TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NI IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 177/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Mauro e Rosina Parte_1 Mauro
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli
-RESISTENTE - oggetto: retribuzione/indennità di divisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 26.01.2022, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Cosenza, parte ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' alle cui dipendenze CP_1 lavora dal 20.03.2002 con la qualifica professionale di autista di autoambulanza –
Categoria C del ruolo tecnico, esponendo di essere assegnato alla postazione emergenza territoriale (PET) 118 presso l'Ospedale di Paola;
che il suo orario di lavoro, in conformità al vigente CCNL, è pari a 36 ore settimanali, articolate su tre turni (turno di mattina 8/14, turno di pomeriggio 14/20, turno di notte 20/08) di cui 2 turni di 6 ore e 1 turno di 12 ore per un totale di 18 turni mensili;
deduceva di essere tenuto, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare la divisa da autista soccorritore – composta da pantalone, giubbino e scarponi – fornita dalla resistente e che esso era tenuto a CP_1 conservarla all'interno del luogo di lavoro. Tanto premesso, dedotto che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale era da considerarsi tempo di lavoro ove tale tempo sia “eterodiretto”, esponeva che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali esso doveva giungere sul luogo di lavoro almeno dieci minuti prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che potendo lasciare il reparto soltanto a
1 fine turno, doveva compiere le operazioni di svestizione successivamente alla fine del turno di lavoro, dopo il passaggio di consegne al collega subentrante.
Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo e, come tale, retribuito, anche perché non era defalcato dal tempo di lavoro attivo, prospettando, pertanto, un “surplus” dell'orario lavorativo di almeno 20 minuti per ciascun turno lavorativo.
Lamentava, dunque, che tale tempo necessario alle operazioni di vestizione e svestizione non era mai stato retribuito dall'azienda datoriale pur dovendo essere ricompreso nell'orario di lavoro e come tale retribuito e chiedeva – relativamente al periodo dal
1.6.2016 sino al 31.5.2021– l'accertamento del suo diritto alla retribuzione maturata per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne, nell'importo, quantificato da allegata ctp, pari ad € 4.356,20 concludendo per la condanna dell' al pagamento di tale somma, oltre interessi, rivalutazione e con il CP_1 favore delle spese di lite, da distrarsi.
Compariva in riassunzione l' per resistere al ricorso, contestandone la CP_1 fondatezza ed instando per il suo rigetto vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, assunta la prova testimoniale per come richiesta dalle parti ed ammessa dal giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di non doversi discostare dai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema oggetto del presente giudizio.
In particolare, recentemente, Cassazione civile sez. lav., 02/09/2025, n.24394 ha ribadito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature.”.
2 Ed ancora, già Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, n.8623 aveva sentenziato che “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare - l'abbigliamento di servizio - c.d. tempo tuta - costituisce tempo di lavoro solo quando l'attività di vestizione rientra nell'attività preparatoria finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale. Pertanto, l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell'orario di lavoro e va retribuito autonomamente.”.
Si legge in parte motiva: “[…] l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali Pt_2 affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
[…] pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14;
v. Cass. n. 1352/2016) [...]”.
3 In definitiva, dunque, il tempo impiegato dal lavoratore per la vestizione/svestizione – ovvero per indossare la divisa di servizio prima dell'inizio del proprio turno e per toglierla dopo aver completato il proprio orario di lavoro – deve essere retribuito quando ricorrono i seguenti presupposti: a) le operazioni di vestizione/svestizione devono svolgersi anteriormente e successivamente alle timbrature del cartellino marcatempo, non rientrando nell'orario di lavoro retribuito;
b) le operazioni di vestizione/svestizione costituiscono attività preparatoria finalizzata all'adempimento dell'obbligazione principale (in sostanza, per le peculiarità proprie dell'attività lavorativa, quest'ultima, necessariamente, per poter essere esplicata adeguatamente, necessita che il lavoratore indossi uno specifico abbigliamento, fornito dal datore di lavoro, conservato presso i locali di quest'ultimo, nei quali avviene la vestizione/svestizione).
Alla ricorrenza di tali presupposti, la circostanza che la contrattazione collettiva preveda la remunerabilità o meno del tempo impiegato dal lavoratore per indossare e togliersi la divisa di servizio è del tutto irrilevante: il lavoratore avendo diritto di percepire il
“surplus” retributivo per il sol fatto materiale di doversi necessariamente vestire/svestire
– indossando apposita divisa – prima e dopo il turno lavorativo.
3. Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalle parti e all'esito dell'espletata istruttoria è emerso:
A- che la parte ricorrente era obbligata ad indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita Cont dall' convenuta, di cui la datrice di lavoro ne curava la custodia e disciplinava l'uso, imponendo che essa fosse utilizzata per tutto l'espletamento dell'attività lavorativa.
B- che la parte ricorrente era tenuta ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Asp convenuta – composto da scarponi, pantaloni, maglietta e giubbotto – e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione poteva iniziare il turno e che, completato detto turno, era eseguita l'operazione di svestizione.
In particolare, sui citati punti (A e B), il testimone di parte ricorrente Parte_3
, medico del 118 presso l'Ospedale di Paola nel periodo oggetto di
[...] contestazione, ha confermato che “vi era un periodo per la vestizione ovvero per svestizione. In particolare, il dipendente prima di iniziare il turno, si era già cambiato, ed aveva in dosso la divisa quando “badgettava” e a fine turno “badgettava” e poi si ricambiava […], essendo autista, si cambiava nella stanza degli autisti non essendoci 4 uno spogliatoio adibito, sicchè quella stanza fungeva anche da spogliatoio […]. La divisa Con del 118 fornita dall' , che era obbligatorio indossare durante l'orario di lavoro, era composta da scarponi, pantoloni, maglietta e giubotto” (cfr, verbale udienza del
26.10.2023). Allo stesso modo, , collega di lavoro del ricorrente Persona_1 presso la postazione emergenza territoriale 118 UNICAL, dal 2002 al 2017, ha dichiarato
“Posso dire con certezza arrivava con i suoi vestiti parecchio tempo prima del servizio per poi cambiarsi nello spogliatoio e indossare la divisa, per poi badggiare la sua entrata in servizio. Anch'io rispettavo la stessa regola. Gli spogliatoi erano messi a disposizione dall'asp. Al momento dell'uscita io mi cambiavo e poi lasciavo il servizio;
badggiavo prima di andarmi a cambiare, come anche il ricorrente. La mia divisa, che consiste in scarpe con punta rigida, pantalone ignifugo e idrorepellente, la parte termica di sotto e il gillet e il giubbino antipioggia, se necessita i caschi, mi veniva fornita dall'asp.
Avevamo due divise estive e due invernali con la certificazione asp, catalogate con etichette nominative e codice a barre” (cfr, verbale udienza del 28.11.2024).
Tali dichiarazioni, rilasciate sotto giuramento, provenienti da un medico ed un autista del servizio PET 118 di Paola, si apprezzano per la loro convergenza, linearità e chiarezza, e non appaiono dettate da motivi di astio con una delle parti o di specifico interesse dei dichiaranti, bensì dalla semplice e diretta conoscenza dei fatti di causa.
C- che nell'orario di lavoro retribuito, risultante dalle timbrature in entrata ed uscita del cartellino marcatempo, il datore di lavoro non ha tenuto conto del tempo impiegato dal ricorrente per le operazioni di vestizione/svestizione.
Orbene, sullo specifico punto, parte ricorrente ha dedotto che “[…] il tempo occorrente per le predette operazioni (vestizione/svestizione e passaggio di consegne) non può che essere retribuito, in quanto ulteriore rispetto a quello corrispondente al turno di lavoro
e comunque non altrimenti defalcabile dal tempo di lavoro attivo.” (cfr. pag. 5 ricorso). Cont Di contro, l' resistente ha eccepito che “restano assorbiti, nelle 36 ore settimanali, i minuti occorrenti alle operazioni sopracitate per le quali non è previsto alcun tipo di monetizzazione” (cfr. pag. 3 memoria di costituzione).
Tanto precisato, preme ancora premettere – per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che precede – che la circostanza che la contrattazione collettiva non preveda la monetizzazione del tempo di vestizione/svestizione de qua non è decisiva ai fini dell'esclusione o meno del diritto del lavoratore a conseguire la retribuzione per il tempo
5 impiegato nello svolgimento di tali operazioni, il discrimine, piuttosto, essendo esclusivamente rappresentato dalla circostanza che tali operazioni siano o meno eterodirette dal datore di lavoro e che tale arco temporale sia o meno ricompreso nel tempo lavoro retribuito risultante dalle timbrature del cartellino marcatempo.
Sul tema, in particolare, l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 ha previsto che “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata
e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle
24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
Dunque, rispetto alla fattispecie oggetto di causa, è intervenuta espressamente la contrattazione collettiva imponendo al datore di lavoro l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione, e, a tal fine, chiarendo che tale tempo deve risultare dalle
“timbrature” dei cartellini del personale.
