Articolo 8 bis della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 2022
Art. 8-bis. (( 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022