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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 29/22 RG
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, e in sost. di Greco. Parte_1 Parte_2
L'avv. dichiara che l'attore accetta la proposta formulata dal Giudice. Parte_1
L'avv.ta dichiara che la convenuta invece non accetta tale proposta. Parte_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to conclude come da atto introduttivo e, in ipotesi, per la convocazione Parte_1 del ctu a chiarimenti.
L'avv.ta conclude come da foglio depositato telematicamente, opponendosi alla Parte_2 richiesta di chiarimenti al ctu.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 29/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
[...]
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Compass Banca spa
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto i seguenti rapporti, intrattenuti dagli attori con la convenuta: finanziamento di € 30.558,00, di cui € 588,00 a titolo di copertura assicurativa, stipulato dal l'1.3.18, con la quale garante;
altro finanziamento, collegato alla carta di credito n. CP_1 CP_1
32145628939.
In relazione a tali rapporti, la convenuta, in sede monitoria, ha dedotto, quanto al primo che il risulterebbe moroso della somma di € 25.997,12, quanto al secondo che il medesimo CP_1 CP_1 avrebbe maturato un debito di € 11.640,16.
Chiesto ed ottenuto, in relazione a tali somme, un decreto ingiuntivo (quanto alla prima nei confronti sia del che della quanto alla seconda unicamente nei confronti del , gli CP_1 CP_1 CP_1 ingiunti hanno proposto opposizione, lamentando l'illegittimità dell'operato della banca sotto svariati profili e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il ricalcolo del dare-avere fra le parti.
La convenuta, sostenuto per converso la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Le censure contenute nell'atto di citazione sono le seguenti:
2. si osserva […] trattarsi di un contratto nell'ambito del quale la banca ha applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; - indeterminatezza;
- probabile usura […];
3. si rileva l'estrema criticità delle c.d. “carte revolving”, le cui clausole sono spesso vessatorie ed in contrasto con i diritti del consumatore.
Si tratta, com'è evidente, di censure totalmente generiche.
Anteriormente alla prima udienza, gli opponenti hanno poi depositato due perizie di parte, le quali, in considerazione del tecnicismo economico-contabile con il quale sono redatte, che non consente di apprezzare in modo adeguato i profili giuridici dei problemi evidenziati, non possono essere ritenute idonee a specificare la domanda.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc vecchio testo, gli opponenti hanno infine chiarito le censure sollevate concretizzandole nei seguenti punti:
1) quanto al primo finanziamento, applicazione di un tasso di interesse più alto di quello pattuito, in considerazione della necessità di tenere conto, nel relativo conteggio, anche dell'assicurazione;
2) sempre con riferimento al primo finanziamento, superamento del tasso soglia dell'usura.
3) quanto al secondo finanziamento, collegato alla carta di credito, parimenti superamento del tasso soglia dell'usura. Questi essendo i punti da analizzare, l'opposizione va respinta.
Quanto al punto sub 1), infatti, non sono presenti in atti elementi sulla base dei quali sia possibile ritenere che l'assicurazione fosse obbligatoria, condizione questa necessaria, per includere la stessa nel calcolo del TAEG.
Quanto ai punti sub 2) e 3), poi, la ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte attrice, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha infatti escluso il superamento del tasso soglia dell'usura.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, e in sost. di Greco. Parte_1 Parte_2
L'avv. dichiara che l'attore accetta la proposta formulata dal Giudice. Parte_1
L'avv.ta dichiara che la convenuta invece non accetta tale proposta. Parte_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to conclude come da atto introduttivo e, in ipotesi, per la convocazione Parte_1 del ctu a chiarimenti.
L'avv.ta conclude come da foglio depositato telematicamente, opponendosi alla Parte_2 richiesta di chiarimenti al ctu.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 29/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
[...]
- parte opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Compass Banca spa
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra. Oggetto del processo
La causa, in materia bancaria, ha ad oggetto i seguenti rapporti, intrattenuti dagli attori con la convenuta: finanziamento di € 30.558,00, di cui € 588,00 a titolo di copertura assicurativa, stipulato dal l'1.3.18, con la quale garante;
altro finanziamento, collegato alla carta di credito n. CP_1 CP_1
32145628939.
In relazione a tali rapporti, la convenuta, in sede monitoria, ha dedotto, quanto al primo che il risulterebbe moroso della somma di € 25.997,12, quanto al secondo che il medesimo CP_1 CP_1 avrebbe maturato un debito di € 11.640,16.
Chiesto ed ottenuto, in relazione a tali somme, un decreto ingiuntivo (quanto alla prima nei confronti sia del che della quanto alla seconda unicamente nei confronti del , gli CP_1 CP_1 CP_1 ingiunti hanno proposto opposizione, lamentando l'illegittimità dell'operato della banca sotto svariati profili e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il ricalcolo del dare-avere fra le parti.
La convenuta, sostenuto per converso la correttezza del proprio operato, ha chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Le censure contenute nell'atto di citazione sono le seguenti:
2. si osserva […] trattarsi di un contratto nell'ambito del quale la banca ha applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: - anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; - indeterminatezza;
- probabile usura […];
3. si rileva l'estrema criticità delle c.d. “carte revolving”, le cui clausole sono spesso vessatorie ed in contrasto con i diritti del consumatore.
Si tratta, com'è evidente, di censure totalmente generiche.
Anteriormente alla prima udienza, gli opponenti hanno poi depositato due perizie di parte, le quali, in considerazione del tecnicismo economico-contabile con il quale sono redatte, che non consente di apprezzare in modo adeguato i profili giuridici dei problemi evidenziati, non possono essere ritenute idonee a specificare la domanda.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc vecchio testo, gli opponenti hanno infine chiarito le censure sollevate concretizzandole nei seguenti punti:
1) quanto al primo finanziamento, applicazione di un tasso di interesse più alto di quello pattuito, in considerazione della necessità di tenere conto, nel relativo conteggio, anche dell'assicurazione;
2) sempre con riferimento al primo finanziamento, superamento del tasso soglia dell'usura.
3) quanto al secondo finanziamento, collegato alla carta di credito, parimenti superamento del tasso soglia dell'usura. Questi essendo i punti da analizzare, l'opposizione va respinta.
Quanto al punto sub 1), infatti, non sono presenti in atti elementi sulla base dei quali sia possibile ritenere che l'assicurazione fosse obbligatoria, condizione questa necessaria, per includere la stessa nel calcolo del TAEG.
Quanto ai punti sub 2) e 3), poi, la ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni del ct di parte attrice, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha infatti escluso il superamento del tasso soglia dell'usura.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari