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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 10236/2025 R.G.
Oggi 23/12/2025 innanzi al dott. IA OL sono comparsi nelle forme ex art. 127-bis c.p.c.
l'Avv. DE MANINCOR MARTA per parte attrice;
l'Avv. CIMINO ANDREA per parte convenuta
Le parti danno atto che non è stato possibile raggiungere una conciliazione.
L'Avv. De Manicor rappresenta che la parte sarebbe disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 13/11/2025, purché sia prevista una ulteriore scadenza a dicembre 2026.
In particolare, l'Avv. Cimino dà atto che la parte era disponibile ad accettare la proposta conciliativa da ultimo formulata all'udienza del 13/11/2025 e che essa non è disponibile ad accettare ulteriori dilazioni, tenuto conto che è già stata accettata la rimodulazione degli importi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo anche nelle istanze istruttorie, e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10236/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10236/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MANINCOR MARTA P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIMINO ANDREA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare, sospendere il presente giudizio per permettere l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e/o negoziazione assistita;
nel merito: revocarsi e/o annullarsi e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto
136/2025 del 29/01/2025 – R.G. N. 26201/2024 Tribunale di Venezia, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori opponenti in forza del già menzionato titolo;
accertare e dichiarare che per l'effetto dell'accordo tra le parti che nulla la Parte_1
pagina 2 di 6 deve alla per qualunque pretesa Parte_1 Parte_1 CP_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori in forza del già menzionato titolo” per parte convenuta
“Nel merito: rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo N. 136/2025 emesso dal Tribunale di Venezia;
per la denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato nullo e/o inefficace, accertarsi e dichiararsi il diritto di al pagamento dell'importo di € CP_1
11.452,57 per le causali di cui in atti, oltre interessi moratori dal dì dovuto al saldo”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 13/12/2024 ha chiesto all'intestato CP_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.452,67 avente ad oggetto il saldo della fornitura di vestiario e materiale effettuata a favore dell'
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ). Parte_1 Pt_1
Con decreto ingiuntivo N. 136/2025 del 29/01/2025 – R.G. N. 26201/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato ad in data 21/02/2025. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01/04/2025 ha contestato la Pt_1
richiesta di pagamento, affermando che tale fornitura sarebbe stata eseguita in esecuzione di un contratto di sponsor ovvero per spirito di liberalità.
Con comparsa dd. 09/05/2025 si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del titolo CP_1 monitorio.
Con decreto dd. 03/06/2025 il Giudice ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione, assegnando alle parti termine per integrare gli atti introduttivi.
All'udienza del 23/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati. pagina 3 di 6 Preliminarmente si osserva che la controversia non è sottoposta a condizione di procedibilità ex
D.Lgs. n. 28/2010, in quanto l'oggetto non rientra nell'elenco di cui all'art. 5 D.Lgs. cit.
Si aggiunge, con riguardo all'asserito obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita, che l'art. 3 co. 3 D.L. n. 132/2014 prevede che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, con la conseguenza che nella presente controversia non era obbligatorio il previo esperimento del tentativo di ADR.
Nel merito le prove documentali offerte da dimostrano che la fornitura di cui è causa, CP_1 non contestata quanto all'esecuzione, rientrava nell'ambito di una ordinaria dinamica commerciale, con conseguente obbligo di pagamento a carico di Pt_1
Si evidenzia, in proposito, che ha già corrisposto a la somma di € 5.855,77 (€ Pt_1 CP_1
655,77 in data 01/08/2023; € 3.000,00 in data 14/02/2024; € 1.500,00 in data 29/03/2024; €
700,00 in data 02/07/2024).
Si aggiunge che il pagamento di € 700,00 eseguito in data 02/07/2024 è stato effettuato a seguito di una diffida inviata da CP_1
Tali risultanze denotano che la fornitura è avvenuta a titolo oneroso, non già a titolo gratuito ovvero liberale. ha affermato che “La pretesa di controparte è contestata dalla parte opponente in quanto Pt_1 non dovuta a seguito di accordi tra le parti” (cfr. p. 1 atto di citazione in opposizione) e che
(cfr. p. 1 memoria integrativa) “La somma di euro 5.855,77 versata da prima Pt_1 dell'ingiunzione non costituisce riconoscimento del credito come eccepito da ma è stata CP_1
corrisposta in forza di accordi verbali che, al momento del pagamento, erano in corso tra le parti, ma che successivamente sono venuti meno;
pertanto, tale pagamento non può ritenersi ammissione del debito nei termini pretesi dalla controparte”; la parte, tuttavia, non ha fornito prova di tali accordi.
Invero, appaiono inammissibili – come da eccezione formulata da da qualificarsi ex artt. CP_1
2721 e 2722 c.c. – le istanze di prova orale articolate da in quanto i seguenti capitoli Pt_1 attengono a circostanze da provarsi con documenti, poiché relativi ai contratti stipulati tra le parti: cap. 1) (“Vero che la nella persona del signor socio della CP_1 Testimone_1
pagina 4 di 6 società, ha preso accordi con la al fine di aiutare quest'ultima a trovare Parte_1
delle collaborazioni con società al fine di ottenere delle liberalità/sponsorizzazioni per la propria attività sociale/culturale”); cap. 2) (“Vero che, tale tipo di accordo prevedeva che a fronte di tali sponsorizzazioni si appoggiava per l'acquisto del materiale o per la Pt_1
realizzazione di eventi alla società ); cap. 5) (“Vero che la quindi, pagava CP_1 Pt_1 tale materiale alla con le sponsorizzazioni ottenute per il tramite della stessa ); CP_1 CP_1
cap. 6) “Vero che la stessa faceva da sponsor alla e quindi il logo era presente CP_1 Pt_1 nell'abbigliamento e/o materiali della stessa ); cap. 7) (“Vero che tale accordo tra Pt_1
e vi era già dal 2022”); cap. 8) (“Vero che nel 2023 l'associazione Pallacanestro Pt_1 CP_1
Femminile Mestre – PFM -, ha ottenuto, per accordo tra e la e la società sponsor Pt_1 CP_1
PFM srl un parte della sponsorizzazione che la società PFM srl doveva versare alla ); Pt_1
cap. 9) (“Vero che pertanto la per gli accordi già del 2022 si era impegnata a trovare CP_1 altra sponsorizzazione per il materiale che dove acquistare”). Pt_1
Sono anche di conseguenza irrilevanti i seguenti capitoli: cap. 3) (“Vero che già nel 2022 la e il hanno presentato ad Honos per la futura collaborazione e sponsorizzazione CP_1 Tes_1
la società PFM S.r.l.”); cap. 4) (“Vero che il logo delle società veniva poi apposto in tutto il materiale e abbigliamento acquistato da e realizzato da ); cap. 12) (“Vero che, Pt_1 CP_1 peraltro il signor socio della nei social della società e nei propri Tes_1 CP_1 CP_1
pubblicizzava e si definiva come responsabile marketing della stessa e di PFM Basket, Pt_1 come da messaggi social che mi si rammostra”).
E' valutativo il cap. 10) (“Vero che mai avrebbe acquistato se non vi fossero stati tali Pt_1 accordi”).
E' generico ed irrilevante il cap. 11) (“Vero che più volte vi sono stati incontri tra il legale rappresentante della e la per tali motivo nel 2023 e 2024”). Pt_1 Persona_1 CP_1
Del resto, la gratuità della fornitura, in assenza di prova dell'accordo in tal senso, non può desumersi dalla circostanza che (cfr. p. 2 atto di citazione) “La è una ASD che si occupa Pt_1 di attività sportive dirette al benessere e alla integrazione sociale di bambini e adulti in una realtà come Marghera difficile. Certo è quindi che la stessa mai avrebbe affrontato spese, pagina 5 di 6 essendo ASD senza scopo di lucro, se non avesse avuto la certezza che tali costi poi fossero coperti da liberalità, e altrettanto certa è la circostanza che la PFM S.r.l., così come gli altri sponsor, avevano contratti con la per motivi imprenditoriali e sono di fatto stati CP_1 presentati ad dalla stessa per il tramite del socio ”. Invero, la Pt_1 CP_1 Testimone_1
gratuità dell'accordo non può inferirsi sulla base della forma giuridica dell'ingiunta.
L'opposizione va, quindi, rigettata, con dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi per fasi di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale senza deposito di scritti conclusivi, in € 3.387 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non emerge una condotta processuale improntata a mala fede o colpa grave che giustifichi una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 136/2025
R.G. 26201/2024
- CONDANNA parte attrice Parte_1
a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da
[...]
parte convenuta nella presente fase di opposizione, liquidate in € 3.387 CP_1
per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dr. IA OL
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA N. 10236/2025 R.G.
