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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 554 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], Parte_1
C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la Parte_1 causa venga posta in decisione e stante l'esito favorevole della ctu che ha riconosciuto il beneficio
(art 21 L.104/92) sin dalla data della domanda amministrativa, chiede la condanna di controparte alle spese di ambedue le fasi del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
24/04/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi una percentuale di invalidità pari almeno all'80% o al 67% al fine dei benefici di cui alla
Legge 104/1992, non riconosciuti in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Emianopsia superiore sn quale esito di ischemia cerebrale occipitale destra.
. Controparte_3
Mutazione del gene COL1A1 in eterozigosi con sospetta osteogenesi imperfetta di tipo 1.
Osteoporosi vertebrale.
Sospetta sindrome di Loeys-Dietz.
Il complesso morboso di cui sopra ha determinato uno stato di invalidità della sig,ra
[...]
con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70% dall'epoca di Parte_1 presentazione della domanda e cioè dal 14.03.2023.
Pertanto, la sig.ra non ha diritto all' assegno mensile di invalidità. Parte_1
La presente relazione medico-legale viene inviata mediante PEC ai Signori Legali. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta una invalidità nella misura del 70% dalla presentazione della domanda amministrativa (14.3.2023)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità nella Parte_1 misura del 70% dal 14.03.2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 5/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], Parte_1
C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la Parte_1 causa venga posta in decisione e stante l'esito favorevole della ctu che ha riconosciuto il beneficio
(art 21 L.104/92) sin dalla data della domanda amministrativa, chiede la condanna di controparte alle spese di ambedue le fasi del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
24/04/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi una percentuale di invalidità pari almeno all'80% o al 67% al fine dei benefici di cui alla
Legge 104/1992, non riconosciuti in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Emianopsia superiore sn quale esito di ischemia cerebrale occipitale destra.
. Controparte_3
Mutazione del gene COL1A1 in eterozigosi con sospetta osteogenesi imperfetta di tipo 1.
Osteoporosi vertebrale.
Sospetta sindrome di Loeys-Dietz.
Il complesso morboso di cui sopra ha determinato uno stato di invalidità della sig,ra
[...]
con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70% dall'epoca di Parte_1 presentazione della domanda e cioè dal 14.03.2023.
Pertanto, la sig.ra non ha diritto all' assegno mensile di invalidità. Parte_1
La presente relazione medico-legale viene inviata mediante PEC ai Signori Legali. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta una invalidità nella misura del 70% dalla presentazione della domanda amministrativa (14.3.2023)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta una invalidità nella Parte_1 misura del 70% dal 14.03.2023;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini