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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6951/ 2024
TRA
nato il [...] a [...]_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUGLIANO FELICE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti VUOLO DORA ANTONIA con il quale elettivamente domicilia in VIALE GRAMSCI MAPOLI unitamente all'avv.to
GIOVANNI RONCONI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, in data 3.12.2024, e notificato l'istante di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo di essere dipendente dalla data indicata in ricorso di gruppo Controparte_1 Controparte_2
[...
[...] [...]
, con inquadramento nel Livello professionale operatore specializzato
[...] manutenzione livello D1 Operatori Specializzati;
di essere stato assunto in data 10.07.2006 con Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 46 mesi (ex accordo del 01/03/2006 -doc.1), presso lo stesso impianto con inquadramento nel livello G1 e dal 19esimo mese nel livello F parametro F2 figura professionale operatore specializzato manutenzione, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo e collocato CP_3 presso il Compartimento di Napoli, ove ha svolto sin dall'assunzione le stesse mansioni per l'intera durata del Contratto di apprendistato, conclusosi in data 10.05.2010; che, all'atto della conclusione del contratto di apprendistato (conclusosi con esito positivo), lo stesso è stato convertito in contratto a tempo indeterminato, prevedendone “a decorrere dal 10.07.2006 la decorrenza degli effetti giuridici ma solo dal 01.06.2010 la decorrenza degli effetti economici e quindi della maturazione degli aumenti periodici di anzianità (Anzianità Professionale Aziendale)”. Lamentato il mancato computo di tutto il periodo prestato in apprendistato relativamente agli aumenti periodici di anzianità ai fini economici, indicati gli elementi di diritto a supporto della sua prospettazione, ha formulato le conclusioni di cui al ricorso. Si è costituita sostenendo che Controparte_1 era intervenuta cessazione della materia del contendere, eccependo la prescrizione di gran parte della pretesa del ricorrente e contestando nel merito le asserzioni attoree. La causa è stata decisa come da sentenza che segue. L'odierno ricorrente ha proposto un'azione giudiziaria per ottenere l'aumento degli scatti stipendiali per il riconoscimento dell'anzianità di servizio da contratto di apprendistato e differenze retributive, così come indicato nell'intestazione del ricorso, per il periodo indicato nell'atto introduttivo. Passando al vaglio l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere, va detto che la stessa è fondata sul pagamento della complessiva somma specificata nella memoria difensiva, che è stata versata per il titolo oggetto di causa. Sul punto, è da rilevare che il pagamento è intervenuto prima del deposito del ricorso che ne ha tenuto conto ai fini del merito della controversia. Il ricorrente ha infatti riconosciuto di aver ricevuto la predetta somma per il titolo in questione ed ha già sottratto gli importi erogati dal quantum richiesto. Riguardo all'eccezione di prescrizione, va considerato che è applicabile al rapporto di lavoro in questione la sospensione della prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012. La Cassazione (nn. 6903/2024, 6880/2024, 1067/2024 e numerose altre), in fattispecie identiche, dando continuità a quanto affermato da Cass. n. 26246/2022, ha precisato quanto segue: “è stato chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
2 4. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
5. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del -apporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
”. Quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, la sospensione della prescrizione a decorrere dall'entrata in vigore della L. 92/2012 opera anche nel rapporto di lavoro quale quello del ricorrente, con la stessa società convenuta. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il titolo azionato riguarda il periodo decorrente dal quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 92 del 2012. Quindi, l'istanza è pienamente conforme ai dettami in materia di prescrizione di cui alla pronuncia della Cassazione n. 26246/2022. Pertanto, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Riguardo al merito, deve osservarsi che la questione è stata oggetto di scrutinio più volte da parte della Cassazione. Nella sentenza n. 36380/2022, Corte ha affermato che: “2. La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell'art. 18 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, è già stata scrutinata da questa Corte sostanzialmente sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società Rete Ferroviaria Italiana;
Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a;
Cass. n. 30935 del 2022 CP_1 con riguardo a Trenord, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non essendo stati proposti nuovi argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento assunto;
le suddette pronunce hanno ritenuto infondati i motivi innanzi esposti.
3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in
3 riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre 2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di NT e NO (comma 5 e 5-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2 (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di "ordinamento civile", e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della "istruzione") sia - a contrario - la diversa ed inequivoca delega (concernente "La disciplina del contratto di apprendistato") affidata alle parti sociali del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 2, comma 1. Questa Corte aveva già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione) "che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3, ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955, come modificata dalla L. n. 196 del 1997".
5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C482/16);
6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura
4 prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).
7. In via conclusiva, deve essere affermata, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1° marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19”. Lo scrivente ritiene di aderire a tale orientamento della Cassazione. Ne consegue il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità dell'intero periodo di apprendistato (principio, peraltro, cui la stessa convenuta si era adeguata con il pagamento parziale, sia pure nei limiti della presunta prescrizione). I conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo indicato in dispositivo, oltre accessori come per legge. Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : a) dichiara il diritto del ricorrente al computo del periodo di apprendistato, sia agli effetti giuridici che a quelli economici, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 10.07.2006; b) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma di € 4.477,96, oltre accessori come per legge dalla data del 01.11.2024 fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1710,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione per distrazione;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 18/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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