Oggi 23/12/2025 innanzi al dott. IA OL sono comparsi nelle forme ex art. 127-bis c.p.c.
l'Avv. DE MANINCOR MARTA per parte attrice;
l'Avv. CIMINO ANDREA per parte convenuta
Le parti danno atto che non è stato possibile raggiungere una conciliazione.
L'Avv. De Manicor rappresenta che la parte sarebbe disponibile ad accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza del 13/11/2025, purché sia prevista una ulteriore scadenza a dicembre 2026.
In particolare, l'Avv. Cimino dà atto che la parte era disponibile ad accettare la proposta conciliativa da ultimo formulata all'udienza del 13/11/2025 e che essa non è disponibile ad accettare ulteriori dilazioni, tenuto conto che è già stata accettata la rimodulazione degli importi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo anche nelle istanze istruttorie, e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA OL
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10236/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10236/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MANINCOR MARTA P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CIMINO ANDREA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare, sospendere il presente giudizio per permettere l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e/o negoziazione assistita;
nel merito: revocarsi e/o annullarsi e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto
136/2025 del 29/01/2025 – R.G. N. 26201/2024 Tribunale di Venezia, per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori opponenti in forza del già menzionato titolo;
accertare e dichiarare che per l'effetto dell'accordo tra le parti che nulla la Parte_1
pagina 2 di 6 deve alla per qualunque pretesa Parte_1 Parte_1 CP_1
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni attori in forza del già menzionato titolo” per parte convenuta
“Nel merito: rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo N. 136/2025 emesso dal Tribunale di Venezia;
per la denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato nullo e/o inefficace, accertarsi e dichiararsi il diritto di al pagamento dell'importo di € CP_1
11.452,57 per le causali di cui in atti, oltre interessi moratori dal dì dovuto al saldo”
FATTO e DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato in data 13/12/2024 ha chiesto all'intestato CP_1
Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.452,67 avente ad oggetto il saldo della fornitura di vestiario e materiale effettuata a favore dell'
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, solo “ ). Parte_1 Pt_1
Con decreto ingiuntivo N. 136/2025 del 29/01/2025 – R.G. N. 26201/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato ad in data 21/02/2025. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01/04/2025 ha contestato la Pt_1
richiesta di pagamento, affermando che tale fornitura sarebbe stata eseguita in esecuzione di un contratto di sponsor ovvero per spirito di liberalità.
Con comparsa dd. 09/05/2025 si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del titolo CP_1 monitorio.
Con decreto dd. 03/06/2025 il Giudice ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione, assegnando alle parti termine per integrare gli atti introduttivi.
All'udienza del 23/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati. pagina 3 di 6 Preliminarmente si osserva che la controversia non è sottoposta a condizione di procedibilità ex
D.Lgs. n. 28/2010, in quanto l'oggetto non rientra nell'elenco di cui all'art. 5 D.Lgs. cit.
Si aggiunge, con riguardo all'asserito obbligo di previo esperimento della negoziazione assistita, che l'art. 3 co. 3 D.L. n. 132/2014 prevede che “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, con la conseguenza che nella presente controversia non era obbligatorio il previo esperimento del tentativo di ADR.
Nel merito le prove documentali offerte da dimostrano che la fornitura di cui è causa, CP_1 non contestata quanto all'esecuzione, rientrava nell'ambito di una ordinaria dinamica commerciale, con conseguente obbligo di pagamento a carico di Pt_1
Si evidenzia, in proposito, che ha già corrisposto a la somma di € 5.855,77 (€ Pt_1 CP_1
655,77 in data 01/08/2023; € 3.000,00 in data 14/02/2024; € 1.500,00 in data 29/03/2024; €
700,00 in data 02/07/2024).
Si aggiunge che il pagamento di € 700,00 eseguito in data 02/07/2024 è stato effettuato a seguito di una diffida inviata da CP_1
Tali risultanze denotano che la fornitura è avvenuta a titolo oneroso, non già a titolo gratuito ovvero liberale. ha affermato che “La pretesa di controparte è contestata dalla parte opponente in quanto Pt_1 non dovuta a seguito di accordi tra le parti” (cfr. p. 1 atto di citazione in opposizione) e che
(cfr. p. 1 memoria integrativa) “La somma di euro 5.855,77 versata da prima Pt_1 dell'ingiunzione non costituisce riconoscimento del credito come eccepito da ma è stata CP_1
corrisposta in forza di accordi verbali che, al momento del pagamento, erano in corso tra le parti, ma che successivamente sono venuti meno;
pertanto, tale pagamento non può ritenersi ammissione del debito nei termini pretesi dalla controparte”; la parte, tuttavia, non ha fornito prova di tali accordi.
Invero, appaiono inammissibili – come da eccezione formulata da da qualificarsi ex artt. CP_1
2721 e 2722 c.c. – le istanze di prova orale articolate da in quanto i seguenti capitoli Pt_1 attengono a circostanze da provarsi con documenti, poiché relativi ai contratti stipulati tra le parti: cap. 1) (“Vero che la nella persona del signor socio della CP_1 Testimone_1
pagina 4 di 6 società, ha preso accordi con la al fine di aiutare quest'ultima a trovare Parte_1
delle collaborazioni con società al fine di ottenere delle liberalità/sponsorizzazioni per la propria attività sociale/culturale”); cap. 2) (“Vero che, tale tipo di accordo prevedeva che a fronte di tali sponsorizzazioni si appoggiava per l'acquisto del materiale o per la Pt_1
realizzazione di eventi alla società ); cap. 5) (“Vero che la quindi, pagava CP_1 Pt_1 tale materiale alla con le sponsorizzazioni ottenute per il tramite della stessa ); CP_1 CP_1
cap. 6) “Vero che la stessa faceva da sponsor alla e quindi il logo era presente CP_1 Pt_1 nell'abbigliamento e/o materiali della stessa ); cap. 7) (“Vero che tale accordo tra Pt_1
e vi era già dal 2022”); cap. 8) (“Vero che nel 2023 l'associazione Pallacanestro Pt_1 CP_1
Femminile Mestre – PFM -, ha ottenuto, per accordo tra e la e la società sponsor Pt_1 CP_1
PFM srl un parte della sponsorizzazione che la società PFM srl doveva versare alla ); Pt_1
cap. 9) (“Vero che pertanto la per gli accordi già del 2022 si era impegnata a trovare CP_1 altra sponsorizzazione per il materiale che dove acquistare”). Pt_1
Sono anche di conseguenza irrilevanti i seguenti capitoli: cap. 3) (“Vero che già nel 2022 la e il hanno presentato ad Honos per la futura collaborazione e sponsorizzazione CP_1 Tes_1
la società PFM S.r.l.”); cap. 4) (“Vero che il logo delle società veniva poi apposto in tutto il materiale e abbigliamento acquistato da e realizzato da ); cap. 12) (“Vero che, Pt_1 CP_1 peraltro il signor socio della nei social della società e nei propri Tes_1 CP_1 CP_1
pubblicizzava e si definiva come responsabile marketing della stessa e di PFM Basket, Pt_1 come da messaggi social che mi si rammostra”).
E' valutativo il cap. 10) (“Vero che mai avrebbe acquistato se non vi fossero stati tali Pt_1 accordi”).
E' generico ed irrilevante il cap. 11) (“Vero che più volte vi sono stati incontri tra il legale rappresentante della e la per tali motivo nel 2023 e 2024”). Pt_1 Persona_1 CP_1
Del resto, la gratuità della fornitura, in assenza di prova dell'accordo in tal senso, non può desumersi dalla circostanza che (cfr. p. 2 atto di citazione) “La è una ASD che si occupa Pt_1 di attività sportive dirette al benessere e alla integrazione sociale di bambini e adulti in una realtà come Marghera difficile. Certo è quindi che la stessa mai avrebbe affrontato spese, pagina 5 di 6 essendo ASD senza scopo di lucro, se non avesse avuto la certezza che tali costi poi fossero coperti da liberalità, e altrettanto certa è la circostanza che la PFM S.r.l., così come gli altri sponsor, avevano contratti con la per motivi imprenditoriali e sono di fatto stati CP_1 presentati ad dalla stessa per il tramite del socio ”. Invero, la Pt_1 CP_1 Testimone_1
gratuità dell'accordo non può inferirsi sulla base della forma giuridica dell'ingiunta.
L'opposizione va, quindi, rigettata, con dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M.
n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi per fasi di trattazione e decisoria, stante la natura documentale della controversia e la decisione in esito a discussione orale senza deposito di scritti conclusivi, in € 3.387 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Non emerge una condotta processuale improntata a mala fede o colpa grave che giustifichi una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
- RIGETTA l'opposizione
- DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N. 136/2025
R.G. 26201/2024
- CONDANNA parte attrice Parte_1
a rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da
[...]
parte convenuta nella presente fase di opposizione, liquidate in € 3.387 CP_1
per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
Venezia, così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dr. IA OL
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