Orbene, su tali premesse, nel caso di specie parte ricorrente ha provato, tramite testimoni, che le attività di vestizione/svestizione – eterodirette – avvenivano, rispettivamente, prima e dopo la timbratura del cartellino marcatempo, deducendo espressamente che il tempo impiegato per l'espletamento di tali attività (“20 minuti per ciascun turno”, circostanza non contestata dalla resistente) non è “altrimenti defalcabile dal tempo di lavoro attivo.” (cfr. pag. 6 ricorso). Il ricorrente ha, poi, prodotto le timbrature in entrata ed uscita, relative al periodo oggetto di contestazione, dalle quali, effettivamente, nulla è dato sapere in ordine alla riconducibilità o meno del tempo impiegato per la vestizione/svestizione al tempo lavoro retribuito in esse risultante (cfr. all. 5 ricorso).
Dunque, ragionevolmente, non può che presumersi, che tale arco temporale di venti minuti (vestizione/svestizione e passaggio di consegne) sia rimasto fuori dal tempo lavoro retribuito risultante dalle citate timbrature. 6 Ed allora, sulla base di tali presupposti deduttivi e probatori offerti dalla parte ricorrente, sarebbe spettato all'Ente convenuto, per come dedotto nella propria memoria di costituzione (“In altri termini nelle 36 ore settimanali restano assorbiti i minuti occorrenti alle operazioni sopracitate per le quali non è previsto alcun tipo di monetizzazione.”, cfr. pag. 3 memoria di costituzione), fornire la prova positiva attestante il fatto che il tempo impiegato dal ricorrente per la vestizione/svestizione era già ricompreso nel tempo lavoro retribuito risultante dalle timbrature in entrata ed uscita.
Cont E, però, tale prova non è stata fornita dall' resistente, neppure con la nota di deposito del 29.05.2024, con la quale è stata prodotta propria disposizione di servizio volta a regolamentare la fattispecie de qua (vestizione/svestizione) esclusivamente a decorrere
“dal 1 gennaio 2024 senza possibilità di applicazione retroattiva” . Si legge, tra l'altro, in tale disposizione: “A decorrere dal 1 gennaio 2024, nell'ambito dell'orario di lavoro, ai lavoratori del Comparto Sanità […] sono riconosciuti per ogni turno di servizio […] fino a 5 minuti in entrata e 5 minuti in uscita per le attività di “vestizione/svestizione”
[…] purché risultanti dalle timbrature effettuate […]. I minuti aggiuntivi, dedicati ai tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne maturati saranno computati in apposito contatore e dovranno essere fruiti con specifica programmazione ad ore o a giornata intera inserendo il relativo codice identificativo” (cfr. pag. 2 della disposizione).
In definitiva, dunque, nel caso di specie nulla è stato dedotto e provato dalla parte resistente in ordine alla sussistenza di proprie disposizioni di servizio, o, quantomeno, di proprie prassi (parte resistente avrebbe potuto chiedere di provarle anche tramite testimoni), nel periodo oggetto di contestazione, volte a regolare l'operazione di vestizione/svestizione passaggio di consegne rispetto al momento della timbratura, e tale circostanza, evidentemente, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con conseguente obbligo di retribuzione gravante sul datore.
Né, ragionevolmente, a fronte di tale quadro deduttivo e probatorio, è possibile introdurre una presunzione contraria, addossando alla parte ricorrente l'ulteriore onere di provare il fatto negativo della non riconducibilità del tempo impiegato da essa, per vestirsi e svestirsi – attività esplicatasi prima e dopo la timbratura –, nell'orario di lavoro retribuito risultante dalle timbrature allegate.
7 4. In definitiva, dunque, per le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e – non specificamente contestati i conteggi attorei, che si condividono – l'
[...] deve essere condannata al pagamento nei confronti di Controparte_1
della somma di € 4.356,20 a titolo di differenze retributive, Parte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
5. Il contrasto sussistente nella giurisprudenza di merito in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, che, per la Cont restante parte, sono poste a carico dell' resistente soccombente e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione da 1.101 a 5.200), con applicazione dei valori minimi e sono distratte in favore dei procuratori attorei, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 4.356,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi
[...] legali dal dovuto al saldo;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'
[...]
a corrispondere la restante parte a Controparte_1 Parte_1
, che liquida in € 49,00 per esborsi, € 657,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
Si comunichi.
Paola, 17.11.2025.
Il Giudice
NI IN
8