/07/2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in MACLODIO (BS) il 05/05/2018, da cui erano nati i figli il 10.2.2017 e il 3.8.2020, premettendo che, i ricorrenti hanno Per_1 Per_2 convenuto di procedere alla separazione, formalizzata con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti il 19/05/2023, e autorizzato dal P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia in data 23/05/2023 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, dal momento dell'accordo di negoziazione assistita (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a MACLODIO (BS) il 5.5.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, parte I, n. 2;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16/12/2025
Il Presidente est.
ST TI