Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6222
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per mediazione obbligatoria o negoziazione assistita

    La controversia non rientra tra quelle per cui è obbligatoria la mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Inoltre, l'esperimento della negoziazione assistita non è obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.

  • Rigettato
    Nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo

    Le prove documentali dimostrano che la fornitura rientrava in una ordinaria dinamica commerciale e non a titolo gratuito o liberale. La parte attrice non ha fornito prova degli accordi verbali che, a suo dire, escludevano il debito.

  • Accolto
    Infondatezza dell'opposizione

    La Corte ha ritenuto che la fornitura fosse avvenuta a titolo oneroso, come provato dalla documentazione e dai pagamenti parziali effettuati, e che l'opposizione fosse infondata.

  • Rigettato
    Pagamento dell'importo residuo in caso di revoca del decreto ingiuntivo

    Poiché l'opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato, questa domanda subordinata non è stata accolta nel merito, ma la sua base è stata confermata dalla decisione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6222
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6222
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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