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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE Di AR Presidente dott. AL Velleca Giudice rel. dott.ssa Bianca Manuela Longo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 630 c.p.c.) nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 3687/2025 tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._1
Milantoni, domiciliata in Salerno alla piazza Sedile di Portarotese n. 1/A;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Controparte_2 C.F._2
Ascolese, domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RECLAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento reclamato è stato pronunciato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare avente r.g.e. n. 79/2021.
Quest'ultima è stata promossa da nei confronti di per Controparte_1 Controparte_2 il recupero dei ratei dovuti da quest'ultimo a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, giusto decreto di omologa della separazione personale n. 4409/2015 reso dall'intestato Tribunale.
Nominati gli ausiliari e depositata la perizia di stima, all'udienza ex art. 569 c.p.c. del 5.12.2023 le parti hanno chiesto un rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento.
Rinviata la trattazione del fascicolo all'udienza 26.1.2024, in data 22.01.2024 Mariarosaria
1 ha depositato una nota di precisazione del credito. CP_1
Il 26.1.2024 le parti hanno dedotto che il debitore era prossimo al pagamento del credito in executivis come precisato nella citata nota, sicché la procedura è stata rinviata all'udienza del
07.05.2024.
Disposta la trattazione in forma scritta di quest'ultima udienza, in data 02.05.2024 le parti hanno depositato una nota firmata digitalmente da entrambi i difensori, nella quale il difensore della creditrice procedente ha confermato che il debitore aveva versato le somme di cui alla nota di precisazione del credito del 22.1.2024 ed ha dichiarato di non avere più interesse al prosieguo della procedura, mentre il difensore del debitore ha chiesto al g.e. di porre a suo carico il pagamento dei compensi degli ausiliari.
Il g.e. si è riservato su tale richiesta.
Nelle more dello scioglimento della riserva, in data 06.12.2024 ha Controparte_1 depositato un atto di intervento per ulteriori euro 9.116,80 quali ratei di mantenimento maturati a decorrere dal 06.2.2024.
Tuttavia, con ordinanza del 06.10.2025 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la procedura ed ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, sul presupposto che il
02.05.2025 il creditore procedente avesse dichiarato di non avere interesse alla procedura e che l'atto di intervento fosse stato depositato quando la procedura era già virtualmente estinta.
ha chiesto di revocare il provvedimento di estinzione, contestando di non Controparte_1 aver mai rinunciato alla procedura (essendo il difensore privo di procura speciale) e di non aver chiesto l'estinzione della stessa.
Si è costituito , insistendo per il rigetto del reclamo. Controparte_2
Tanto premesso, il reclamo non merita accoglimento.
Parte reclamante incentra la sua attenzione sull'ammissibilità e i limiti del potere del difensore del creditore di rinunciare alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
Tuttavia, pur discorrendo di “estinzione della procedura esecutiva” (ossia di un provvedimento che trova applicazione nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 629 e ss. c.p.c.), il g.e. ha ritenuto chiusa la procedura esecutiva nel momento in cui entrambi i difensori hanno confermato l'adempimento del credito in executivis da parte del debitore, con conseguente inammissibilità dell'successivo intervento dalla creditrice procedente ed a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato depositato prima della formale pronuncia del provvedimento oggi reclamato.
Trattasi di una motivazione che il collegio condivide.
Difatti, dal carattere immanente del titolo esecutivo quale condizione e fondamento del processo
2 esecutivo (solitamente sintetizzato con la nota espressione “nulla executio sine titulo”) consegue che la procedura espropriativa si arresta nell'esatto momento in cui viene meno il credito in executivis per effetto della caducazione del titolo esecutivo ovvero dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore esecutato.
In particolare, qualora il creditore procedente – anche attraverso il suo difensore – confermi di aver ricevuto l'importo posto a fondamento del pignoramento, la procedura esecutiva si arresta immediatamente (salvo che a quella data sia presente almeno un altro creditore munito di titolo esecutivo), essendo del tutto indifferente la data in cui il giudice dell'esecuzione pronuncia l'ordinanza di chiusura della procedura.
A tale conclusione conduce l'art. 630 c.p.c. circa la natura soltanto dichiarativa dell'ordinanza di estinzione e l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che
“l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori” (cfr. Cass. civ. n. 5921/2023, n. 27545/2017, etc.).
Nel caso di specie non vi è stata la rinuncia al processo esecutivo ma una dichiarazione con la quale la creditrice ha confermato di aver ricevuto tutte le somme e dichiarato di non avere interesse alla procedura.
Il processo esecutivo si è dunque irrimediabilmente arrestato in quel momento, con conseguente irrilevanza del successivo atto di intervento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi cautelari di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
, che si liquidano in euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.,
[...] con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Ascolese dichiaratosi antistatario nella memoria di costituzione.
Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il Presidente Il giudice est.
RE Di AR dott. AL Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE Di AR Presidente dott. AL Velleca Giudice rel. dott.ssa Bianca Manuela Longo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 630 c.p.c.) nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 3687/2025 tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._1
Milantoni, domiciliata in Salerno alla piazza Sedile di Portarotese n. 1/A;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Controparte_2 C.F._2
Ascolese, domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RECLAMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento reclamato è stato pronunciato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare avente r.g.e. n. 79/2021.
Quest'ultima è stata promossa da nei confronti di per Controparte_1 Controparte_2 il recupero dei ratei dovuti da quest'ultimo a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie, giusto decreto di omologa della separazione personale n. 4409/2015 reso dall'intestato Tribunale.
Nominati gli ausiliari e depositata la perizia di stima, all'udienza ex art. 569 c.p.c. del 5.12.2023 le parti hanno chiesto un rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento.
Rinviata la trattazione del fascicolo all'udienza 26.1.2024, in data 22.01.2024 Mariarosaria
1 ha depositato una nota di precisazione del credito. CP_1
Il 26.1.2024 le parti hanno dedotto che il debitore era prossimo al pagamento del credito in executivis come precisato nella citata nota, sicché la procedura è stata rinviata all'udienza del
07.05.2024.
Disposta la trattazione in forma scritta di quest'ultima udienza, in data 02.05.2024 le parti hanno depositato una nota firmata digitalmente da entrambi i difensori, nella quale il difensore della creditrice procedente ha confermato che il debitore aveva versato le somme di cui alla nota di precisazione del credito del 22.1.2024 ed ha dichiarato di non avere più interesse al prosieguo della procedura, mentre il difensore del debitore ha chiesto al g.e. di porre a suo carico il pagamento dei compensi degli ausiliari.
Il g.e. si è riservato su tale richiesta.
Nelle more dello scioglimento della riserva, in data 06.12.2024 ha Controparte_1 depositato un atto di intervento per ulteriori euro 9.116,80 quali ratei di mantenimento maturati a decorrere dal 06.2.2024.
Tuttavia, con ordinanza del 06.10.2025 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta la procedura ed ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, sul presupposto che il
02.05.2025 il creditore procedente avesse dichiarato di non avere interesse alla procedura e che l'atto di intervento fosse stato depositato quando la procedura era già virtualmente estinta.
ha chiesto di revocare il provvedimento di estinzione, contestando di non Controparte_1 aver mai rinunciato alla procedura (essendo il difensore privo di procura speciale) e di non aver chiesto l'estinzione della stessa.
Si è costituito , insistendo per il rigetto del reclamo. Controparte_2
Tanto premesso, il reclamo non merita accoglimento.
Parte reclamante incentra la sua attenzione sull'ammissibilità e i limiti del potere del difensore del creditore di rinunciare alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
Tuttavia, pur discorrendo di “estinzione della procedura esecutiva” (ossia di un provvedimento che trova applicazione nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. 629 e ss. c.p.c.), il g.e. ha ritenuto chiusa la procedura esecutiva nel momento in cui entrambi i difensori hanno confermato l'adempimento del credito in executivis da parte del debitore, con conseguente inammissibilità dell'successivo intervento dalla creditrice procedente ed a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato depositato prima della formale pronuncia del provvedimento oggi reclamato.
Trattasi di una motivazione che il collegio condivide.
Difatti, dal carattere immanente del titolo esecutivo quale condizione e fondamento del processo
2 esecutivo (solitamente sintetizzato con la nota espressione “nulla executio sine titulo”) consegue che la procedura espropriativa si arresta nell'esatto momento in cui viene meno il credito in executivis per effetto della caducazione del titolo esecutivo ovvero dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore esecutato.
In particolare, qualora il creditore procedente – anche attraverso il suo difensore – confermi di aver ricevuto l'importo posto a fondamento del pignoramento, la procedura esecutiva si arresta immediatamente (salvo che a quella data sia presente almeno un altro creditore munito di titolo esecutivo), essendo del tutto indifferente la data in cui il giudice dell'esecuzione pronuncia l'ordinanza di chiusura della procedura.
A tale conclusione conduce l'art. 630 c.p.c. circa la natura soltanto dichiarativa dell'ordinanza di estinzione e l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che
“l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori” (cfr. Cass. civ. n. 5921/2023, n. 27545/2017, etc.).
Nel caso di specie non vi è stata la rinuncia al processo esecutivo ma una dichiarazione con la quale la creditrice ha confermato di aver ricevuto tutte le somme e dichiarato di non avere interesse alla procedura.
Il processo esecutivo si è dunque irrimediabilmente arrestato in quel momento, con conseguente irrilevanza del successivo atto di intervento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi cautelari di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2
, che si liquidano in euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.,
[...] con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Ascolese dichiaratosi antistatario nella memoria di costituzione.
Nocera Inferiore, 18.11.2025
Il Presidente Il giudice est.
RE Di AR dott. AL Velleca
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