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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/09/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8656/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI PIERRO MICHELE, Parte_1 come da procura in atti e da DI PIERRO MATTEO ( ) ; C.F._1 Parte_2
( ) ;
[...] C.F._2
RICORRENTE
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. ) e da avv. DE C.F._3 LEONARDIS ILARIA ( ) VIA G. ROSSA 12 ANDRIA;
C.F._4
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata.
Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia invalido dalla domanda amministrativa (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). La domanda deve pertanto essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità dalla domanda amministrativa. Le spese del procedimento seguono la soccombenza., Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.11.2024 da nei confronti dell' , rigettata Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 3867,00, oltre RSG CAP e IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore