Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8096 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in proprio e nella qualità di eredi di -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Diocleziano n. 342;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via Armando Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 107 del 9 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’azionata sentenza n. 107 del 9 gennaio 2024, pronunciata sul ricorso promosso dagli eredi di -OMISSIS- già dipendente del Ministero della Difesa, il Tribunale di Napoli ha (per quanto d’interesse in questa sede):
- dichiarato il diritto dei ricorrenti, nella qualità di eredi di -OMISSIS- “ al risarcimento del danno terminale iure ereditatis nella misura di € 229.950, da ripartirsi pro quota, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo ”;
- dichiarato il diritto dei ricorrenti “ al il risarcimento del danno iure proprio da liquidarsi nella misura di € 250.000 in favore di -OMISSIS- di € 200.000 in favore di -OMISSIS- di € 200.000 in favore di -OMISSIS-, di € 170.000 in favore di -OMISSIS-, di € 170.000 in favore di -OMISSIS- oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo ”;
- dichiarato “ il diritto di-OMISSIS-al risarcimento del danno patrimoniale di € 257.518,17, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo ”;
- condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle predette somme.
In mancanza di adempimento, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di:
- assegnare al Ministero della Difesa un termine per l’esecuzione delle statuizioni di cui alla predetta sentenza n. 107 del 2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, mediante il pagamento delle somme ivi indicate, oltre alla “ rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della sentenza (09/01/2024) solo con riferimento ai danni terminale iure ereditario ed i danni da perdita del rapporto parentale in quanto espressioni del danno non patrimoniale ”;
- nominare un Commissario ad acta che, decorso inutilmente il termine assegnato, si sostituisca all’Amministrazione nel porre in essere tutte le attività necessarie a dare esecuzione alla predetta ingiunzione di pagamento;
- ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, fissare la somma di denaro dovuta dalla resistente Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo all’intervenuto passaggio in giudicato dell’azionata sentenza – come da certificazione rilasciata dal Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2025 – e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero della Difesa di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione – se anteriore – della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del titolo in questa sede azionato, mediante il pagamento delle somme nello stesso indicate. Nessun incremento, invece, può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi in ogni caso – in questa sede di esecuzione – di credito di valuta e non di valore, conseguentemente soggetto al principio nominalistico di cui all’articolo 1277 del codice civile, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, dello stesso codice, nella fattispecie però non fornita.
Deve, altresì, essere disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulla somma a ciascuno dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta ).
Per il caso di inutile decorso del termine assegnato, viene sin d’ora nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, che entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione – a cura di parte ricorrente – dell’inottemperanza darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata nel dispositivo, che il Commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della propria funzione, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore nei termini di legge.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura omnicomprensiva che tiene conto della natura del contenzioso e del valore della lite: sono, in particolare, dovute in questa sede le somme relative a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza azionata (pubblicazione, esame, copia, notificazione e diffida), in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; sono fatte salve, inoltre, le eventuali spese di registrazione del titolo, dovute con computo a parte; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, bensì relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile), essendo l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo imputabile alla libera scelta del creditore, sul quale gravano i relativi oneri (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sezione I, sentenza n. 534 del 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n. 107 del 9 gennaio 2024 nei modi e termini indicati in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione ai ricorrenti di quanto in ragione di essa dovuto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, il quale provvederà, ricevuta comunicazione da parte degli interessati della perdurante inerzia del Ministero della Difesa, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, nei termini di cui in motivazione. Qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, a carico del Ministero della Difesa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma a ciascuno dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA RI RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
VA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | LA RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.