Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente
Giudice rel.dott. Calogero D. Cammarata
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1224/2024 V.G., avente ad oggetto: ricorso per separazione consensuale promosso congiuntamente da: nato a Caltanissetta il 10/09/1985, C.F. Parte 1
e residente a [...], C.F. 1
,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Maira e da nata a [...] il [...], c.f.Parte 2 C.F. 2
[...] residente in [...], rappresentata e
,
difesa dall'avvocato Lavinia Cordaro.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 23.11.2024 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 25.07.2024, Parte 1
e Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio a Caltanissetta, il
19.10.2020, e che dalla loro unione nasceva un figlio: CP_1 nato a
,
l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
la abitazione familiare, sita in Caltanissetta nella Via Ferdinando I n. 95, resterà assegnata alla signora Parte 2 che vi continuerà ad abitare con il figlio
CP_1; la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento del minore a carico del padre di € 300,00, mediante accredito della suddetta somma, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora Pt 2 , oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
inoltre, le parti prevedono che l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall' CP_2 continuerà ad essere percepito dalla sig.ra T_ , tenuto conto del consenso prestato, in tal senso, dal sig. Pt 1 ; infine, le parti prevedono che entrambe potranno stabilire la propria residenza liberamente.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non prevedere alcun contributo di mantenimento in favore della sig.ra T_ , in ragione del fatto che la stessa presta attività lavorativa ed ha un reddito proprio;
il sig. Pt 1 si farà interamente carico del finanziamento a suo tempo accessopresso COMPASS da entrambi i coniugi, anche se formalmente intestato alla signora Pt 2 , di euro 14.000,00 originari (residuo ad oggi di €. 12.654,20), impegnandosi alla totale estinzione dello stesso entro il 30 settembre 2024, salvo il buon esito della richiesta di liquidità già presentata presso il proprio Istituto
Bancario, in tal caso obbligandosi comunque al pagamento della attuale rata mensile di € 408,00 mediante rid bancario presso il proprio istituto di credito.
La signora Pt 2 si farà, invece, carico del pagamento della rata di mutuo, pari ad € 280,00 mensili, a suo tempo acceso dai coniugi per l'acquisto della abitazione, impegnandosi a mantenere indenne il sig. Pt 1 da eventuali richieste della banca quale soggetto coobbligato. Tanto premesso,la domanda congiunta diretta alla pronuncia di separazione dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in Caltanissetta in data 19.10.2020, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta
dell'anno 2020, al n. 43 - parte I, è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata integrano i presupposti di cui all'art. 158 Cod. Civ. per giungere alla pronuncia della separazione personale.
Le condizioni concordate dalle parti, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono rispondenti all'interesse del figlio minorenne.
Nessuna statuizione sulle spese deve adottarsi stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1224/2024 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 25.07.2024; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale del 30 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Calogero D. Cammarata Il Presidente
Marcello Testaquatra