Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 826 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CUSA ANNA LISA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv.PANTALEO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 30/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso depositato in data 18/05/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' e l' , proponendo opposizione CP_ Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29920239003762654000, notificata il 23.4.2024, limitatamente ai crediti oggetto dell'avviso di addebito dell' n. 5992019000341 CP_2
6607000 , di euro 18700,37,eccependo la carenza di motivazione, l'inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito.
L' e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare CP_2 Controparte_3
instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato,
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La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui all'intimazione opposta, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica).
Il motivo di opposizione riguardante la carenza di motivazione per violazione dell'art 7 dello Statuto del contribuente è infondato, in quanto sotto tale profilo il ricorso è tardivo ex art 617 co 1, cpc;
in ogni caso, tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti contributivi e comunque la motivazione è esaustiva essendo indicata chiaramente la pretesa fatta valere per credito ed accessori ed il relativo titolo esecutivo (avviso di addebito ).
Esaminando la notifica dell'atto presupposto, ossia l'avviso di addebito n.599 2019 000
341 6607 000 ,, emerge che lo stesso è stato stato notificato da parte dell alla CP_2
ricorrente in data 24/12/2020, ai sensi dell'art 30 del D.L. 78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna del plico a familiare nel luogo di destinazione.
Deve affermarsi la regolarità del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta ordinaria in caso di notifica a familiare del destinatario, anche in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAN, vale a dire la comunicazione dell'avvenuta notifica.
Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", infatti, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso in caso di notifica ad un familiare.
Quanto alla eccepita prescrizione quinquennale dei crediti ex art 3 L. 335/95, la stessa va respinta, tenuto conto che, alla data di notifica dell'intimazione opposta non era trascorso un quinquennio dalla notifica dell'atto impositivo.
In conclusione, il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di ciascun resistente.
Trapani, 18/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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